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Postilla » Fisco » Il Blog di Antonio Veneruso » Commercio e fiscalità internazionale » Transfer pricing – Emergenza Covid-19

25 giugno 2020

Transfer pricing – Emergenza Covid-19

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La certezza che l’effetto pandemico peserà sulle dinamiche del fisco internazionale ormai pare acquisita, mentre invece la speranza che la durata dell’epidemia del Covid-19, sia limitata a questo solo primo semestre 2020 o poco più non vuole abbandonarmi.

Una cosa è però certa, si dovranno discutere i possibili effetti della recessione che avranno sui benchmark economici dei prezzi di trasferimento.

Ciò può destare preoccupazione per i contribuenti, poiché il calo dei profitti delle parti testate potrebbe “a prima vista” rendere non conformi le politiche sui prezzi di trasferimento di alcune multinazionali, poiché la misura dei PLI potrebbe scendere al di sotto di quella dell’intervallo di riferimento. Tuttavia, atteso che la generazione di perdite è dovuta a circostanze sanitarie ed economiche globali straordinarie e, quindi, impreviste, le perdite potrebbero essere accettabili per le Autorità fiscali se le circostanze che danno origine alle perdite medesime sono chiaramente spiegate e inserite nel contesto della politica generale dei prezzi di trasferimento.

E’ notorio che i dati delle benchmark dei prezzi di trasferimento basate su esercizi pregressi a quello in disamina (i.e. da testare), che non consentirebbero di intercettare gli effetti della crisi dell’anno in corso, e che puntano su medie ponderate per stabilire un range di valori accettabili dal fisco, non potranno venire in soccorso alle imprese in crisi per l’anno 2020 (che possiamo definire “annus horribilis” per l’intera l’economia globale e per quello che ha portato all’umanità) che si trovano ad avere dati imprevedibili e assolutamente non voluti, ma che di fatto sposteranno in modo significativo i risultati delle analisi delle richiamate benchmark rendendole del tutto inaffidabili e, quindi, inapplicabili.

A parere di chi scrive e come si dirà meglio in prosieguo, si ritiene che i gruppi multinazionali pur consapevoli dell’impatto che questo periodo avrà sulla transfer pricing policy (si spera solo per il 2020), non dovranno però preoccuparsi per gli esiti delle future verifiche fiscali per l’anno in corso in materia di transfer pricing, proprio perché non ci troviamo in presenza di una delle fattispecie accertabili da fisco che portano ad una violazione arbitraria del principio di libera concorrenza (arm’s length principle), in quanto si è in presenza di una situazione come supra evidenziato di vasta portata rappresentata da una pandemia globale che ha impattato sull’intera economia andando a rompere i normali schemi delle transazioni economiche che possono essere poste in essere tra parti indipendenti.

Certo è che occorre sicuramente registrare accuratamente tutto quanto posto in atto nelle menzione transfer pricing policy, predisponendo la relativa documentazione di supporto, per giustificare gli adjustment operati resisi necessari per affrontare al meglio l’emergenza economica de qua, senza per questo ricadere nelle ipotesi ad esempio di una business restucturing  od altro, restando il mutamento della policy circoscritto all’eccezionalità emergenziale dell’esercizio 2020.

A riprova dell’eccezionalità del momento che stiamo vivendo, basti richiamare la numerosa decretazione di emergenza che si è succeduta in questi ultimi mesi proprio per venire in contro, tra l’altro, alle imprese per accompagnarle al meglio fuori dalla crisi economica, purtroppo ancora in atto.

A tal fine, comunque, mi sarei aspettato uno specifico intervento in materia di transfer pricing da parte dell’Amministrazione finanziaria rassicuratrice delle imprese a vocazione internazionale, cosa che però è avvenuta ancorché indirettamente a seguito dell’intervento del legislatore in materia di “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (cd. ISA).

Infatti, a seguito delle nuove disposizioni riguardanti gli ISA contenute nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – art. 148 (cd. Decreto Rilancio), l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la recente Circolare del 16 giugno 2020, n. 16/E (reperibile sul sito istituzionale https://www.agenziaentrate.gov.it/) fornendo i primi chiarimenti al riguardo.

In sostanza, è stato preliminarmente evidenziato, tra l’altro, che tale intervento legislativo non modifica il testo dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, ma introduce una disciplina eccezionale, limitata a specifici periodi di imposta, con le seguenti finalità:

  1. intervento limitato ai soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 finalizzato a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19;
  2. intervento limitato ai soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2020 finalizzato alla individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull’esito della applicazione degli ISA.

Con specifico riferimento al periodo d’imposta 2020, le entrate sottolineano che appare evidente l’intento del legislatore di non voler basare l’analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di affidabilità del contribuente relativo esclusivamente ad un’annualità in cui l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 comporterà ricadute economiche sulle imprese e sui lavoratori autonomi.

Pertanto, si è del parere che questi criteri di attenzione del fisco ancorché verso particolari contribuenti soggetti agli ISA, mutatis mutandis non possono non essere applicati ovvero tenuti in considerazione anche nei confronti dei gruppi multinazionali che per sopravvivere a questo periodo di recessione globale, si sono visti costretti a dover rivedere i propri modelli di business e, quindi, le connesse politiche di transfer pricing che non possono prescindere dal tener conto del mutato scenario economico in un orizzonte di breve e (e si spera) di medio periodo.

In conclusione, si segnala ancora che per le imprese che hanno in corso Accordi Preventivi (cd. APA) con una o più Autorità fiscali è sicuramente opportuno richiedere un’interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria al fine di procedere alla modifica dello stesso, o anche solo per valutarne l’opportunità, sia per introdurre gli adjustenment necessari o per preservarne l’efficacia previa condivisione con l’Autorità fiscale.

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