20 novembre 2013
Indennità suppletiva di clientela: ritorna la “competenza”, ma …
L’annosa questione inerente la deducibilità fiscale per “competenza”, sembra aver (ri)trovato finalmente la pace fiscale dopo cambi e ricambi di pensiero da parte del fisco.
Infatti, salutiamo positivamente l’ultima Circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 33/E dell’8.11.2013 reperibile sul sito internet istituzionale http://www.agenziaentrate.gov.it/) che, adeguandosi all’orientamento dei giudici di legittimità ha (ri)stabilito che l’indennità in parola è deducibile dal reddito d’impresa secondo il principio di competenza.
Il cambio di rotta, però, riguarda soltanto le indennità accantonate dall’anno 1993 e seguenti, cioè da quando è stato modificato l’art. 1751del codice civile, che non opera più alcuna distinzione tra le varie categorie di cui si compone l’indennità, identificando, quindi, in maniera omnicomprensiva l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Pertanto, ritenendo risolta la questione, l’Agenzia delle Entrate ha emanato istruzioni operative alle dipendenti strutture legali per proseguire il contenzioso soltanto per gli accantonamenti dedotti per competenza, con specifico riferimento ai periodi d’imposta antecedenti al predetto anno 1993.
In proposito, nulla, invece, è stato detto per la deducibilità fiscale, ora per allora, da parte dei contribuenti che prudenzialmente negli anni successivi al 1993, in aderenza all’orientamento altalenante della prassi ministeriale e/o giurisprudenziale, non hanno dedotto fiscalmente l’accantonamento nella relativa dichiarazione dei redditi presentata per l’esercizio di competenza.
Al riguardo, si ritiene che tale conclusione porti in concreto ad una disparità di trattamento, a cui si poteva e si può ancora rimediare ammettendo una procedura di “correzione degli errori in dichiarazione” analoga a quella recentemente sdoganata dalla stessa Agenzia delle Entrate per correggere gli “errori in bilancio”, con la recente Circolare del 24 settembre 2013, n. 31/E .