23 agosto 2011
Depositi IVA: stretta sulla “garanzia” all’atto dell’introduzione di beni importati in regime di “libera pratica”
Con il cd. Decreto sviluppo (art. 7, comma 2, lett. cc-ter, D.L. n. 70/2011, conv. in Legge n. 106/2011), sono state, tra l’altro, apportate sostanziali modifiche all’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, che disciplina l’istituto dei depositi IVA.
Più propriamente, le richiamate modifiche attengono alla modalità di gestione della garanzia per le operazioni di introduzione dei beni oggetto di importazione e destinati ad essere introdotti nei predetti depositi.
Per queste operazioni, ne consegue ora che agli importatori per vedersi svincolata la garanzia non sarà più sufficiente riconsegnare in Dogana la copia del documento doganale (IM 4), munito delle attestazioni di presa in carico della merce da pare del gestore del deposito.
Infatti, salvo i casi di esonero, la garanzia rimarrà valida, cioè bloccata, fino al momento di effettiva estrazione dei beni da parte del soggetto passivo avente diritto (che può essere un soggetto diverso dall’importatore), il quale deve comunicare al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell’IVA effettuata attraverso il noto meccanismo dell’autofattura.
La disposizione in argomento, che si impatta negativamente sugli operatori economici cd. “corretti”, sia in termini finanziari che amministrativi, consegue, però, di sicuro l’effetto di evitare, tra l’altro, l’attuazione del grave fenomeno delle cd. frodi carosello, laddove (era fino ad ora possibile) attraverso l’interposizione di un prestanome, che provvede all’estrazione della merce senza assolvere agli obblighi Iva, si pone in essere una successiva cessione della medesima merce ad un altro operatore economico, che risulta l’effettivo beneficiario dell’illecito vantaggio fiscale derivante dall’intera attività fraudolenta.
Come prontamente evidenziato dall’Agenzia delle Dogane (nota prot.68094RU del 20 luglio 2011), le modifiche in argomento saranno operative soltanto dal prossimo 12 settembre, in ossequio alla disciplina dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui all’art. 3, comma 2, Legge. n. 212/2000.
Scritto il 18-9-2011 alle ore 21:22
Un’ulteriore stretta antievasione sui depositi IVA è stata intodotta dalla manovra d’estate, in sede di conversione del D.L. n. 138/2011, con la L. n. 148/2011.
In proposito, viene stabilito che l’estrazione dei beni dal deposito sarà consentita solo dai soggetti passivi che risultano iscritti da almeno un annoa alla C.C.I.A.A. e che dimostrano un’effettiva operatività.
Inoltre, tali soggetti devono attestare anche la regolarità dei versamentiIva, con le modalità che saranno definite con Provvedimento del diretore dell’agenzia dell entrate.