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Postilla » Fisco » Il Blog di Antonio Veneruso » Accertamento, sanzioni e processo Tributario » IRAP da transfer pricing: per la CTP legittimo soltanto dal 2014

9 marzo 2015

IRAP da transfer pricing: per la CTP legittimo soltanto dal 2014

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La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 510/3/14 del 19.11.2014 ha stabilito che la disciplina del transfer pricing è applicabile in materia di IRAP soltanto per il futuro, cioè dal 2014.

La sentenza appena citata riapre la questione sulla valenza retroattiva della Legge di stabilità per il 2014 (art.1, comma 281, della Legge n. 147/2013) che ha introdotto la pretesa erariale dei maggiori componenti accertati in materia di transfer pricing anche ai fini IRAP a partire dal 2008, ancorché con esenzione da sanzioni fino all’anno 2012.

Al riguardo, giova ricordare che dal 2008 si è avuto lo sganciamento della base imponibile IRAP dalle variazioni in aumento e diminuzione IRES, generandosi in sostanza una netta separazione fra le regole valide per la determinazione dell’IRES rispetto a quelle dell’IRAP, con conseguente automatica irrilevanza delle rettifiche da transfer pricing operate ai soli fini reddituali.

Giova altresì evidenziare che lo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) prevede, come regola generale, la irretroattività della legge tributaria in quanto la retroattività delle norme andrebbe contro la certezza del diritto e, quindi, sarebbe idonea ad incrinare la correttezza cui, tra l’altro, deve essere improntato il rapporto fisco-contribuente.

Pertanto, non possiamo che condividere le conclusioni del giudice tributario che, tra l’altro, ha evidenziato che le disposizioni della richiamata legge di stabilità per il 2014 non possono considerarsi normativa di interpretazione autentica, difettando la norma originaria da interpretare autenticamente. Conseguentemente, l’applicazione della norma de qua ai periodi d’imposta anteriori al 2014 violerebbe l’ulteriore principio costituzionale dell’affidamento e della buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

In conclusione, sulla scorta dei principi appena enunciati, a parere di chi scrive, ne discende che la disposizione in esame se non rivista, anche in via interpretativa dall’Amministrazione finanziaria in modo da prevederne la legittima applicazione soltanto dall’anno di sua introduzione (2014), è foriera di sicuro incremento del contenzioso in materia vanificando in parte gli sforzi del legislatore tributario che di recente ha inserito nell’ordinamento interno ulteriori strumenti deflattivi del contenzioso medesimo (vedasi ad esempio il novellato “ravvedimento operoso”).

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