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Postilla » Fisco » Il Blog di Antonio Veneruso » Accertamento, sanzioni e processo Tributario » Rivalsa e detrazione dell’Iva pagata a seguito di accertamento definitivo

7 agosto 2017

Rivalsa e detrazione dell’Iva pagata a seguito di accertamento definitivo

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In presenza di un atto di accertamento e/o rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria per il recupero dell’IVA, il fornitore (i.e. cedente del bene o prestatore del servizio) ha diritto di rivalersi dell’imposta accertata dal fisco nei confronti del proprio cliente, a condizione che provveda al pagamento oltre che della maggiore Iva accertata anche delle sanzioni e relativi interessi maturati, rendendo in tal modo definitivo l’atto di accertamento.

A sua volta il cliente destinatario della nota di addebito della maggiore Iva accertata e resa definitiva, emessa ex art. 26, comma 1, del DPR n. 633/1972, ha diritto di portare in detrazione il tributo addebitato in base al comma 7 dell’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972, entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’addebito in disamina viene effettuato.

Da un  punto di vista operativo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che in ipotesi di rateazione del pagamento, il diritto alla rivalsa può essere esercitato progressivamente in relazione alle singole rate pagate dal contribuente accertato. Inoltre, l’emissione della nota di addebito deve recare, oltre i ai dati previsti dalla legge, gli estremi identificativi dell’atto di accertamento (Circolare n. 35/E/ del 17.12.2013).

La previsione del diritto alla detrazione della cd. Iva da accertamento in esame era in linea con la precedente versione (ante Dl 50/2017) dell’art. 19 del DPR 633/1972, che analogamente stabiliva che il diritto alla detrazione dell’Iva relativa a beni e servizi acquistati o importati sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile e poteva essere esercitato “al più tardi” con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Al contrario, a seguito delle modifiche al predetto articolo 19 ad opera del già citato Dl 50/2017, in base al quale l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva è ora limitato al solo anno in cui è sorto il diritto medesimo, riscontriamo il mancato coordinamento con la norma di cui supra (art. 60, comma 7 decreto Iva), che continua a prevedere la precedente e più ampia tempistica per il recupero dell’Iva da accertamento.

Questo doppio binario, pro Iva da accertamento, che si è venuto a creare è di sicuro dovuto ad una svista del legislatore e richiede, a parere di chi scrive, un sollecita risoluzione, al fine di eliminare il regime di favore che indirettamente ne consegue verso quei contribuenti che, ancorché per mero errore, risultino destinatari dal 2017 di un accertamento Iva e, alle condizioni in precedenza evidenziate, conferiscono al cliente destinatario della nota di addebito un maggior temine per l’esercizio del diritto alla detrazione di tale Iva.

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