12 novembre 2015
HONG KONG: perfezionato lo scambio di notifiche per la Convenzione contro le doppie imposizioni. Effetti positivi per costi e CFC
La Convezione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e Hong Kong, già ratificata con la Legge n. 96 del luglio 2015, entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2016, per effetto dell’ultimazione dello scambio di notifiche, giusta “Comunicato” del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (G.U. del 26.10.2015, n. 249).
Dalla Convenzione in rassegna, sostanzialmente conforme allo standard OCSE, conseguono effetti positivi sia in termini di deducibilità dei cd. costi black list che per ciò che attiene la disciplina della cd. cfc rule.
Costi Black list
Uno dei principali effetti recati dall’applicazione delle Convenzione pattizia sarà quello di estromettere Hong-Kong dalla cd. black list dei costi (recentemente riformata), in considerazione che tale Convenzione all’art. 25 garantisce tra i due Paesi un “adeguato scambio di informazioni”. Tale unico requisito è richiesto ora dalla norma (Legge finanziaria 2015) per non essere considerati black list, ai fini della deducibilità dei costi.
Al riguardo ci si aspetta un intervento ministeriale per estromettere Hong Kong dalla lista nera, in quanto alla luce di quanto sopra, dall’anno 2016 i costi addebitati/fatturati da fornitori residenti/domiciliali in Hong-Kong avranno i requisiti per essere deducibili in base ai normali criteri previsti dal TUIR. E’ appena il caso di ricordare che detti costi black list a seguito del D.Lgs. n. 147/2015, cd. “Crescita ed internazionalizzazione delle imprese” sono deducibili dal 2015 fino al loro “valore normale”, fermo restando la possibilità di dedurre l’extra-costo dimostrando, laddove richiesto, anche la “convenienza economica” (seconda esimente).
CFC Rule
La Legge di stabilità 2015 (L. 190/2015), ha dettato i nuovi criteri di valutazione, operanti dal 2015, per i Paesi paradisiaci che determinano l’applicazione della tassazione del reddito per trasparenza.
Pertanto, dal periodo d’imposta in corso, per effetto della richiamata legge, che ha novellato il comma 4 dell’art. 167 del TUIR, consegue che si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con Decreto ministeriale, in ragione:
- i) di un livello di tassazione sensibilmente inferiore di quello applicato in Italia, cioè inferiore al 50%;
- ii) della mancanza di un adeguato scambio di informazione o di criteri equivalenti.
Sono, considerati in ogni caso privilegiati quei regimi fiscali che consentono una tassazione inferiore al 50% pur avendo un regime ordinario non inferiore alla predetta percentuale del 50%, meglio identificati nell’emanando Provvedimento del Direttore delle entrate (elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali).
In relazione a quanto sopra, si è del parere che per le controllate (dirette o indirette) in Hong Kong di imprese residenti, sussistendo entrambi i requisiti sub i) e ii) e, in particolare, quello relativo al livello di tassazione effettivo (tax rate) non inferiore al 50%, ne discende l’automatica esclusione ex lege dal richiamato regime della cfc rule, con positivi effetti derivanti dall’esclusione della tassazione per trasparenza del reddito della controllata e dei relativi dividendi e plusvalenze (al 100%).
Ovviamente, la controllante residente deve essere in grado di fornire la prova documentale dell’effettiva tassazione non inferiore al 50% dell’IRES cui è soggetta la controllata estera, che porta ad escludere ogni forma di ruling tra la medesima e la locale Amministrazione finanziaria per l’applicazione dell’imposta in misura diversa da quella ordinaria (<50%).
In proposito, si ritiene ancora che il contribuente, oltre a fornire tale prova in sede di verifica, può interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria in base alla nuova ipotesi d’interpello ordinario, di cui alla Legge n. 212/2000, art. 1, comma 1, lett. a (Statuto dei diritti dei contribuenti – recentemente riformato dal D.Lgs. n. 156/2015), a cui occorre dare risposta entro 90 giorni.
Più in dettaglio, detta ipotesi riguarda l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, così come si rinviene per il caso di specie in cui ci pare escluso ab origine il regime della cd. cfc rule per le analizzate controllate residenti in Hong Kong.
Scritto il 2-12-2015 alle ore 07:13
Con i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 novembre 2015, pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2015, n. 279, il territorio della Regione asiatica di Hong Kong è stato ESPUNTO, rispettivamente, dalla Black list relativa ai Paesi o territori per i quali:
– si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi previste dall’art. 110, comma 10 e segg. del TUIR;
– si applica la disciplina della cd. cfc rule, di cui all’art. 167 del citato TUIR.
Scritto il 2-12-2015 alle ore 13:11
Per quanto concerne l’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi IVA con operatori economici black list – Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (comunemente definito “Black List”), le transazioni con soggetti residenti in Hong Kong dovranno ancora essere incluse?
Grazie
Scritto il 3-12-2015 alle ore 17:29
Quindi le operazioni con Hong Kong non dovranno più essere comunicate con la comunicazione Black List ad aprile 2016, e da quando? O per questo specifico adempimento rimane tutto come prima? Grazie.
Scritto il 4-12-2015 alle ore 16:03
A mio parere ritengo che la Comunicazione black list ai fini Iva (quadro BL del modello Polivalente), non dovrà più contenere le operazioni intercorse con operatori posti in Hong Kong, con decorrenza dall’1.12.2015.
Quanto sopra, atteso che tale territorio è stato espunto anche dalla lista di cui al D.M. 21.11.2001 (Regime CFC) richiamata dal D.M. 30.3.2010 che ha introdotto tale adempimento di monitoraggio ai fini Iva delle operazioni con Paesi black list, con finalità di contrasto alle frodi fiscali in materia di IVA interne ed internazionali.
Scritto il 9-12-2015 alle ore 12:33
Ma essendo che Hong Kong continua a far parte della black list di cui al DM 4 maggio 1999, non resta quindi l’obbligo di continuare a presentare la comunicazione annuale ai fini iva?