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Postilla » Fisco » Il Blog di Antonio Veneruso » Commercio e fiscalità internazionale » CFC: Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong fuori dalla black list dal 1.1.2015

5 settembre 2016

CFC: Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong fuori dalla black list dal 1.1.2015

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L’Agenzia delle Entrate, con la recente e corposa Circolare del 4 agosto corrente, n. 35/E, ha fornito numerosi chiarimenti in materia di Controlled Foreign Companies resesi necessari alla luce dei recenti e repentini mutamenti normativi apportati alla disciplina de qua, che impattano sulla distribuzione degli utili provenienti direttamente ovvero indirettamente dai Paesi e/o territori cd. a fiscalità privilegiata (rectius Paradisi Fiscali).

Per quanto qui più ci interessa, vogliamo dedicare la nostra attenzione alla parte del richiamato documento di prassi che si occupa in modo particolare dell’impatto delle modifiche ai regimi fiscali privilegiati in rassegna, già a partire dall’1 gennaio 2015.

Preliminarmente, giova evidenziare come l’Agenzia delle Entrate ricorda che per l’anno 2015 è sorta la necessità di adeguare il D.M. 21 novembre 2001, che individua i Paradisi Fiscali ed a tal fine sono stati emanati i seguenti Decreti Ministeriali:

  • D.M. 30 marzo 2015 (in GU n. 107 dell’11.5.2015) che, oltre ad aver abrogato il comma 3 del D.M. 21.11.2001 (Paradisi Fiscali per determinati soggetti e attività), ha espunto dall’art. 1 della lista lo Stato delle Filippine, della Malesia e di Singapore;
  • D.M. 18 novembre 2015 (in GU n. 279 del 30.11.2015), che ha espunto, invece, Hong Kong dalla black list.

 Tenuto conto che l’art. 167, comma 1 del TUR individua nel momento di “chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato” il termine dal quale far decorrere la disciplina sulle CFC, che attrae proporzionalmente il reddito estero della partecipata, ne consegue che i presupposti di applicazione della menzionata disciplina antielusiva devono essere verificati di anno in anno.

Nel caso di specie, quindi, per le controllate di imprese domestiche localizzate in uno dei quattro Stati, espunti dalla lista con i Decreti di cui supra e con esercizio coincidente con l’anno solare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che detti soggetti non residenti devono essere considerati esclusi dalla lista di cui al D.M.21.11.2001 (Paradisi Fiscali) per l’intero periodo d’imposta 2015.

A titolo esemplificativo, si pensi ad una controllata di Hong Kong (con esercizio che chiude al 31 dicembre), la quale sulla scorta di quanto sopra fuoriesce dalla disposizione CFC per l’intero anno 2015, anche se il D.M. correttivo è stato emanato solo nel mese di novembre.

Da quanto innanzi evidenziato, ne discende ancora che tale esclusione che assume carattere generale deve essere necessariamente essere corroborata dalle ulteriori verifiche in esito alle quali le controllate in rassegna potrebbero essere attrarre nuovamente dalla disciplina CFC, qualora siano soggette a regimi fiscali speciali, che comportano un livello di tassazione inferiore di oltre il 50% di quello domestico ovvero ricorra l’ipotesi prevista dal citato art. 1, comma 8-bis dello stesso TUIR.

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate pone in evidenza che i Paesi esclusi dalla black list non possono ritenersi automaticamente a fiscalità ordinaria dovendosi effettuare le verifica appena menzionate.

Pertanto, è onere del socio controllante residente, che vuole sostenere l’esclusione della subsidiary dalla disciplina CFC in commento con tassazione parziale del dividendo (5%), verificare se la controllata beneficia nel Paese di stabilimento di un regime fiscale speciale ovvero se per la stessa ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al richiamato comma 8­-bis (passive income companies).

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