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30 aprile 2019

DIRETTIVA (UE) 2017/1852: risoluzione delle controversie fiscali

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La Direttiva Ue n. 2017/1852 (pubblicata nella G.U. Ue L265 del 14 ottobre 2017), che ha come data ultima di  recepimento da parte dei vari Stati membri della Ue la data del 30 giugno 2019, è in dirittura d’arrivo.

Infatti, è di questi giorni la notizia dell’esame al Senato, tra l’altro, della Direttiva UE 2017/1852 nell’ambito dei lavori di approvazione della legge di delegazione europea 2018 (fonte: http://fiscooggi.it dell’1 Aprile 2019 e https://www.senato.it/3381?comunicato=1065).

Giova ricordare, in breve, che la Direttiva de qua rappresenta un nuovo strumento di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione fiscale nei Paesi europei a disposizione del contribuente, il cui precipuo fine è quello ridurre le liti tra due o più Stati membri con un meccanismo che sopperisca alla mancanza di efficacia, adeguatezza e tempestività degli strumenti a disposizione del contribuente (i.e. Accordi Pattizi fiscali bilaterali; Convenzione sull’Arbitrato UE n. 90/436/CEE).

La Direttiva ha, quindi, il pregio di attribuire il diritto al contribuente di presentare un reclamo alle Autorità competenti di ciascun Stato membro e tende al raggiungimento di una soluzione concordata tra gli Stati membri coinvolti. L’accoglimento di tale reclamo comporterà, infatti, l’apertura di una procedura amichevole volta alla formazione, nel termine max di tre anni, di un accordo vincolante tra le parti e immediatamente applicabile ai soggetti interessati in ciascun ordinamento nazionale.

In caso di mancato raggiungimento di detto accordo, è previsto il diritto del contribuente di richiedere alle Autorità competenti l’istituzione di un’apposita Commissione Consultiva (cd. Advisory Commission) per la formulazione di un parere terzo sul caso controverso.

In sostituzione della Commissione Consultiva, la Direttiva ha previsto che le Autorità competenti possono istituire la Commissione per la Risoluzione Alternativa delle Controversie (cd. Dispute Resolution Commission), anche sotto forma di Comitato permanente (cd. Standing Committee).

Le decisioni assunte in esito alla procedura amichevole sono vincolati per tutti gli Stati membri coinvolti, ancorché non costituiscano dei precedenti.

A differenza delle procedure di risoluzione delle controversie denominate “procedure amichevoli” previste dai vari Trattati, la Direttiva in parola prevede un obbligo di risultato, garantendo così al contribuente la certezza della risoluzione della controversia.

L’ulteriore pregio della Direttiva è legato al suo ampio ambito di applicazione avente ad oggetto ogni possibile controversia tra Stati membri sorta a causa di una differente interpretazione in merito agli Accordi e ai Trattati volti ad eliminare la doppia imposizione.

Da ultimo, quale elemento di assoluto valore della Direttiva, che come supra evidenziato è in fase di recepimento nell’ordinamento tributario domestico, si segnala la possibilità per il contribuente di adire ad un tribunale nazionale per richiedere l’istituzione di apposite Commissioni volte ad eliminare la controversia in caso di inerzia delle Autorità competenti.

In conclusione, non possiamo, non osservare come nota negativa che la Direttiva in rassegna non ci pare che abbia fatto passi avanti anche al fine di ridurre le tempistiche eccessivamente lunghe necessarie per la conclusione dell’iter di eliminazione della controversia che, sebbene coerenti con l’onerosità della procedura, non risultano in linea con l’orizzonte temporale di business dell’impresa. Infatti, la durata della procedura in parola (dalla presentazione del reclamo fino al termine della procedura) può arrivare complessivamente fino a cinque anni.

A parere di chi scrive, una soluzione a questo problema, sarebbe stata quella di introdurre nel corpo della Direttiva medesima, e conseguentemente nelle relative norme interne di recepimento, nuovi e più celeri mezzi di comunicazione propri di un fisco moderno, in linea con i tempi correnti, che avrebbero di sicuro consentito di rendere maggiormente celeri ed efficaci le procedure di risoluzione amichevole delle controversie in rassegna da parte delle Amministrazioni fiscali interessate.

Letture: 9282 | Commenti: 1 |
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Un commento a “DIRETTIVA (UE) 2017/1852: risoluzione delle controversie fiscali”

  1. Antonio scrive:
    Scritto il 9-11-2019 alle ore 10:59

    Con la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 –
    è stata recepita, in ritardo, nel nostro ordinamento interno la Legge di delegazione europea 2018 (GU n.245 del 18-10-2019), che all’art. 8 contempla la direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.

    L’articolato ne discilina i principi e criteri direttivi per l’attuazione della richiamata direttiva (UE) 2017/1852, prevedendo una serie di modifiche normative al fine di rendere effettivamente esecutiva la direttiva in rassegna.

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