17 settembre 2018
Transfer pricing: l’intervallo di libera concorrenza nel D.M. 14-5-2018
Finito il processo di consultazione pubblica, cui il ministero delle Finanze aveva sottoposto la bozza del Decreto attuativo delle norme in materia di transfer pricing o TP (art. 110, comma 7 – TUIR), in data 14 maggio 2018 si è avuta la firma della sua versione definitiva e la relativa pubblicazione in G.U. del successivo 23 maggio, con decorrenza dal 7 giugno c.a.
In questa sede, particolare attenzione viene dedicata ad uno dei peculiari aspetti che, a parere di chi scrive, ai fini operativi destano interesse nella materia de qua, ovvero all’intervallo di valori da cui deriva la conformità dei prezzi intercompany al principio di libera concorrenza, disciplinato dall’art. 6 del già richiamato Decreto.
La norma in rassegna, sembra senza dubbio voler mettere la parola fine alla ormai prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria (mai declinata in un documento ufficiale), adottata nelle verifiche fiscali in materia di TP, di voler far coincidere il valore di libero mercato con quello della cd. mediana della benchmark, priva di alcuna giustificazione economica-giuridica. In tal modo, però, si esclude sic et simpliciter ogni altro punto del range dei valori del campione osservato, con ovvie conseguenze negative nei confronti del contribuente.
Sul punto, in passato è intervenuta:
– sia l’Assonime (Note Studi 9/2014) che, discostandosi da tale modus operandi ritiene, invece, che tutti i valori del range devono essere ritenuti validi;
– che la giurisprudenza di merito, la quale nella sostanza ha affermano tale principio (cfr. CTR Lombardia sentenza n. 1670/50/2015 e CTP di Milano sentenza n. 4073/9/2016).
A fortiori, giova pure evidenziare che la determinazione dei prezzi di trasferimento non è una scienza esatta, ma richiede un’attenta valutazione da pare dell’Amministrazione finanziaria e del contribuente e induce ora a ritenere che in presenza di un range di valori formato da soggetti comparabili, qualsiasi punto all’interno dell’intervallo è idoneo ad esprimere il prezzo di libera concorrenza.
Con questo approccio si tende ad escludere nel voler portare il prezzo della transazione intercompany a valori predefiniti e puntuali (come la mediana), ma piuttosto di considerare come idoneo qualsiasi valore posto all’interno del già richiamato intervallo compreso tra il valore minimo e il valore massimo.
In definitiva, sembra che la norma in rassegna voglia accogliere anche i limiti inferiori e superiori dell’intervallo (ovvero minimo e massimo), quali espressione del principio di valore normale, evitando in modo del tutto arbitrario ogni sorta di contestazione al contribuente che si attesti non sulla mediana ma proprio all’interno dell’intervallo de quo.
Sarebbe in ogni caso auspicabile un intervento dell’Amministrazione finanziaria volto a dare certezza ai contribuenti che nelle loro analisi in materia di transfer pricing pongono tutti gli sforzi per conformarsi ai principi e canoni dettati dall’OCSE con le proprie Linee Guida.
In conclusione, non possiamo non evidenziare che in primis è da tenere bene in considerazione che, come precisato dall’OCSE nelle citate Linee Guida, la valutazione del transfer pricing non deve essere confusa con la valutazione dei problemi relativi alla frode o all’elusione fiscale, ancorché le politiche di TP potrebbero prestarsi a tali scopi.