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Postilla » Fisco » Il Blog di Antonio Veneruso » Commercio e fiscalità internazionale » TP: più cautele per l’irrilevanza penale

7 gennaio 2020

TP: più cautele per l’irrilevanza penale

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Le modifiche sostanziali apportate alla normativa penal-tributaria, di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, oltre all’abbassamento delle soglie di rilevanza penale e all’incremento delle pene edittali afferenti, tra l’altro, al reato di dichiarazione infedele (art. 4), ad opera del D.L. n. 124/2019 (convertito dalla Legge n. 157/2019), sembrano avere un impatto significativo anche ai fini dell’irrilevanza penale delle fattispecie valutative derivanti da operazioni poste in essere nell’ambito dei gruppi d’imprese multinazionali e rientranti nell’ipotesi del cd.  transfer pricing.

Infatti, in precedenza (rectius prima delle modifiche), l’appena richiamata normativa penal-tributaria offriva due separati livelli di copertura in tema di valutazioni, tra cui rientra la tematica del transfer pricing, neutralizzando ab origine ogni relativa rettifica reddituale operata dal fisco.

Più in dettaglio, per tale tematica, in precedenza operava una copertura di tipo:

. quantitativo, che in sostanza rendeva penalmente irrilevante le valutazioni de qua non corrette che, però, singolarmente considerate differivano in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette;

. qualitativo, indicando i criteri concretamente applicati, a prescindere dall’appena citata percentuale di differenza rispetto alla valutazione corretta.

Pertanto, a seguito dell’abrogazione della predetta causa di non punibilità di tipo quantitativo (10%), per evitare che le valutazioni in rassegna possano avere rilevanza penale, pur se a seguito di errori sotto la predetta soglia del 10%, vi è un’unica possibilità ovvero quella di adottare idonee cautele indicando nel bilancio od anche in altra documentazione rilevante ai fini fiscali i criteri concretamente applicati (cfr. articolo 4, comma 1-bis, del citato D.Lgs. 74/2000).

Per quanto riguarda il bilancio, è evidente che per ragioni di riservatezza le informazioni dell’impresa non possono che essere di natura “sintetica”, mentre nell’ipotesi di possesso di documentazione rilevante ai fini fiscali (ex art. 26 del D.L. n. 78/2010), interna all’azienda, si ritiene possa costituire la strada più idonea a tale scopo, in quanto lo specifico set documentale predisposto dall’impresa multinazionale (cd. Tp documentation) illustra di sicuro al meglio le politiche di Tp adottate sul tema dei prezzi di trasferimento.

Di conseguenza, tenuto conto che la fattispecie penale della dichiarazione infedele richiede, per la sussistenza del reato, il verificarsi dell’elemento soggettivo ossia il “dolo specifico di evasione”, da quanto sopra ne consegue che la corretta predisposizione del sopra menzionato set documentale ai fini Tp consentirà di sicuro al contribuente di evitare risvolti penal–tributari, nelle diverse ipotesi di rilievi elevati in sede di controllo fiscale.

 

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