8 febbraio 2016
Country by Country Reporting – Multinazionali: obbligo di presentazione dal 2016
In ottemperanza alle indicazioni fornite dall’OCSE (rectius Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), in riferimento al BEPS (Base Erosione and Profit Shifting) “Action 13”, la cd. Legge di stabilità per il 2016 (comma 145/147 – Legge 28.12.2015, n. 208, in G.U. n. 302/2015), ha introdotto nell’ordinamento interno il cd. Country by Country Reporting (CBCR), nell’ambito del quale le multinazionali domestiche dovranno fornire una serie di sostanziali informazioni all’Amministrazione Finanziaria (rectius Agenzia delle Entrate), costituite da un insieme di elementi indicatori di un’attività economica effettiva che consentano una mappatura chiara del business globale del gruppo (es. ricavi, utili e tasse pagate in ogni giurisdizione, ecc.).
Da quanto sopra ne discende che a partire dal periodo d’imposta 2016 si entra nella fase applicativa dell’Azione 13, con la conseguenza che i gruppi domestici dovranno obbligatoriamente fornire, su base annuale, all’Agenzia delle Entrate le principali informazioni sul proprio business per ciascun Paese nel quale operano.
Pertanto, mediante il CBCR i gruppi dovranno indicare all’Amministrazione finanziaria molti più elementi di quelli già richiesti dall’attuale documentazione in materia di transfer pricing (cd. TPD) che, giova ricordare, in Italia è stata introdotta come misura facoltativa, dal D.L. n. 78/2010 e consente la disapplicazione delle sanzioni tributarie (cd. Penalty Protection) in caso di rettifica dei prezzi infragruppo praticati, qualora detta ultima documentazione sia ritenuta idonea. Peraltro, per questa documentazione non vi è alcun obbligo d’invio al fisco ma soltanto, qualora predisposta, di segnalarne la presenza in azienda fleggando annualmente l’apposita casella di Unico.
L’obbligo in rassegna interessa la capogruppo residente in Italia soggetta alla presentazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato conseguito nel periodo precedente a quello di rendicontazione di almeno 750 milioni di Euro, che non sia a sua volta controllata da soggetti diversi dalle persone fisiche.
Rientrano nella previsione de qua anche le controllate italiane facenti parte di gruppo estero che ha l’obbligo della redazione del bilancio consolidato, nel caso in cui la capogruppo risulti residente in uno Stato che non ha introdotto il “CBCR” ovvero che non abbia in vigore un tale accordo (o sia inadempiente) per lo scambio di informazioni con l’Italia.
Viene demandato a un decreto delle finanze di stabilire le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie allo scopo, mentre con un Provvedimento direttoriale saranno definite le modalità tecnico-operative per l’applicazione della novella disposizione e la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.
Lo scorso 8 giugno 2015, l’Ocse ha diffuso uno standard normativo, con l’obiettivo di facilitarne l’adozione da parte degli Stati nel minore tempo possibile, che potrebbe essere utilizzato dall’Amministrazione finanziaria.
La norma domestica stabilisce in modo chiaro come l’Agenzia delle Entrate debba assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nel “CBCR” almeno con le stesse modalità previste per le informazioni fornite in ossequio della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.
L’omessa presentazione del “CBCR” template o di presentazione/invio dei incompleti o non veritieri comporta a carico del soggetto obbligato all’adempomento comunicarivo de quo la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro.
Per tale importante adempimento posto a carico delle imprese multinazionali domestiche, si è del parere che occorre attivare fin da subito le funzioni aziendali che saranno coinvolte nella rilevazione dei dati, non da ultimo le stese country, al fine di evitare di dovervi provvedere in estremis in prossimità della prima della scadenza del termine che sarà fissato dall’emanando decreto ministeriale e dell’Agenzia delle Entrate.