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Il Blog di Antonio Veneruso

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Postilla » Fisco » Il Blog di Antonio Veneruso » Accertamento, sanzioni e processo Tributario » Evviva le Liberalizzazioni!!! Rivalsa IVA anche a seguito di accertamento del fisco

3 febbraio 2012

Evviva le Liberalizzazioni!!! Rivalsa IVA anche a seguito di accertamento del fisco

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Il D.L. n. 1/2012, all’art. 93, in vigore da pochi giorni, reca un’importante novità a favore dei soggetti passivi del tributo, cioè l’eliminazione del divieto di rivalsa dell’IVA oggetto di accertamento o rettifica da parte dell’Ufficio finanziario e la previsione della contestuale detrazione a favore del cliente sia esso cessionario o committente.

In sostanza, la nuova disposizione, attraverso la modifica all’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, prevede che in caso di accertamento/rettifica da parte del fisco, il fornitore ha diritto di rivalersi dell’imposta reclamata dall’Ufficio nei confronti del proprio cliente, a condizione che provveda al pagamento oltre che dell’IVA dovuta anche delle sanzioni e relativi interessi.

Il cliente destinatario della rivalsa, sulla scorta di una nota di addebito a posteriori, ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, ha diritto di portare in detrazione l’IVA addebitata entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’addebito in parola viene eseguito.

In pratica, il nuovo meccanismo evita che l’IVA da accertamento e/o rettifica rappresenti un “costo” per il fornitore, determinando anche un sicuro incremento dell’accertamento con adesione, mediante pagamento di sanzioni ridotte, interessi e IVA dovuta,  che però sarà recuperata in toto sia dal fornitore, mediante la rivalsa, che dal cliente attraverso la detrazione nel temine biennale di cui sopra.

Letture: 13737 | Commenti: 20 |
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20 Commenti a “Evviva le Liberalizzazioni!!! Rivalsa IVA anche a seguito di accertamento del fisco”

  1. Nicola scrive:
    Scritto il 7-2-2012 alle ore 12:06

    Mi scusi, ma se – antecedentemente l’eventuale verifica subita dal fornitore – ho già provveduto alla regolarizzazione della fattura ex art. 6, c.8 DPR 633/1972, il fornitore può comunque esercitare la rivalsa? supponendo infatti che io operi con un pro-rata di detraibilità molto limitato, ciò si tradurrebbe in un “doppio” danno nei miei confronti…

    La ringrazio, cordiali saluti

  2. Alessandro Ardiani scrive:
    Scritto il 7-2-2012 alle ore 16:58

    Finalmente un atto di civiltà giuridica in controcorrente rispetto al sistema sanzionatorio spesso irrazionale e vessatorio del nostro ordinamento tributario. Purtroppo ce ne vorrebbero molti e molti altri…

  3. Marco scrive:
    Scritto il 10-2-2012 alle ore 09:49

    Ora non rimane che porre normativamente rimedio alle storture della situazione inversa, ossia all’ipotesi in cui l’Erario accerti che una data operazione non andava assoggettata ad Iva ma a registro e contesti l’indebita detrazione in capo al cessionario/committente mentre si disinteressa di verificare se quell’IVA sia stata versata dal cedente/prestatore. La soluzione data dalla giurisprudenza non mi sembra appagante (ossia il cessionario/ committente chiede l’Iva erroneamente addebitata al cedente/prestatore nel termine decennale e quest’ultimo propone azione di rimborso nel termine più breve nei cfr. dell’Erario). La questione della diversità dei termini è stato sottoposta alla CGE dalla Cassazione ma la risposta fornita non mi sembra dirimente e sarà interessante vedere come la Cassazione recepirà tale pronuncia.

  4. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 11-2-2012 alle ore 17:35

    Per Nicola:

    in caso di regolarizzazione (che vale come una denincia nei confronti del fornitore inadempiente), laddove il cessionario provvede a versare all’Erario l’Iva relativa all’operazione per l’acquisto del bene o servizio, non fatturata dal fornitore, si ritiene che sia preclusa l’applicazione della disposizione in esame, proprio perché il cessionario ha già provveduto alla predetta regolarizzazione.

    Infatti, in tal caso, poiché il cessionario ha già versato l’Iva(ancorché all’Erario e non al fornitore inadempiente) e proceduto alla detrazione spettante, considerando eventuali limitazioni oggettive e soggettive, non è più soggetto ad altre misure che genererebbero una doppia imposizione da IVA.

  5. GIUSEPPE C. scrive:
    Scritto il 5-3-2012 alle ore 10:50

    Per Nicola:
    La questione mi pare mal posta, nel senso che se il cessionario/committente ha provveduto a “denunciare” all’Agenzia delle entrate la mancata fatturazione nei termini di una determinata operazione, versando la relativa imposta e, in tal modo, evitando la solidarietà nel pagamento delle sanzioni, l’Agenzia delle entrate non dovrebbe poter chiedere nuovamente il tributo in capo al cedente ma limitarsi ad irrogare allo stesso la sanzione per omessa fatturazione. In caso contrario verrebbe violato il principio di neutralità dell’IVA tra soggetti passivi, determinando una doppia imposizione IVA della medesima operazione, in quanto l’imposta pretesa una “seconda” volta nei confronti del cedente/prestatore non potrebbe essere da questi riaddebitata in rivalsa al cessionario/committente (in sostanza si riproporrebbe la medesima “distorsione” della regola di neutralità che caratterizza l’IVA nei rapporti tra soggetti passivi che la norma in commento intendeva rimuovere).

  6. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 9-3-2012 alle ore 00:54

    Per Giuseppe:

    chi ha mai parlato di “solidarietà”. In questo caso, la norma predeve in capo al cessionario (cliente) la possibilità di regolarizzare l’acquisto per il quale non ha ricevuto nel prescritto termine la fattura dal fornitore. Ciò non toglie che il fornitore rimane il solo responsabile del tributo “evaso” verso l’Erario.

    E’ vero che in questo caso di fatto, in ipotesi di “regolarizzazione” l’Erario incamera il tributo due volte: una prima dal cliente che la versa e poi la detrae; una seconda, a seguito di accertamento nei confronti del fornitore.

    In questo ultima ipootesi, non si ravvisa alcuna “distorsione” per il tributo prelevato nei confronti del fornitore irregoalre, in quanto il tributo viene prelevato attraverso azioni sanzionatorie e non in via odinaria, cioé con osservanza del precetto da parte del predetto fornitore.

  7. Pasquale scrive:
    Scritto il 18-4-2012 alle ore 15:16

    Secondo Lei, allo stato, le nuove disposizioni possono applicarsi anche alle cd. “vendite in nero” ?
    Le segnalo il commento in senso negativo di Paolo Centore sul Corriere Tributario, n. 8/12, pg. 542, è d’accordo?
    Grazie.

  8. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 18-4-2012 alle ore 21:56

    Premetto, che non ho letto il commento del Prof. Centore, ma, a mio parere, ritengo che se il riferimento e a fatti, comunque, accertati dal fisco e per il quali il contribuente abbia definito in toto il contesto, mediante versamento al fisco oltre che del tributo anche le relative sanzioni e, conseguenti, interessi, non vedo alcuna preclusione all’esercizio del “ritrovato” diritto di rivalersi sul cessionario dell’Iva non addebitata nel corso dell’operazione originaria, ancorché a seguito di operazioni “in nero”.

    Se così non fosse, vorrebbe dire che la norma troverebbe applicazione esclusivamnete per l’omessa applicazione dell’Iva, imputabile soltanto ad errori sulla corretta applicazione del tributo.

    A mio parere, ripeto, non credo che si possa limitare il diritto di rivalsa alle operazioni cd. “in nero” accertate dal fisco e per le quali il contribiente, al pari delle altre irregolarità sostanziali, abbia versato per la definizione del contesto oltre al relativo tributo anche le prescritte sanzioni ed interessi.

  9. Pasquale scrive:
    Scritto il 19-4-2012 alle ore 08:07

    Concordo con le Sue considerazioni.
    Le segnalo però, e ciò mi fa riflettere, che la dottrina che ho letto sull’argomento ha ritenuto applicabile la nuova disposizione o meglio si limita ad esemplificare le sole ipotesi di
    – imposta accertata con riguardo ai casi di errata classificazione dell’operazione;
    – maggior imposta accertata che si verifica nel caso in cui l’operazione sia stata fatturata con un’aliquota inferiore a quella dovuta.
    In tal senso si esprimono anche i commentatori della sentenza di Cassazione n. 3291 del 2 marzo 2012, che ha ritenuto applicabile la nuova disposizione ad un infrazione commessa prima dell’entrate in vigore delle modifiche introdotte dal DL 1/2012.

  10. -alessandro scrive:
    Scritto il 9-7-2012 alle ore 09:08

    volevo sapere l’ambito temporale di applicazione dell’art. 93 L. 27/12, in quanto ho un cliente costruttore che ha venduto un immobile nel 2006 dichiarando un prezzo al rogito notarile più basso di quanto in realtà incassato ed l’agenzia delle Entrate ha notificato nel novembre 2011 un accertamento molto oneroso al cliente forte del fatto di aver reperito il preliminare nella banca del cliente che dimostrava l’evasione di parte del prezzo. La mia domanda è: il cliente ha fatto l’adesione in data 1 giugno 2012, l’entrata in vigore della legge 27/12 è del marzo 2012, può fare un decreto ingiuntivo in forza della nuova fattura emessa dallo stesso per richiedere il rimborso dell’iva accertata sul maggior imponibile nella compravenditada parte dell’Agenzia??? secondo il commercialista di controparte, la richiesta del costruttore non può essere accolta, poiché avendo il compratore effettuato il rogito in data 13 giugno 2006, ed essendo l’art. 93 della L. 27 del 23.03.12, questo non è applicabile con effetto retroattivo.
    Secondo me quello che rileva per identificare il tempus di applicazione della novità rivoluzionaria introdotta con L. n° 27/12, non è di certo il momento di stipula del rogito, ma è la data di sottoscrizione dell’atto di adesione all’accertamento tributario 1 giugno 2012. Quindi applicazione possibile???grazie 1000

  11. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 10-7-2012 alle ore 22:12

    Per Alessandro:

    a mio parere, nel caso di specie ritengo pienamente applicabile la nuova disposizione di legge che a far data dal marzo 2012, consente al fornitore del bene o servizio che a seguito di accertamento di una maggiore Iva, può ora esercitare il diritto di rivalersi di tale maggiore imposta nei confronti del proprio cliente, a condizione che provveda al pagamento oltre che dell’IVA dovuta anche delle sanzioni e relativi interessi.

    Pertanto, si concorda con la sua ipotesi, nel senso che avendo definito l’accertamento con l’Ufficio mediante il versamento del tributo e relative sanzioni e interessi, il suo cliente può legittimamente emettere la nota di addebito per il recupero dell’Iva e successivamente accedere alla procedura giurisdizionale più appropriata per entrare in possesso del relativo tributo.

  12. Alessandro scrive:
    Scritto il 30-7-2012 alle ore 15:42

    Per Antonio Veneruso (ed Alessandro):
    lo statuto del contribuente L.212/2000 prevede all’art. 3 commi 1 e 2 che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Quindi il parere espresso non sembra coerente con il caso di specie. Comunque nella disposizione della norma (DL 1/2012, art. 93) non è chiaro entro quando può essere esercitato il diritto di rivalsa (a prescindere dalla detrazione dell’imposta in dichiarazione entro il secondo anno successivo a quando l’imposta è stata corrisposta). Per assurdo quindi il rogito (ed il pagamento dell’imposta, con sanzioni e interessi) potrebbe essere avvenuto prima della pubblicazione del DL in questione ed essere comunque applicabile?
    Grazie e resto in attesa di vostre valutazioni.

  13. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 4-8-2012 alle ore 13:04

    Per l’applicazione della norma in argomento occorre avere riguardo al momento in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo a nulla rilevando il tempo in cui e’ stata commessa la violazione della infedele fatturazione. Pertanto, ribadisco che per il caso di specie e’ possibile recuperare il tributo accertato entro due anni dalla data in cui e’ stato reso definitivo l’accertamento operato dal fisco.
    Buone vacanze a tutti voi.

  14. Lorenzo scrive:
    Scritto il 6-3-2013 alle ore 17:12

    Nel caso in cui il committente sia un ente pubblico, l’art. 60, comma 7, permette allo stesso di esercitare il diritto alla detrazione oppure, non essendo gli enti pubblici normalmente soggetti all’imposta, tale diritto non è in tal caso esercitabile?
    Grazie per la risposta

  15. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 10-3-2013 alle ore 08:02

    In proposito, occorre considerare che gli enti pubblici sono soggetti passivi dell’Iva solo limitatamente alle attività svolte in esercizio di impresa. Al contrario, per le attività istituzionali, tali enti si comportano come un consumatore finale, con la conseguenza che resta inciso dall’imposta pagata sui costi che sostiene, non acquisendo alcun titolo per esercitare il diritto di detrazione dell’Iva pagata “a monte”.

  16. AUGUSTO scrive:
    Scritto il 9-10-2013 alle ore 10:33

    Nell’ipotesi in cui il cliente abbia già pagato al fornitore sia l’imponibile che l’Iva come da preventivo e poi non riceva fattura, è corretto riversare l’imposta per la regolarizzazione articolo 6, comma 8 DPR 633/72? In questo modo non paga l’Iva due volte ? Grazie

  17. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 9-1-2014 alle ore 23:58

    Per Augusto:

    se più volte sollecitatano non si ottiene la fattura dal fornitore per il bene e/o servizio, tra l’altro, già pagato, per non incorrere in sanzioni occorre regolarizzare l’operazione a mente del citato art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972. In tal modo, versando l’IVA all’erario da un lato si attiva la segnalazione nei confronti del fornitore inadempiente che è il solo ad essere debitore del tributo e dall’altro si può procedere alla detrazione del tributo relativo all’omessa fatturazione.

    Per quanto riguarda l’IVA corrisposta al fornitore occorre intrazprendere un’azione giudiziaria nei confronti del medesimo per il recupero del relativo importo che è stato indebitamente dallo stesso trattenuto e non (fatturato) versato all’erario.

  18. RITA scrive:
    Scritto il 24-1-2014 alle ore 17:49

    B.sera
    ho un dubbio atroce…..servizio ricevuto da UE, committente IT, tipo di servizio:
    Assistenza strategica x lo sviluppo del fotovoltaico in NAMIBIA.
    Devo compilare il mod. intra???
    grazie x l’attenzione
    Rita

  19. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 5-2-2014 alle ore 20:51

    il quesito non è conferente con il contenuto del post.
    Ad ogni buon conto, sono del parere che la prestazione in argomento rifletta una servizio generico di consulenza tecnica rilevante ai fini dell’IVA nel Paese del committente soggetto passivo; nel caso di specie in Italia.

    In tal caso, quindi, l’operazione soggetta ad Iva col meccanismo del reverse charge, deve essere seganalata anche modello INTRASTAT/SERVIZI.

  20. Daniele scrive:
    Scritto il 24-3-2015 alle ore 17:00

    Buonasera, nella nuova normativa non è specificato se la stessa si applichi soltanto all’ipotesi in cui cessionario/committente sia anch’esso soggetto passivo di Iva, ovvero anche nel caso in cui questi rivesta la qualifica di consumatore finale e, dunque, destinato a rimanere gravato dall’imposta. Credo, ma per questo chiedo conferma a lei, che la seconda ipotesi sia quella corretta. la ringrazio anticipatamente.

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