9 maggio 2011
Cellulari & Microprocessori: Reverse-charge ma non per tutti
E’ entrata in vigore da poco più di un mese (cioè dallo scorso 1° aprile) la nuova regola prevista per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori con l’applicazione del cd. reverse charge, che comporta l’assolvimento degli obblighi Iva in capo al cessionario e non al cedente come avviene di regola.
Gli opportuni chiarimenti in materia sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la Circolare 23 dicembre 2010, n. 53/E. Tra i richiamati chiarimenti viene in risalto che il reverse charge si applica solo per le cessioni di beni effettuate nella fase distributiva e, quindi, non anche nella fase del commercio al dettaglio.
Più in particolare, il nuovo regime antifrode opera oltre che ai telefoni cellulari (ma non per i relativi componenti ed accessori venduti separatamente) anche per i dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumo finale.
Da ciò ne discende che le cessioni di questi beni verso il consumatore finale, sono escluse dal reverse charge anche se l’acquirente è un’impresa o un professionista, senza necessità da parte del fornitore di acquisire alcuna attestazione del cessionario sullo status di utilizzatore finale.
Al contrario, se l’impresa cessionaria intende destinare tali beni ad un uso diverso da quello aziendale, ad esempio utilizzando i «telefonini» per la successiva cessione ai propri clienti a diverso titolo (esempio: come «sconti alternativi»), deve evidenziare tale destinazione fin dall’origine all’interno dell’ordine d’acquisto, in modo da consentire al fornitore di emettere la relativa fattura senza esposizione dell’Iva, ex art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
In merito, si segnala la recente R.M. 31 marzo 2011, n. 36/E, con la quale è stato chiarito che il reverse charge non si applica anche quando il “telefonino” è ceduto in via accessoria rispetto traffico telefonico. In questo caso, si concretizza la fattispecie in cui il “telefonino” viene offerto dal gestore di telefonia alla sottoscrizione dell’abbonamento come strumento per fruire del servizio, per cui viene esclusa ogni presunzione di successiva rivendita. Purtroppo, questa esclusione da reverse incontra un limite quantitativo: per l’Agenzia delle entrate, i cellulari assegnati con questa modalità non devono superare il 10% del numero delle Sim-card cedute all’utente del rapporto principale di cessione del traffico: oltre questa soglia scatta l’inversione contabile.
Al riguardo, giova ancora ricordare che nell’esempio ipotizzato, laddove il cessionario destina i beni ad un uso diverso da quello aziendale e, quindi, non si pone come consumatore finale, l’eventuale Iva addebitata per errore in fattura dal fornitore (e versata), per carenza informativa da parte del medesimo cessionario, sarà ammessa in detrazione, ma in caso di accertamento si applica una sanzione pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta.
Pertanto, le imprese cessionarie devono porre particolare attenzione nel momento in cui si dedicano all’acquisto dei predetti beni, ricordando di comunicare per tempo (prima dell’emissione della fattura) al fornitore la volontà di destinare i beni ad uso diverso da quello di utilizzatore finale.
In proposito, l’Agenzia ricorda che in ipotesi di violazione degli obblighi connessi al meccanismo del reverse charge, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 9-bis dell’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 (tra il 100% e il 200% dell’Iva relativa).
Scritto il 15-7-2013 alle ore 18:38
La ringrazio per il brillante articolo, mi è tutto più chiaro, ma non riesco a capire un interessante aspetto, come facciano quasi tutte le aziende e-commerce a vendere on line telefonini a prezzi così bassi (esponendo la scritta iva inclusa) quando gli stessi telefoni si trovano non ivati nei magazzini all’ingrosso. Le faccio un esempio: samsung s4 costa circa 490 euro alla mia azienda con articolo 17 esposto, come è possibile che altri venditori al dettaglio come me lo vendono a 530 ivato? Secondo me la realtà è sconcertante, in Italia quasi nessuna azienda rispetta le leggi e la nascita del reverse charge ha fatto sì che nascessero migliaia di nuovi evasori fiscali.
Scritto il 18-7-2013 alle ore 06:37
Bisognerebbe approfondire tale aspetto per poter esprimere un’opinione in proposito.
Di sicuro, il meccanismo del reverse charge è stao introdotto proprio con l’intento di evitare frodi all’Iva a danno dell’Erario.
Comunque, dalle cornache si rileva che non di rado, ad esempio la Guardia di Finanza, scopre le cosiddette “frodi carosello” che consistono, attraverso un articolato meccanismo, nel non versare l’Iva all’Erario e creare pure concorrenza sleale in quanto i beni vengono immessi sul mercato ad un prezzo inferiore a quello normale.
Scritto il 18-10-2013 alle ore 11:13
Grazie Dott. Veneruso per il brillante articolo.
Sono un tirocinante presso uno studio commerciale e vorrei chiederle, alla luce di quanto da lei indicato nell’articolo, se è corretto procedere nella maniera che vado ad indicarle.
La mia società cliente, si ponga “Società X”, emette fattura con IVA ad utilizzatori finali (studi commerciali, imprese in genere, persone fisiche ecc.) per cessioni di componenti hardware relativi a pc cosiddetti “assemblati” o per cessioni di singoli processori relativi ad interventi di riparazione/manutenzione effettuati dalla società medesima.
Il mio dubbio attiene alla fase dell’acquisto da parte della Società X dei processori in questione: il fornitore, si ponga Società Y, è tenuto ad emettere normale fattura con IVA oppure ad applicare il reverse charge?
Inoltre: se la Società Y vende, mediante la medesima fattura, oltre che la CPU, anche altra componentistica hardware (tipicamente gli altri componenti necessari quantomeno all’assemblaggio di un PC), il reverse charge si applica (si applicherebbe) solo relativamente all’importo della CPU o, al contrario, al totale fattura?
La ringrazio in anticipo per la disponibilità e la saluto cordialmente.
Alessandro M.
Scritto il 20-10-2013 alle ore 08:37
Buongiorno Alessandro,
la disposizione in esame, come sopra evidenziato, da un punto di vista tecnico, si applica a tutte le cessioni di beni specificatamente individuati (telefoni cellulari e dispositivi integrati).
La ricostruzione da lei fatta, per quanto riguarda la cessione delle CPU dalla società X ai clienti-utilizzatori finali, appare in linea con la norma, in quanto assoggettata ad IVA nei modi ordinari.
Per la cessione della CPU da parte del fornitore alla società X, invece, ritengo che la stessa sia da assoggettare a reverse charge, tenuto conto tale bene, rientrante tra quelli previsti dalla norma, è destinato ad uso diverso da quello (proprio) aziendale.
Ovviamente, in linea di principio, la società X in fase di ordine di acquisto della CPU deve evidenziare al fornitore che trattasi di acquisto da destinare ad uso diverso da quello (proprio) aziendale, per cui chiede l’applicazione del reverse charge.
Senza questa informazione, il fornitore è legittimato ad applicare il regime IVA ordinario.
Per quanto riguarda la “componentistica aggiuntiva”, la risposta deve essere ricercata nella natura di tali beni, ovvero se gli stessi rientrano o meno nell’accezione di “dispositivi integrati”.
Cordialmente.
A.V.
Scritto il 23-10-2013 alle ore 18:00
Grazie Dott. Veneruso per la sua puntuale ed esauriente risposta! Ha fugato tutti i miei dubbi al riguardo!
Cordiali saluti e buon lavoro.
A.M.
Scritto il 3-9-2014 alle ore 13:00
Buon giorno Dott. Veneruso,
siamo un’azienda che assembla PC e vende materiale informatico, ultimamente anche telefoni cellulari. Noi li acquistiamo da un rivenditore che NON PUO’ VENDERE AI PRIVATI ma solo ad altri rivenditori tramite acquisti on-line, che però non ci applica il reverse charge, e noi li rifatturiamo ai nostri clienti con IVA in quanto consumatori finali. Ora però ci ha contattati un altro grossista che rivenderà ad altri che venderanno ai consumatori finali, io cosa devo fare? applicare il reverse charge anche se acquisto con l’IVA?
il mio fornitore mi ha detto che loro effettuando la vendita on-line non applicano il reverse charge, è corretto?
anche le nostre vendite a questo grossista sono On-line.
A quali sanzioni andiamo incontro?
La ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà fornirmi.
Cordiali saluti
Carla
Scritto il 17-9-2014 alle ore 23:30
Scusatemi,io non ho ancora ben chiaro una cosa,se io compro un processore,che è 200 euro con reverse charge,percio’ senza iva già applicata,nella rivendita io devo applicare il 22% ai 200 euro in teoria,ma se io prenderei questo processore,per uso aziendale,lo pagherei 200 o sempre 200 + iva?
Grazie 1000!
Scritto il 27-2-2015 alle ore 13:57
UN NEGOZIO DI TELEFONINI COMPRA SENZA IVA CON L’ARTICOLO 17 E RIVENDE I TELEFONINI CON I.VA
IL RIVENDITORE GLI HA DETTO CHE LEI DEVE FATTURARE COME USATO PERCHE’ I PREZZI NON SONO COMETITIVI
Scritto il 1-4-2015 alle ore 08:27
Buongiorno,
ho una ditta si assistenza software ed hardware per i contratti di assistenza devo applicare reverge charge?
Grazie saluti