1 settembre 2015
Legge Europea 2014: allineato alla norma UE il regime Iva delle lavorazioni Intra-UE
Per i trasferimenti di beni in ambito comunitario (dall’Italia Vs. Paesi Ue e viceversa) a titolo non traslativo della proprietà, tra l’altro, per eseguire lavorazioni, a partire dal 18 agosto 2015 non sarà più possibile usufruire del regime sospensivo dell’IVA, qualora i beni a fine lavorazione non vengono rispediti nel Paese di origine.
E’ questo l’effetto recato dall’art. 13 della Legge europea 2014 (n.115/2015 – in G.U. 178 del 3.8.2015), che modifica, rispettivamente, gli articoli 38 e 41 del D.L. n. 331/1993, risultati disallineati dalla Direttiva comunitaria 2006/112/CE, che all’art. 17, par. 2 esige che i beni al termine della lavorazione siano trasportati o spediti nel Paese membro di origine.
Infatti, diversamente dalla disposizione comunitaria la richiamata norma domestica in vigore per i trasferimenti inbound e outbound per la lavorazione dei beni, considera irrilevante la successiva destinazione dei beni a fine lavorazione che possono essere, quindi, inviati tanto nel Paese di origine quanto al cliente finale, sia comunitario che extra-comunitario.
La modifica in parola elimina l’attuale formulazione delle norme sopra richiamate che escludono dalle operazioni intracomunitarie le fattispecie in cui i beni al termine delle lavorazioni siano successivamente trasportati/spediti, tra l’altro, in altro Stato membro oppure al di fuori del territorio della Ue.
Giova ricordare, che l’incompatibilità dell’attuale disposizione domestica rispetto a quella comunitaria è stata rilevata dalla Corte di Giustizia Eu nel corso della sentenza inerente le cause riunite C-606/12 e C-607/12 del marzo 2014, con la quale, in sintesi, è stato affermato che affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al committente soggetto passivo nello Stato membro da cui ha avuto luogo l’iniziale trasporto e/o spedizione.
Da quanto sopra, evidenziato ne consegue che nel prossimo futuro il trasferimento di beni in conto lavorazione (inviati e/o ricevuti) in ambito Ue, per i quali sarà rilevata l’omissione del prescritto requisito della loro rispedizione a fine lavoro nel Paese di origine del committente (ad esempio, perché beni vengono inviati direttamente al cliente extra-Ue), si procederà a riclassificare l’operazione tra quelle assimilate alle operazioni intracomunitarie (cessione e/o acquisto), soggette ad Iva nel Paese di destinazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 38, comma 3, lett. b) e all’art. 41, comma 2, lett. c) del D.L. n. 331/1993.
Ricorrendo tale fattispecie, comporta per l’operatore comunitario la necessità di identificarsi nel Paese in cui è avvenuta la lavorazione dei beni, sia direttamente o per il tramite un proprio rappresentate fiscale, per assolvere in qualità di debitore l’imposta relativa alla nuova operazione venutasi a generare per effetto dell’omesso trasferimento dei beni a fine lavori nel Paese del committente.