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	<title>Il Blog di Antonio Veneruso</title>
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	<description>Solo un altro blog Postilla - il blog dei professionisti per i professionisti</description>
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		<title>Evviva le Liberalizzazioni!!! Rivalsa IVA anche a seguito di accertamento del fisco</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Veneruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento, sanzioni e processo Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento con adesione]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[D.L. liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[rivalsa]]></category>

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		<description><![CDATA[Il D.L. n. 1/2012, all’art. 93, in vigore da pochi giorni, reca un’importante novità a favore dei soggetti passivi del tributo, cioè l’eliminazione del divieto di rivalsa dell’IVA oggetto di accertamento o rettifica da parte dell’Ufficio finanziario e la previsione della contestuale detrazione a favore del cliente sia esso cessionario o committente. In sostanza, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il D.L. n. 1/2012, all’art. 93, in vigore da pochi giorni, reca un’importante novità a favore dei soggetti passivi del tributo, cioè l’<strong>eliminazione</strong> del divieto di rivalsa dell’IVA oggetto di accertamento o rettifica da parte dell’Ufficio finanziario e la previsione della contestuale <strong>detrazione</strong> a favore del cliente sia esso cessionario o committente.</p>
<p>In sostanza, la nuova disposizione, attraverso la modifica all’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, prevede che in caso di<strong> accertamento/rettifica</strong> da parte del fisco, il fornitore ha diritto di rivalersi dell’imposta reclamata dall’Ufficio nei confronti del proprio cliente, a condizione che provveda al <strong>pagamento</strong> oltre che dell’IVA dovuta anche delle sanzioni e relativi interessi.</p>
<p>Il cliente destinatario della rivalsa, sulla scorta di una nota di addebito a posteriori, ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, ha diritto di portare in detrazione l’IVA addebitata entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’addebito in parola viene eseguito.</p>
<p>In pratica, il nuovo meccanismo evita che l’IVA da accertamento e/o rettifica rappresenti un <strong>“costo”</strong> per il fornitore, determinando anche un sicuro incremento <strong>dell’accertamento con adesione</strong>, mediante pagamento di sanzioni ridotte, interessi e IVA dovuta,  che però sarà recuperata in <em>toto</em> sia dal fornitore, mediante la rivalsa, che dal cliente attraverso la detrazione nel <strong>temine biennale</strong> di cui sopra.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fantonioveneruso.postilla.it%2F2012%2F02%2F03%2Fevviva-le-liberalizzazioni-rivalsa-iva-anche-a-seguito-di-accertamento-del-fisco%2F&amp;title=Evviva%20le%20Liberalizzazioni%21%21%21%20Rivalsa%20IVA%20anche%20a%20seguito%20di%20accertamento%20del%20fisco" id="wpa2a_2"><img src="http://antonioveneruso.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="share save 171 16 Evviva le Liberalizzazioni!!! Rivalsa IVA anche a seguito di accertamento del fisco"  title="Evviva le Liberalizzazioni!!! Rivalsa IVA anche a seguito di accertamento del fisco" /></a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Altro giro altra corsa: beni in godimento a soci e familiari: nuova comunicazione entro il 31/3/2012</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Veneruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dichiarazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[31 marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[beni aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, Prot. n. 166485 (scaricabile del sito ufficiale: www.agenziaentrate.gov),  si concretizza il nuovo obbligo telematico per i soggetti economici che svolgono attività d’impresa e destinano, a titolo gratuito o previo corrispettivo, i beni aziendali ai soci e loro familiari e ai soci o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, Prot. n. 166485 (scaricabile del sito ufficiale: <a href="http://www.agenziaentrate.gov">www.agenziaentrate.gov</a>),  si concretizza il <strong>nuovo</strong> obbligo <strong>telematico </strong>per i soggetti economici che svolgono attività d’impresa e destinano, a titolo gratuito o previo corrispettivo, i beni aziendali ai soci e loro familiari e ai soci o familiari di altre società del gruppo.</p>
<p>In pratica, con il citato Provvedimento direttoriale si attuano le disposizioni introdotte dall’art. 2, comma 36-<em>sexiedecies, </em>del D.L.138/2011, estendendo, tra l’altro, l’obbligo di comunicazione anche ai<strong> finanziamenti</strong> o capitalizzazioni realizzati nel periodo d’imposta di riferimento, effettuati nei confronti dell’impresa dai soci o loro familiari che hanno in godimento i beni della stessa impresa.</p>
<p>I dati sui finanziamenti saranno valutati dal fisco per verificare se gli apporti di capitali effettuati dai soci alla società hanno avuto il precipuo fine di <strong>finanziarie</strong> l’acquisto dei beni poi concessi in godimento al socio stesso o al familiare.</p>
<p>Sono <strong>esclusi</strong> dalla comunicazione i beni diversi dalle categorie individuate nel Provvedimento di modesto valore (non superiore a € 3.000, al netto dell’IVA).</p>
<p>La prima comunicazione, che riguarderà le concessioni del 2011, dovrà avvenire entro il termine del <strong>31 marzo 2012</strong> e deve essere effettuata, in via alternativa, dall&#8217;impresa concedente, dal socio ovvero dal familiare dell&#8217;imprenditore, utilizzando il software di controllo dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Con quest’ulteriore comunicazione, l’Agenzia delle Entrate acquisisce il “tassello” mancante per collegare i <strong>beni aziendali</strong>, dei quali già ne detiene le informazioni, al soggetto che ne è <strong>l’effettivo beneficiario</strong> di questi beni, al fine di operare i conseguenti accertamenti sul “valore normale”.</p>
<p>La finalità del nuovo obbligo appare, quindi, quella di <strong>“smascherare”</strong> l’effettivo intestatario dei beni scoraggiando così la pratica di utilizzare lo schermo societario per occultare beni che di fatto sono nella <strong>esclusiva </strong>disponibilità dei soci e/o dei familiari dell’imprenditore.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fantonioveneruso.postilla.it%2F2011%2F11%2F18%2Faltro-giro-altra-corsa-beni-in-godimento-a-soci-e-familiari-nuova-comunicazione-entro-il-3132012%2F&amp;title=Altro%20giro%20altra%20corsa%3A%20beni%20in%20godimento%20a%20soci%20e%20familiari%3A%20nuova%20comunicazione%20entro%20il%2031%2F3%2F2012" id="wpa2a_4"><img src="http://antonioveneruso.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="share save 171 16 Altro giro altra corsa: beni in godimento a soci e familiari: nuova comunicazione entro il 31/3/2012"  title="Altro giro altra corsa: beni in godimento a soci e familiari: nuova comunicazione entro il 31/3/2012" /></a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Nuova comunicazione al fisco: leasing e locazioni commerciali</title>
		<link>http://antonioveneruso.postilla.it/2011/10/26/nuova-comunicazione-al-fisco-leasing-e-locazioni-commerciali/</link>
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		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Veneruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dichiarazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[invio telematico]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[locazioni commerciali]]></category>

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		<description><![CDATA[Nell’ambito del contrasto, sempre più serrato, all’evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate, lo scorso 5 agosto, ha emanato il Provvedimento Direttoriale, n. 2011/119563, che introduce il nuovo obbligo dell’invio telematico, entro il prossimo 31 dicembre, dei dati relativi ai contratti di leasing finanziario e operativo, posti in essere nel biennio 2009 -20110.  A regime, cioè dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito del contrasto, sempre più serrato, all’evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate, lo scorso 5 agosto, ha emanato il Provvedimento Direttoriale, n. 2011/119563, che introduce il nuovo obbligo dell’invio telematico, entro il prossimo <strong>31 dicembre, </strong>dei dati relativi ai contratti di<strong> <em>leasing</em> </strong>finanziario e operativo, posti in essere nel biennio 2009 -20110.</p>
<p> A regime, cioè dal 2011 in avanti, la trasmissione dei dati, sempre in via telematica, deve essere effettuata entro la data del 30 giungo. Ad esempio, entro il 30.6.2012, per i contrati dell’anno 2011.</p>
<p>La comunicazione in argomento non riguarda, però, soltanto le società di capitali che stipulano i suddetti contratti, ma abbraccia anche le altre società di capitali, ancorché <strong>relativamente</strong> all’attività di <strong>locazione o noleggio</strong> di beni mobili o immobili, così come stabilito successivamente dalla stessa Agenzia delle Entrate con il “Comunicato Stampa” del 26.9.2011.</p>
<p>Pertanto, pare, ma sarebbe auspicabile una conferma ufficiale dell’Agenzia, che siano soggette all’obbligo in rassegna anche le altre società che hanno come oggetto esclusivo o principale una diversa attività economica e che, quindi, svolgono l’attività di locazione soltanto in via residuale/marginale, in relazione al possesso di qualche bene mobile o immobile.</p>
<p>Tra i beni interessati dalla comunicazione in argomento, sono da annoverare le autovetture, gli autocaravan, e altri veicoli da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, ecc, che hanno costituito oggetto di uno dei contratti di cui sopra, stipulati a titolo oneroso nei confronti di persone fisiche e giuridiche.</p>
<p>Nella comunicazione, occorre evidenziare i dati anagrafici degli intestatari nonché, in caso di garanzia o fidejussione, i dati del garante e il relativo importo. Occorre ancora indicare, l’ammontare dei canoni previsti dal contratto e l’importo pagato nell’anno di riferimento.</p>
<p>La comunicazione dei dati in rassegna comporta l’<strong>esonero</strong> dell’analoga comunicazione relativa alle operazioni pari o superiori a €. 3.000, di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (cd. <em>spesometro</em>).</p>
<p>Del pari, si ritiene che siano esclusi dalla comunicazione in parola tutti i contratti di locazione relativi a beni immobili soggetti a <strong>registrazione</strong>, i cui dati sono, quindi, già in <strong>possesso </strong>dell’Agenzia delle Entrate. In tal modo, si realizza analoga esclusione prevista per il richiamato <em>spesometro</em>, che esclude dalla relativa comunicazione tutte le operazioni rilevanti che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. In proposito, si veda la C.M. 30 maggio 2011, n. 24/E – par. 3.4 – <em>Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione.</em></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fantonioveneruso.postilla.it%2F2011%2F10%2F26%2Fnuova-comunicazione-al-fisco-leasing-e-locazioni-commerciali%2F&amp;title=Nuova%20comunicazione%20al%20fisco%3A%20leasing%20e%20locazioni%20commerciali" id="wpa2a_6"><img src="http://antonioveneruso.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="share save 171 16 Nuova comunicazione al fisco: leasing e locazioni commerciali"  title="Nuova comunicazione al fisco: leasing e locazioni commerciali" /></a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Depositi IVA: stretta sulla “garanzia” all’atto dell’introduzione di beni importati in regime di “libera pratica”</title>
		<link>http://antonioveneruso.postilla.it/2011/08/23/depositi-iva-stretta-sulla-%e2%80%9cgaranzia%e2%80%9d-all%e2%80%99atto-dell%e2%80%99introduzione-di-beni-importati-in-regime-di-%e2%80%9clibera-pratica%e2%80%9d/</link>
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		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 16:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Veneruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVA e imposte indirette]]></category>
		<category><![CDATA[D.L. sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[depositi IVA]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[libera pratica]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il cd. Decreto sviluppo (art. 7, comma 2, lett. cc-ter, D.L. n. 70/2011, conv. in Legge n. 106/2011), sono state, tra l’altro, apportate sostanziali modifiche all’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, che disciplina l’istituto dei depositi IVA. Più propriamente, le richiamate modifiche attengono alla modalità di gestione della garanzia per le operazioni di introduzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Con il cd. Decreto sviluppo (art. 7, comma 2, lett. cc-ter, D.L. n. 70/2011, conv. in Legge n. 106/2011), sono state, tra l’altro, apportate <strong>sostanziali </strong>modifiche all’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, che disciplina l’istituto dei <strong>depositi IVA.</strong></p>
<p>Più propriamente, le richiamate modifiche attengono alla modalità di gestione della <strong>garanzia </strong>per le operazioni di introduzione dei beni oggetto di <strong>importazione </strong>e destinati ad essere introdotti nei predetti depositi.</p>
<p>Per queste operazioni, ne consegue ora che agli importatori per vedersi <strong>svincolata </strong>la garanzia  non sarà più sufficiente riconsegnare in Dogana la copia del documento doganale (IM 4), munito delle attestazioni di presa in carico della merce da pare del gestore del deposito.</p>
<p>Infatti, salvo i casi di <strong>esonero</strong>, la garanzia rimarrà valida, cioè bloccata, fino al momento di effettiva estrazione dei beni da parte del soggetto passivo avente diritto (che può essere un soggetto diverso dall&#8217;importatore),  il quale <strong>deve</strong> comunicare al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell’IVA effettuata attraverso il noto meccanismo dell’autofattura.</p>
<p>La disposizione in argomento, che si impatta negativamente sugli operatori economici cd. <strong>“corretti”</strong>, sia in termini finanziari che amministrativi, consegue, però, di sicuro l’effetto di <strong>evitare</strong>, tra l’altro, l’attuazione del grave fenomeno delle cd. <strong>frodi carosello</strong>, laddove (era fino ad ora possibile) attraverso l’interposizione di un <strong>prestanome,</strong> che provvede all’estrazione della merce senza assolvere agli obblighi Iva, si pone in essere una successiva cessione della medesima merce ad un altro operatore economico, che risulta l’effettivo beneficiario dell’illecito vantaggio fiscale derivante dall’intera attività fraudolenta.</p>
<p>Come prontamente evidenziato dall&#8217;Agenzia delle Dogane (nota prot.68094RU del 20 luglio 2011), le modifiche in argomento saranno <strong>operative </strong>soltanto dal prossimo <strong>12 settembre</strong>, in ossequio alla disciplina dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui all&#8217;art. 3, comma 2, Legge. n. 212/2000.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fantonioveneruso.postilla.it%2F2011%2F08%2F23%2Fdepositi-iva-stretta-sulla-%25e2%2580%259cgaranzia%25e2%2580%259d-all%25e2%2580%2599atto-dell%25e2%2580%2599introduzione-di-beni-importati-in-regime-di-%25e2%2580%259clibera-pratica%25e2%2580%259d%2F&amp;title=Depositi%20IVA%3A%20stretta%20sulla%20%E2%80%9Cgaranzia%E2%80%9D%20all%E2%80%99atto%20dell%E2%80%99introduzione%20di%20beni%20importati%20in%20regime%20di%20%E2%80%9Clibera%20pratica%E2%80%9D" id="wpa2a_8"><img src="http://antonioveneruso.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="share save 171 16 Depositi IVA: stretta sulla “garanzia” all’atto dell’introduzione di beni importati in regime di “libera pratica”"  title="Depositi IVA: stretta sulla “garanzia” all’atto dell’introduzione di beni importati in regime di “libera pratica”" /></a></p>]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>CfC Rule: Agenzia delle Entrate, risposte a quesiti</title>
		<link>http://antonioveneruso.postilla.it/2011/06/29/cfc-rule-agenzia-delle-entrate-risposte-a-quesiti/</link>
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		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Veneruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la recente Circolare n. 23/E (scaricabile dal sito http://www.agenziaentrate.gov/) è stata fornita una serie di chiarimenti in merito ai quesiti sul tax rate test, interpello disapplicativo e presentazione del Quadro FC – Unico 2011. Tra le varie risposte fornite con il documento di prassi in rassegna, ci cade l’occhio su quella di cui al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente Circolare n. 23/E (scaricabile dal sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov/" target="_blank">http://www.agenziaentrate.gov/</a>) è stata fornita una serie di chiarimenti in merito ai quesiti sul <em>tax rate test</em>, interpello disapplicativo e presentazione del Quadro FC – Unico 2011.</p>
<p>Tra le varie risposte fornite con il documento di prassi in rassegna, ci cade l’occhio su quella di cui al punto n. 7), relativa alle cd. società «white list» e, più in dettaglio, al punto sub 7.6. “Valutazione dell’indebito vantaggio fiscale”.</p>
<p>In pratica, tale quesito riflette l’ipotesi in cui una società residente, tramite una Holding intermedia <em>«no black list»</em>,  esercita il controllo di una società operativa posta nel medesimo Stato <em>«no black list»</em> ove subisce una tassazione <em>congrua</em> rispetto a quella prevista in Italia.</p>
<p>In proposito, si chiede al fisco se in tal caso, ai fini della disapplicazione del comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR, possa assumere rilievo il fatto che a livello di gruppo (Holding e società operativa) vi è stata una tassazione effettiva non inferiore a quella cui sarebbero stati assoggettati i redditi qualora prodotti in Italia, cd. «seconda esimente» prevista dalla lett. b), comma 5 del predetto art. 167.</p>
<p>Con la risposta fornita dall’Agenzia, si nega categoricamente il ricorso a questa «2^ esimente» per le controllate estere cd. white list, ritenendo che la stessa sia applicabile esclusivamente alle sole partecipate poste in territori cd. black list. Per tali società («white»), si ritiene, invece, operante solo la cd. «3^ esimente» (successivo comma 8-ter), in base alla quale occorre dimostrare che la controllata non sia una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. </p>
<p>Questa interpretazione, sembra penalizzare notevolmente le società residenti che controllano una società estera white list, atteso che nella sostanza la fattispecie riconducibile alla predetta «2^ esimente» pare trovare riscontro proprio nella lett. a) del comma 8-bis, dell’art. 167, ove, come primo elemento, si ricade nel regime della Cfc Rule  qualora la tassazione effettiva è inferiore a più della metà di quella prevista in Italia.</p>
<p>Pertanto, anche in tal caso parlandosi di “tassazione effettiva”, a prescindere da luogo ove il reddito si considera prodotto e dallo Stato in cui avviene la tassazione, ci pare difficile comprendere del perché di questa esclusione, che costringe la controllante residente a dimostrare che l’insediamento all’estero non è una costruzione artificiosa, anche se l’Ufficio terrà, comunque, conto del carico fiscale di gruppo.</p>
<p>Al contrario, per le Cfc black list in caso di catene societarie pare, invece, più agevole provare la mancanza dell’intento elusivo, essendo sufficiente dimostrare che l’imposizione effettiva di gruppo gravante sull’utile ante imposte sia in linea con quella italiana, a prescindere dal luogo e/o Stato in cui detto utile si considera prodotto o tassato, così come si ricava dalla C.M. n. 51/E/2010 – punto 4, senza contare che la stessa Circolare (punto 3.1) ammette che le attività produttive di <em>passive income</em> vengano svolte anche nell’ambito del cd. <em>«core business».</em></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fantonioveneruso.postilla.it%2F2011%2F06%2F29%2Fcfc-rule-agenzia-delle-entrate-risposte-a-quesiti%2F&amp;title=CfC%20Rule%3A%20Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20risposte%20a%20quesiti" id="wpa2a_10"><img src="http://antonioveneruso.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="share save 171 16 CfC Rule: Agenzia delle Entrate, risposte a quesiti "  title="CfC Rule: Agenzia delle Entrate, risposte a quesiti " /></a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Cellulari &amp; Microprocessori: Reverse-charge ma non per tutti</title>
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		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Veneruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVA e imposte indirette]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[microprocessori]]></category>
		<category><![CDATA[reverse-charge]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; entrata in vigore da poco più di un mese (cioè dallo scorso 1° aprile) la nuova regola prevista per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori con l&#8217;applicazione del cd. reverse charge, che comporta l&#8217;assolvimento degli obblighi Iva in capo al cessionario e non al cedente come avviene di regola.  Gli opportuni chiarimenti in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; entrata in vigore da poco più di un mese (cioè dallo scorso 1° aprile) la <strong>nuova regola</strong> prevista per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori con l&#8217;applicazione del cd. <em>reverse charge</em>, che comporta l&#8217;assolvimento degli obblighi Iva in capo al cessionario e non al cedente come avviene di regola. </p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt">Gli opportuni chiarimenti in materia sono stati forniti dall&#8217;Agenzia delle entrate con la <strong>Circolare</strong><strong> 23 dicembre 2010, n. 53/E</strong>. Tra i richiamati chiarimenti viene in risalto che il <em>reverse charge</em> si applica solo per le cessioni di beni effettuate nella <strong>fase distributiva </strong>e, quindi, non anche nella fase del commercio al dettaglio.</p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt">Più in particolare, il nuovo regime <strong><em>antifrode</em></strong> opera oltre che ai telefoni cellulari (ma non per i relativi componenti ed accessori venduti separatamente) anche per i dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, <strong>prima</strong> della loro installazione in prodotti destinati al <strong>consumo finale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt">Da ciò ne discende che le cessioni di questi beni verso il consumatore finale, sono <strong>escluse</strong> dal <em>reverse charge </em>anche se l&#8217;acquirente è un&#8217;impresa o un professionista, <strong>senza necessità</strong> da parte del fornitore di acquisire alcuna <strong>attestazione</strong> del cessionario sullo <em>status </em>di<strong> utilizzatore finale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt">Al contrario, se l&#8217;impresa cessionaria intende destinare tali beni ad un <strong>uso diverso da quello aziendale</strong>, ad esempio utilizzando i «telefonini» per la successiva cessione ai propri clienti a diverso titolo (esempio: come «sconti alternativi»), <strong>deve</strong> evidenziare tale destinazione fin dall&#8217;origine all&#8217;interno dell&#8217;ordine d&#8217;acquisto, in modo da <strong>consentire</strong> al fornitore di emettere la relativa fattura <strong>senza esposizione dell&#8217;Iva</strong>, ex art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.</p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt">In merito, si segnala la recente <strong>R.M. 31 marzo 2011, n. 36/E,</strong> con la quale è stato chiarito che il <em>reverse charge</em> <strong>non si applica</strong> anche quando il &#8220;telefonino&#8221; è ceduto in via <strong>accessoria</strong> rispetto traffico telefonico. In questo caso, si concretizza la fattispecie in cui il &#8220;telefonino&#8221; viene offerto dal gestore di telefonia alla sottoscrizione dell&#8217;abbonamento come strumento per fruire del servizio, per cui viene <strong>esclusa</strong> ogni presunzione di successiva rivendita. Purtroppo, questa esclusione da <em>reverse</em> incontra un <strong>limite quantitativo</strong>: per l&#8217;Agenzia delle entrate, i cellulari assegnati con questa modalità non devono superare il <strong>10% </strong>del numero delle <em>Sim-card</em> cedute all&#8217;utente del rapporto principale di cessione del traffico: oltre questa soglia scatta l&#8217;inversione contabile.</p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt">Al riguardo, giova ancora ricordare che nell&#8217;esempio ipotizzato, laddove il cessionario destina i beni ad un uso diverso da quello aziendale e, quindi, non si pone come consumatore finale, l&#8217;eventuale Iva addebitata per errore in fattura dal fornitore (e <strong>versata</strong>), per <strong>carenza informativa</strong> da parte del medesimo cessionario, sarà <strong>ammessa in detrazione</strong>, ma in caso di accertamento si applica una <strong>sanzione</strong> pari al <strong>3%</strong> dell&#8217;imposta irregolarmente assolta. <strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt">Pertanto, le imprese cessionarie devono porre particolare attenzione nel momento in cui si dedicano all&#8217;acquisto dei predetti beni, ricordando di <strong>comunicare</strong> per tempo (prima dell&#8217;emissione della fattura) al fornitore la <strong>volontà</strong> di destinare i beni ad uso <strong>diverso</strong> da quello di <strong>utilizzatore finale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt">In proposito, l&#8217;Agenzia ricorda che in ipotesi di <strong>violazione</strong> degli obblighi connessi al meccanismo del <em>reverse charge</em>, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 9-bis dell&#8217;art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 (tra il 100% e il 200% dell&#8217;Iva relativa).</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fantonioveneruso.postilla.it%2F2011%2F05%2F09%2Fcellulari-microprocessori-reverse-charge-ma-non-per-tutti%2F&amp;title=Cellulari%20%26%20Microprocessori%3A%20Reverse-charge%20ma%20non%20per%20tutti" id="wpa2a_12"><img src="http://antonioveneruso.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="share save 171 16 Cellulari &amp; Microprocessori: Reverse charge ma non per tutti"  title="Cellulari &amp; Microprocessori: Reverse charge ma non per tutti" /></a></p>]]></content:encoded>
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		<title>FIERE: arriva la semplificazione per le Partite IVA</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Veneruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVA e imposte indirette]]></category>
		<category><![CDATA[fiere]]></category>
		<category><![CDATA[territorialità Iva]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo un anno esatto dall&#8217;entrata in vigore del cd. &#8220;VAT PACKAGE&#8221; che, con decorrenza 1 gennaio 2010, ha radicalmente modificato il regime della territorialità IVA delle prestazioni di servizi, assistiamo all&#8217;entrata in vigore del nuovo regime previsto, tra l&#8217;altro, per le manifestazioni fieristiche. In pratica, i servizi relativi alle fiere, che fino al 31.12.2010 erano regolati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un anno esatto dall&#8217;entrata in vigore del cd. <em>&#8220;VAT PACKAGE&#8221;</em> che, con decorrenza 1 gennaio 2010, ha radicalmente modificato il regime della territorialità IVA delle prestazioni di servizi, assistiamo all&#8217;entrata in vigore del nuovo regime previsto, tra l&#8217;altro, per le manifestazioni fieristiche.</p>
<p>In pratica, i servizi relativi alle fiere, che fino al 31.12.2010 erano regolati dalla norma derogatoria di cui all&#8217;art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 (<strong>tassazione all&#8217;origine</strong>), a far data dal 1° gennaio di quest&#8217;anno rientrano tra le cd. &#8220;<strong>prestazioni generiche</strong>&#8220;, ex art. 7-ter del citato decreto, attratte dal tributo nel Paese di stabilimento del committente se soggetto passivo (<strong>tassazione a destinazione</strong>).</p>
<p>Questa innovazione, tra l&#8217;altro già prevista dalla Direttiva comunitaria 2008/8/CE e, conseguentemente, dalla norma domestica di recepimento della medesima, D.Lgs. n. 18/2010 (che contengono norme in progessione),  rappresenta per le imprese residenti una non trascurabile semplificazione per la partecipazioni alle fiere svolte in ambito comunitario.</p>
<p>Infatti, basti pensare che ora per la locazione di spazi espositivi, nonché per i servizi accessori a dette attività, per manifestazioni svolte in altri Paesi dell&#8217;Ue le imprese residenti riceveranno la relativa fattura dal fornitore comunitario <strong>esclusa </strong>da IVA locale, in quanto il serizio <strong>rileva</strong> territorialmente in <strong>Italia</strong> ove ha sede il committente soggetto passivo del tributo in argomento, che assolverà l&#8217;obbligo attraverso il sempre più usato meccanismo contabile del <em><strong>reverse charge</strong>.</em></p>
<p>Tale innovazione, comporta un duplice vantaggio, costituito in <em>primis </em>dal non dover corrispondere  l&#8217;IVA al fornitore comunitario (evitando l&#8217;esborso finaziario del tributo) e dal non doverne chiedere, poi, il successivo rimborso allo Stato comunitario del prestatore, sopportando così un adempimento burocratico in meno.</p>
<p>Ovviamente, rientrando ora le fiere tra le cd. prestazioni generiche <strong>imponibili</strong>, i committenti residenti dovranno includere queste prestazioni nelle dichiarazioni periodiche &#8220;INTRASTAT-SERVIZI&#8221;.</p>
<p>In proposito, giova ricordare che detta semplificazione  non interessa le prestazioni relative all&#8217;accesso alla fiera e servizi accessori, che rimangono ancora regolati dalle disposizioni già in vigore dal 2010. In sintesi, per queste ultime prestazioni  l&#8217;IVA resta dovuta nel Pese dove effettivamente viene eseguita la prestazione, indipendentemente dallo <em>status</em> del committente (soggetto passivo o mene del tributo).</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fantonioveneruso.postilla.it%2F2011%2F02%2F28%2Ffiere-arriva-la-semplificazione-per-le-partite-iva%2F&amp;title=FIERE%3A%20arriva%20la%20semplificazione%20per%20le%20Partite%20IVA" id="wpa2a_14"><img src="http://antonioveneruso.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="share save 171 16 FIERE: arriva la semplificazione per le Partite IVA"  title="FIERE: arriva la semplificazione per le Partite IVA" /></a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Nuova comunicazione: Elenco-Clienti-Fornitori</title>
		<link>http://antonioveneruso.postilla.it/2011/01/19/nuova-comunicazione-elenco-clienti-fornitori/</link>
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		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Veneruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVA e imposte indirette]]></category>
		<category><![CDATA[3000 euro]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione telematica]]></category>
		<category><![CDATA[elenco clienti-fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni rilevanti ai fini IVA]]></category>

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		<description><![CDATA[Obbligo di comunicazione L&#8217;art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla L. 30.07.2010, n. 122, prevede per i soggetti passivi IVA un nuovo invio Telematico, da effettuarsi ogni anno, all&#8217;Agenzia delle Entrate di tutte le singole operazioni rilevanti ai fini dell&#8217;IVA di importo pari o superiore ad €. 3.000,00. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline">Obbligo di comunicazione</span></strong></p>
<p>L&#8217;art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla L. 30.07.2010, n. 122, prevede per i soggetti passivi IVA un nuovo <strong>invio Telematico, </strong>da effettuarsi ogni<strong> anno, </strong>all&#8217;Agenzia delle Entrate di <strong>tutte le singole operazioni rilevanti ai fini dell&#8217;IVA</strong> di importo pari o superiore ad €. 3.000,00.</p>
<p>Le operazioni in argomento riguardano indistintamente <strong>tutti i tipi di beni (anche strumentali) e le prestazioni di servizi. </strong></p>
<p>In pratica, come si ricava dal Provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 22.12.2010, Prot. n. 2010/184182,<strong> </strong>rilevano sia le operazioni poste in essere nei confronti di operatori economici che verso privati-consumatori, <strong>documentate</strong> con <strong>fattura</strong> o con <strong>scontrino/ricevuta fiscale</strong>. Il termine <strong>ordinario previsto per l&#8217;invio </strong>è stabilito nel <strong>30 aprile dell&#8217;anno successivo</strong> a quello di riferimento.</p>
<p>Per i <strong>commercianti al minuto,</strong> per i quali <strong>non sussiste l&#8217;obbligo</strong> di emettere la <strong>fattura </strong>l&#8217;importo è <strong>aumentato ad €. 3.600</strong>,<strong>00</strong> in quanto comprende anche l&#8217;IVA relativa alla vendita dei beni.</p>
<p>I <strong>commercianti al dettaglio</strong>, a far data <strong>dal 1° maggio 2011 </strong>(fino al 30.4.2011 il Provvedimento n. 184182 <strong>esclude </strong>le operazioni documentate da scontrino o ricevuta), all&#8217;atto delle <strong>vendite</strong> di importo pari o superiore ad €. 3.600,00 (al lordo dell&#8217;IVA), <strong>dovranno</strong> chiedere il numero di <strong>Codice Fiscale</strong> dei clienti privati. Si ritiene che tale identificativo fiscale, per gli operatori dotati di misuratore in grado di emettere il cd. &#8220;scontrino parlante&#8221;, possa essere riportato sullo stesso scontrino fiscale.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">Disciplina transitoria</span></strong></p>
<p>Per l&#8217;<strong>anno 2010</strong>, il suddetto Provvedimento n. 184182 ha previsto che in fase di prima applicazione della nuova norma il <strong>termine</strong> per la trasmissione è <strong>differito</strong> al <strong>31 ottobre 2011</strong> e riguarda le <strong>sole operazioni soggette all&#8217;obbligo di fatturazione</strong>. Inoltre, per lo stesso esercizio è stato <strong>elevato</strong> anche l&#8217;importo delle <strong>singole </strong>operazioni da comunicare che deve essere <strong>pari o superiore ad €. 25.000,00</strong>.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">Entrata a regime</span></strong></p>
<p>Una volta entrata a regime, la <strong>nuova comunicazione telematica</strong> dovrà essere effettuata <strong>entro il 30 aprile</strong> dell&#8217;anno successivo a quello di riferimento, relativamente agli importi, rispettivamente, pari o superiori ad €. 3.000,00 (operazioni documentate con fattura) o ad €. 3.600,00 (operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale).</p>
<p> <strong><span style="text-decoration: underline">Operazioni dipendenti da contratti</span></strong></p>
<ul>
<li>collegati tra loro;</li>
<li>di appalto;</li>
<li>di fornitura;</li>
<li>da cui derivano corrispettivi periodici.</li>
</ul>
<p>Qualora siano stipulati contratti tra loro collegati (prima ipotesi), ai fini del calcolo del limite in parola, rileva <strong>l&#8217;ammontare complessivo</strong> dei corrispettivi previsti per <strong>tutti i contratti</strong>.</p>
<p>Per la restante tipologia di contratti, rilevano le operazioni per le quali i <strong>corrispettivi periodici</strong> <strong>dovuti in un anno solare</strong> siano <strong>complessivamente</strong> di importo pari o superiore ad € 3.000,00. In tal caso necessita collegare le singole fatture facenti parte del medesimo contratto.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">Operazioni escluse</span></strong></p>
<p>Risultano escluse dall&#8217;obbligo di comunicazione le seguenti operazioni, già monitorate dal Fisco:</p>
<ul>
<li>a) importazioni;</li>
<li>b) esportazioni, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972;</li>
<li>c) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cd. Paesi black-list, di cui ai DD.MM. 4.5.1999 e 21.11.2001;</li>
<li>d) operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all&#8217;Anagrafe Tributaria, ex art. 7, D.P.R. 29.9.1973, n. 605 (esempio: le comunicazioni degli operatori finanziari; quelle relative ai contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, ecc.ecc.).</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">Operazioni da comunicare</span></strong></p>
<p>Gli <strong>elementi da indicare nella comunicazione</strong> da inviare in via telematica sono i seguenti:</p>
<ul>
<li>l&#8217;anno di riferimento;</li>
<li>la partita IVA, o in mancanza, il Codice Fiscale del cedente, prestatore o committente;</li>
<li>per i <strong>soggetti non residenti</strong> nel territorio dello Stato, privi di Codice Fiscale:</li>
<li>a) <strong><span style="text-decoration: underline">persone fisiche</span></strong>: il <strong>cognome e il nome, il luogo e la data di nascita</strong>, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l&#8217;attività esercitata e l&#8217;eventuale ditta;<strong></strong></li>
<li>b) <strong><span style="text-decoration: underline">soggetti diversi dalle persone fisiche</span>: </strong>la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza quella effettiva, il domicilio fiscale l&#8217;attività esercitata;</li>
<li>i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, l&#8217;IVA o l&#8217;indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti. Per le operazioni documentate con scontrino/ricevuta fiscale vanno indicati i corrispettivi comprensivi dell&#8217;IVA.</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">Individuazione degli elementi da trasmettere</span></strong></p>
<p>Ai fini dell&#8217;individuazione dei dati da trasmettere telematicamente all&#8217;Agenzia delle Entrate, il Provvedimento in parola stabilisce che occorre fare riferimento:</p>
<p>a)  al <strong>momento di annotazione nei registri Iva</strong> delle fatture emesse, dei corrispettivi o degli acquisti, di cui agli artt. 23, 24 e 25, del Decreto IVA;</p>
<p>o, in mancanza,</p>
<p>b)  al <strong>momento di effettuazione dell&#8217;operazione</strong>, ai sensi dell&#8217;art. 6 dell&#8217;appena citato Decreto IVA. Il citato art. 6 prevede, in generale, che le <strong>cessioni di beni mobili</strong> si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione. Le <strong>prestazioni di servizi</strong>, invece, si considerano effettuate al momento del pagamento. </p>
<p> Il medesimo art. 6, deroga a tali principi qualora prima del verificarsi della consegna del bene o del pagamento del corrispettivo sia emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo. In tal caso l&#8217;operazione si considera effettuata limitatamente all&#8217;importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fantonioveneruso.postilla.it%2F2011%2F01%2F19%2Fnuova-comunicazione-elenco-clienti-fornitori%2F&amp;title=Nuova%20comunicazione%3A%20Elenco-Clienti-Fornitori" id="wpa2a_16"><img src="http://antonioveneruso.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="share save 171 16 Nuova comunicazione: Elenco Clienti Fornitori"  title="Nuova comunicazione: Elenco Clienti Fornitori" /></a></p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Transfer pricing Documentazione: AAA … Agenzia Trovasi</title>
		<link>http://antonioveneruso.postilla.it/2010/12/20/transfer-pricing-documentazione-aaa-%e2%80%a6-agenzia-trovasi/</link>
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		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 09:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Veneruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercio e fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[country file]]></category>
		<category><![CDATA[master file]]></category>
		<category><![CDATA[transfer pricing]]></category>

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		<description><![CDATA[A pochi giorni dal count down del prossimo 28 dicembre, previsto per l&#8217;invio telematico della «Comunicazione» all&#8217;Ufficio finanziario di avere predisposto e, quindi, di tenere a disposizione (in formato elettronico) la cd. «documentazione idonea» per gli anni pregressi al 2009, ecco spuntare i tanto attesi chiarimenti al riguardo formulati dall&#8217;Agenzia delle Entrate. I chiarimenti in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pochi giorni dal <strong><em>count down</em></strong> del prossimo 28 dicembre, previsto per l&#8217;invio telematico della «Comunicazione» all&#8217;Ufficio finanziario di avere predisposto e, quindi, di tenere a disposizione (in formato elettronico) la cd. <strong>«documentazione idonea» </strong>per<strong> gli anni pregressi al 2009</strong>,<strong> </strong>ecco spuntare<strong> </strong>i tanto attesi chiarimenti<strong> </strong>al riguardo formulati dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>I chiarimenti in parola, emanati dal fisco con la recentissima Circolare 15 dicembre 2010, n. 58/E, il cui contenuto integrale e scaricabile dal sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/" target="_blank">http://www.agenziaentrate.gov.it/</a>, costituiscono vere e proprie <em>linee guida</em>, sia per le imprese multinazionali interessate alla corretta predisposizione del Master file o del Country file (<em>rectius </em>documentazione nazionale), sia per le dipendenti articolazioni ispettive dell&#8217;Amministrazione finanziaria, per la verifica della conformità del contenuto in essi riportato al Provvedimento direttoriale del settembre 2010.</p>
<p>Tra i molteplici chiarimenti che discendono dalla Circolare n. 58/E, è senza dubbio di particolare importanza l&#8217;apertura anche all&#8217;IRAP dell&#8217;esonero delle sanzioni in materia di accertamento da <em>transfer pricing</em>.</p>
<p>Inoltre, saranno valutati positivamente quanti contribuenti invieranno la comunicazione, poiché tale adempimento costituisce un atteggiamento trasparente e collaborativo; di tale positiva considerazione, gioveranno in particolare modo le società cd. «grandi contribuenti», la cui selezione ai fini della pianificazione dell&#8217;attività di verifica avviene anche sulla scorta di specifiche analisi di rischio fiscale.</p>
<p>Le imprese potranno comunicare entro l&#8217;ordinario termine del 28 dicembre 2010 il possesso della documentazione riservandosi, in caso di verifiche nel periodo 28 dicembre 2010 &#8211; 30 giugno 2011, di compilare la parte del Documento nazionale (il cui aspetto cruciale resta, comunque, l&#8217;analisi di comparabilità p. 5.1.2.) inerente i criteri adottati per la formazione dei prezzi di trasferimento, che può essere esibita separatamente dall&#8217;altra documentazione entro 15 giorni dalla richiesta.</p>
<p>La comunicazione per gli anni pregressi ancora accertabili, come è noto, può essere inviata anche successivamente alla data ultima del 28 dicembre 2010, ma comunque prima dell&#8217;avvio di una verifica e/o altra attività istruttoria. L&#8217;indicazione importante che arriva in tal senso dall&#8217;Agenzia è data dalla conferma che l&#8217;inibizione del regime premiale di non applicazione delle sanzioni, in caso di inizio di attività di verifica prima dell&#8217;invio della medesima comunicazione, opera esclusivamente per i periodi d&#8217;imposta cui la stessa si riferisce; periodi d&#8217;imposta sempre chiaramente indicati negli ordini di accesso, lettera d&#8217;incarico e/o nei questionari.</p>
<p>E&#8217; ammessa, comunque, la possibilità di avvalersi della facoltà, in coerenza con il principio di cui all&#8217;art. 76 del T.UI.R., di adottare il regime documentale in esame per uno o più periodi d&#8217;imposta a scelta del contribuente.</p>
<p>Un&#8217;ulteriore menzione meritano anche gli effetti che produce in capo al contribuente l&#8217;omissione della comunicazione <em>de qua </em>ovvero l&#8217;invio della comunicazione per la quale in sede di controllo non venga prodotta alcuna documentazione.</p>
<p>Al riguardo, l&#8217;Agenzia ha precisato che in caso in cui il contribuente non si avvalga della facoltà di comunicare il possesso del <em>set</em> documentale, non sarà passibile di alcuna specifica sanzione oltre quella ordinariamente prevista per la dichiarazione infedele. Nell&#8217;ulteriore ipotesi, in cui pur in presenza della comunicazione non venga riscontrato il possesso della documentazione, non viene paventata la violazione di alcuna disposizione normativa (sia amministrativa che penale), ma si precisa che tale fatto inciderà negativamente ai fini dell&#8217;applicazione delle eventuali sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, mediante un inasprimento della relativa sanzione proporzionato alla gravità del comportamento.</p>
<p>Un&#8217;attenzione merita anche alla lingua in cui può essere presentato il Master file, per cui si ammette la lingua inglese soltanto per l&#8217;ipotesi in cui la <em>sub-holding</em> presenti, anziché un proprio documento, il Master file redatto fuori dall&#8217;Italia, cioè dalla <em>holding</em> non residente.</p>
<p>Da ultimo vogliamo segnalare pure le indicazioni fornite dall&#8217;Agenzia in materia di <em>favor rei</em> per gli accertamenti in corso materia di <em>transfer pricing</em>, di cui potranno beneficiare fin da subito i contribuenti interessati. Avevamo auspicato una conferma in tal senso nel corso di un contributo in materia: «Transfer Pricing»: obblighi di documentazione a supporto delle policy infragruppo di Antonio Veneruso, ne Azienda &amp; Fisco n. 12/2010 (l&#8217;articolo integrale è consultabile al seguente indirizzo: <a href="http://www.ipsoa.it/aziendaefisco" target="_blank">www.ipsoa.it/aziendaefisco</a>).</p>
<p>Preliminarmente, viene riaffermato il principio che il richiamato <em>favor rei</em> trova un limite soltanto nel fatto che, se la sanzione è stata già irrogata con un «provvedimento definitivo», il debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione (<em>rectius </em>restituzione) di quanto pagato.</p>
<p>Detto questo, in presenza di attività istruttorie in corso o che non siano ancora sfociate in un atto di accertamento, il contribuente può beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, trasmettendo la comunicazione del possesso della documentazione all&#8217;Agenzia delle entrate entro la fissata data del 28 dicembre 2010, presentando poi tempestivamente la documentazione redatta all&#8217;Ufficio, si ritiene, a completamento di quella già fornita nel corso dell&#8217;attività ispettiva.</p>
<p>Per le attività ispettive che hanno già prodotto un avviso di accertamento, rileva, invece, il comportamento tenuto dal contribuente nel corso delle attività istruttorie antecedenti la notifica dell&#8217;accertamento, ad esempio come il fatto che nel corso della verifica sia stata fornita documentazione idonea a consentire il riscontro dei prezzi di trasferimento.</p>
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