10 luglio 2013
Prestazioni di servizi rese da soggetti economici non residenti: ritenuta fiscale alla fonte a titolo d’imposta
Negli ultimi anni, anche grazie ad internet, assistiamo alla globalizzazione dei mercati dove è sempre più diffuso il ricorso, da parte di aziende residenti in Italia, a professionisti e imprese estere, per acquisire servizi fiscalmente rilevanti in Italia in base all’art. 23, comma 2, lett. c) del TUIR e per questo soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, in quanto i relativi compensi vengono corrisposti ai predetti soggetti economici.
In proposito, giova rilevare che in base all’art. 25, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973, che richiama espressamente il citato art. 23 TUIR, i compensi in parola sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 30%.
Le prestazioni interessate dalla ritenuta fiscale, ad esempio, sono:
– servizi che hanno ad oggetto beni immateriali, quale la concessione in licenza di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, ecc.;
– servizi che hanno ad oggetto beni materiali, come l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche che si trovano nel territorio italiano (art. 25, comma 4, D.P.R. n. 600/1973).
L’acquisto di questi servizi (oggi molto diffusi proprio grazie al massiccio ricorso ad internet: esempio, la concessione in licenza di un programma per pc, di fotografie, l’uso di loghi, l’uso di banche dati, ecc.) o la locazione dei predetti beni da usare in Italia da parte di contribuenti residenti, fa sorgere in capo al contribuente nazionale, come si è visto in precedenza, l’obbligo di applicare la predetta ritenuta fiscale alla fonte a titolo d’imposta nella misura ordinaria del 30% (cd. ritenuta secca).
La misura massima del 30% prevista dalla disposizione domestica, può essere mitigata fino ad essere completamente azzerata mediante l’applicazione delle Convenzioni stipulate dall’Italia con altri Paesi per evitare la doppia imposizione del reddito in parola sia nel Paese in cui matura (Italia) sia nel Paese del beneficiario del corrispettivo, ovvero del titolare del diritto e/o bene concesso in uso.
Per l’applicazione concreta delle citate Convenzioni, occorre seguire una particolare procedura convalidata dall’Agenzia delle Entrate con proprie Circolari e Risoluzioni che, quindi, se puntualmente osservata tiene indenne il contribuente nazionale da eventuali responsabilità per aver applicato ritenute fiscali in misura inferiore (fino allo o%) a quella ordinariamente prevista (30%).
Inoltre, un altro aspetto della problematica in esame riguarda, invece, la fattispecie di esenzione dalla ritenuta per prestazioni di servizi quali interessi e royalties, poste in essere tra soggetti economici appartenenti al medesimo gruppo ma residenti in diversi Stati membri della Comunità economica europea che, a determinate condizioni, possono fruire dalla menzionata esenzione totale da ritenuta.
Scritto il 12-7-2013 alle ore 06:59
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/84404 del 10 luglio c.m., sono stati licenziati i nuovi modelli di domanda, e relative istruzioni, per il rimborso, l’esonero dall’imposta italiana o l’applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti, in ossequio alle disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Inoltre, è stato varato anche il modello di attestato di residenza fiscale che i soggetti residenti in Italia potranno presentare al Fisco estero per ottenere il rimborso o l’esonero dall’imposta estera.
La modulistica, reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov) è al passo coi tempi, in quanto oltre ad essere disponibile in lingua italiana è disponibile anche in lingua inglese e francese.
La modulistica, individuata con le lettere A – B – C – D – E ed F, interessa tutti i soggetti economici:
a) residenti, che si trovano nelle condizioni pattizie più favorevoli che consentono l’esonero o il rimborso dell’imposta estera;
b) non residenti che, sempre in base alle condizioni pattizie, si trovano nella posizione di richiedere il rimborso dell’imposta versata in Italia al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di 48 mesi dal versamento, ovvero di richiedere:
– ai sostituti d’imposta nazionali, l’esenzione da ritenuta o l’applicazione della più favorevole ritenuta convenzionale;
– alle società del gruppo residenti, anch’essi sostituti d’imposta, l’applicazione delle Direttive comunitarie (cd. “madre & figlia” e “interessi e royalties”) che consentono, a determinate condizioni, l’esenzione da ritenuta.
Scritto il 18-7-2013 alle ore 06:45
Un elemento da non trascurare, è di sicuro il fatto che, come precisato dal Provvedimento, il “modello” di interesse può essere richiesto a qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Questa disponibilità del fisco costituisce un’agevolazione non da poco per le imprese cd. di più rilevanti dimensioni, che fino a ieri dovevano rivolgersi per il rilascio del “modello” all’Ufficio loro dedicato, cioé quello dei cd. “Grandi contribuenti” presso la competente Direzione Regionale dell’Agenzia. In tal modo, invece, ne risulta semplificato l’iter realizzando un notevole risparmio di tempo e di risorse a favore del contribuente.
Il modello, che deve essere presentata all’altra parte prima dell’effettuazione del pagamento, ha validità annuale (1.1.-31.12).
Scritto il 21-7-2013 alle ore 22:10
Ci pare interessante riportare quanto evidenziato dalla recente Risoluzione 11 luglio 2013, n. 49/E dell’Agenzia delle Entrate (scaricabile da sito istituzionale http://www.agenziaentrate.it), emanata su istanza di un Ente pubblico ma, si ritiene, riguardare ogni sostituto d’imposta.
In estrema sintesi, con tale documento di prassi l’Agenzia ha chiarito che nei confronti dei soggetti, sia esteri che nazionali, che non svolgono attività di lavoro autonomo abituale (quindi diversi dai professionisti con P. IVA) che prestano attività di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese da loro sostenute, non si applicano le ritenute fiscali alla fonte, ex art. 25 DPR n. 600/1973, sui rimborsi delle predette spese.
A titolo esemplificativo, trattasi di spese di viaggio, vito e alloggio, strettamente correlate allo svolgimento dell’attività (in pratica, trattasi di INVITI a partecipare a seminari e, si ritiene, corsi e altri eventi aziendali, a fronte dei quali l’azienda può rimborsare le predette spese relative all’ospite).
Ovviamente, il rimborso non deve eccedere le spese effettivamente sostenute e documentate dall’ospite, altrimenti l’intero importo rimborsato costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale soggetto a ritenuta alla fonte.
E’ necessario acquisire in originale i documenti di spesa dei quali si procede al rimborso. Le spese possono essere sostenute direttamente dall’azienda.