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Il Blog di Antonio Veneruso

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Postilla » Fisco » Il Blog di Antonio Veneruso » IVA e imposte indirette » Nuova comunicazione: Elenco-Clienti-Fornitori

19 gennaio 2011

Nuova comunicazione: Elenco-Clienti-Fornitori

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Obbligo di comunicazione

L’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla L. 30.07.2010, n. 122, prevede per i soggetti passivi IVA un nuovo invio Telematico, da effettuarsi ogni anno, all’Agenzia delle Entrate di tutte le singole operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di importo pari o superiore ad €. 3.000,00.

Le operazioni in argomento riguardano indistintamente tutti i tipi di beni (anche strumentali) e le prestazioni di servizi.

In pratica, come si ricava dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2010, Prot. n. 2010/184182, rilevano sia le operazioni poste in essere nei confronti di operatori economici che verso privati-consumatori, documentate con fattura o con scontrino/ricevuta fiscale. Il termine ordinario previsto per l’invio è stabilito nel 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per i commercianti al minuto, per i quali non sussiste l’obbligo di emettere la fattura l’importo è aumentato ad €. 3.600,00 in quanto comprende anche l’IVA relativa alla vendita dei beni.

I commercianti al dettaglio, a far data dal 1° maggio 2011 (fino al 30.4.2011 il Provvedimento n. 184182 esclude le operazioni documentate da scontrino o ricevuta), all’atto delle vendite di importo pari o superiore ad €. 3.600,00 (al lordo dell’IVA), dovranno chiedere il numero di Codice Fiscale dei clienti privati. Si ritiene che tale identificativo fiscale, per gli operatori dotati di misuratore in grado di emettere il cd. “scontrino parlante”, possa essere riportato sullo stesso scontrino fiscale.

Disciplina transitoria

Per l’anno 2010, il suddetto Provvedimento n. 184182 ha previsto che in fase di prima applicazione della nuova norma il termine per la trasmissione è differito al 31 ottobre 2011 e riguarda le sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione. Inoltre, per lo stesso esercizio è stato elevato anche l’importo delle singole operazioni da comunicare che deve essere pari o superiore ad €. 25.000,00.

Entrata a regime

Una volta entrata a regime, la nuova comunicazione telematica dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, relativamente agli importi, rispettivamente, pari o superiori ad €. 3.000,00 (operazioni documentate con fattura) o ad €. 3.600,00 (operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale).

 Operazioni dipendenti da contratti

  • collegati tra loro;
  • di appalto;
  • di fornitura;
  • da cui derivano corrispettivi periodici.

Qualora siano stipulati contratti tra loro collegati (prima ipotesi), ai fini del calcolo del limite in parola, rileva l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Per la restante tipologia di contratti, rilevano le operazioni per le quali i corrispettivi periodici dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore ad € 3.000,00. In tal caso necessita collegare le singole fatture facenti parte del medesimo contratto.

Operazioni escluse

Risultano escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni, già monitorate dal Fisco:

  • a) importazioni;
  • b) esportazioni, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972;
  • c) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cd. Paesi black-list, di cui ai DD.MM. 4.5.1999 e 21.11.2001;
  • d) operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, ex art. 7, D.P.R. 29.9.1973, n. 605 (esempio: le comunicazioni degli operatori finanziari; quelle relative ai contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, ecc.ecc.).

Operazioni da comunicare

Gli elementi da indicare nella comunicazione da inviare in via telematica sono i seguenti:

  • l’anno di riferimento;
  • la partita IVA, o in mancanza, il Codice Fiscale del cedente, prestatore o committente;
  • per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di Codice Fiscale:
  • a) persone fisiche: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l’attività esercitata e l’eventuale ditta;
  • b) soggetti diversi dalle persone fisiche: la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza quella effettiva, il domicilio fiscale l’attività esercitata;
  • i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, l’IVA o l’indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti. Per le operazioni documentate con scontrino/ricevuta fiscale vanno indicati i corrispettivi comprensivi dell’IVA.

Individuazione degli elementi da trasmettere

Ai fini dell’individuazione dei dati da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, il Provvedimento in parola stabilisce che occorre fare riferimento:

a)  al momento di annotazione nei registri Iva delle fatture emesse, dei corrispettivi o degli acquisti, di cui agli artt. 23, 24 e 25, del Decreto IVA;

o, in mancanza,

b)  al momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 dell’appena citato Decreto IVA. Il citato art. 6 prevede, in generale, che le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione. Le prestazioni di servizi, invece, si considerano effettuate al momento del pagamento. 

 Il medesimo art. 6, deroga a tali principi qualora prima del verificarsi della consegna del bene o del pagamento del corrispettivo sia emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo. In tal caso l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.

Letture: 127831 | Commenti: 561 |
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561 Commenti a “Nuova comunicazione: Elenco-Clienti-Fornitori”

  1. Lorena M. scrive:
    Scritto il 20-1-2011 alle ore 12:03

    Mi sfugge il motivo per cui dovrebbero essere comunicate le operazioni di vendita effettuate verso soggetti esteri.
    O ci mettiamo a fare i cani da guardia per gli altri, o non si spiega questo accanimento nel trovare nuovi dati impossibili da richiedere ai clienti. I quali, già in occasione dell’entrata in scena della comunicazione black list, avevano storto il naso, poco abituati come sono a fornire dettagli sulla loro identità.
    Sorge il sospetto che, lungi dal voler agevolare le esportazioni, si faccia di tutto per mettere i bastoni fra le ruote.
    Ma l’autarchia non funziona molto bene.

  2. Paolo scrive:
    Scritto il 20-1-2011 alle ore 18:03

    A Lorena: mi pare che le vendite nei confronti di soggetti esteri (esportazioni) siano escluse dalla comunicazione. Piuttosto intravedo per il dettagliante che venda ad un cliente estero difficoltà legate a) alla mancanza del C.F. b) diverso da quello italiano.

  3. Carlo scrive:
    Scritto il 21-1-2011 alle ore 19:42

    Sono tutte misure che ci condurranno certamente a essere la prima economia del mondo.
    E’ evidente infatti la loro funzione semplificatrice e di incentivo all’economia e ai consumi.
    Povera Cina, non sa con chi a che fare!

  4. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 22-1-2011 alle ore 08:40

    Il principale motivo di questo ennesimo adempimento burocratico a carico del contribuente (non indolore in termini economici),trova la sola giustificazione nella legittima azione di contrasto alle frodi fiscali, prima tra tutte all’IVA) posta in essere in modo più serrata di recente dall’Amministrazione finanziaria. Lo scopo, quindi, è quello di porre fine, tra l’altro, alle cd. frodi carosello, sia mediante utilizzo delle cd. cartiere che attraverso l’interposizione di soggetti regolari (consapevoli o meno delle frodi) che senza dubbio geneano ingenti danni all’Erario e possiamo dire anche turbativa del mercato in termini di sleale concorrenza.

    Infatti, attraverso i richiamati meccanismi fraudolenti si realizzano omessi versamenti ed indebite detrazioni di IVA a carico delle casse erariali. Inoltre, si immettono sul mercato beni che possono avere riduzioni di prezzo fino al 20%, pari all’IVA evasa, con comprensibile inquinamenteo dei prezzi.

    Ovviamente, il nuovo obbligo in rassegna, poteva essere circoscritto alle ormai sole operazioni nazionali, visto che quelle estere risultano orami già censite in previsone di altri disposti normativi: vedi ad esempio, pure la recente comunicazione delle operzioni bleck-list.

    Non si comprende, invece, il perché della ancata esclusione dall’elenco in parola anche delle operazioni intracomunitarie – beni e servizi – (punto. n. 2.4 del Provv.to 2010/184182),anch’esse ormai già dai tempi (ma anche di recente: vedi i servizi) soggette all’obbligo di comunicazione al fisco.

    Ecco, forse una riflessione su questo ultimo punto non sarebbe cosa superflua.

  5. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 22-1-2011 alle ore 13:18

    in risposta a Paolo.
    Il Provvedimento direttoriale n. 2010/184182 (punto 3.1. Elementi da indicare nella comunicazione), richiede per i soggetti non residenti «privi di codice fiscale» soltanto i dati identificativi che variano a seconda che trattasi di persona fisica o giuridica. Ciò in quanto l’Amministrazione finanziaria ha è tenuto conto che non tutti i Paesi esteri (extra-Ue) attribuiscono ai loro cittadini/contribuenti un numero identificativo.

  6. Lorena M. scrive:
    Scritto il 24-1-2011 alle ore 10:07

    Se per un verso sarebbe forse stato meglio prevedere l’obbligo dell’emissione della fattura completa di codice fiscale del cliente – dato che mi pare richiesto a livello europeo ma non recepito in Italia – superato un certo limite di importo, per altri versi, ribadisco, non capisco questo accanimento nel voler conoscere vita morte e miracoli di soggetti privati esteri a cui dovessi vendere un gioiello o un televisore 3D.
    Mi sembra che in Italia si stia cercando di essere più realisti del re: gli Intrastat servizi italiani ci chiedono il numero di scarpe del cliente o del fornitore, le comunicazioni black list richiedono dati che gli stranieri non sono abituati a fornire, ora questi elenchi clienti e fornitori entrano pesantemente nel merito della privacy dell’individuo.
    Se voglio fare un regalo costoso senza farlo sapere ad alcuno, non posso più farlo, ci abbiamo pensato? Ci sarà sempre qualcuno che saprà cosa ho comprato.

  7. Marino B. scrive:
    Scritto il 24-1-2011 alle ore 11:48

    Non capisco. (non ci vuol molto).
    L’articolo si intitola “Elenco Clienti-fornitori”, ma si parla solo di vendite/fatture emesse.
    Saranno oggetto di comunicazione anche gli acquisti?
    Oppure solo le vendite?
    E per le vendite già oggetto di comunicazione (appalti edilizi con detrazione 36%, per cui si ha addirittura già una ritenuta d’acconto in sede di bonifico)?

  8. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 24-1-2011 alle ore 17:39

    In risposta a Marino:
    Le confermo che l’elenco delle operazioni da comunicare al fisco, riguarda sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA.

    Per quanto riguarda le esclusioni, occorre fare esclusivo riferimento alle ipotesi previste dal Provvedimento n. 2010/184182, scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it.

    Dette ipotesi di esclsione, sono dettaglatamente riportate nel mio articolo. Per verificare se “gli appalti edilizi con detrazione 36%”” rientrano o meno tra le esclusioni, occorre accertare se gli stessi rientrano nell’ipotesi di esclusione di cui al D.P.R. n. 605/1973, espressamente richiamato nel citato Provvedimento.

  9. Matteo scrive:
    Scritto il 2-2-2011 alle ore 12:14

    Ma per evitare le frodi sull’iva non sarebbe piu’ semplice intervenire sulle fideiussioni relative ai rimborsi o prevederle per le compensazioni in F24?
    Basta infatti un professionista compiacente e siamo da capo…

  10. Antonella scrive:
    Scritto il 3-2-2011 alle ore 17:50

    Se ho capito bene se ho un cliente o un fornitore con diverse fatture singole di 500 € l’una ma che nel corso dell’anno superano i 3000 € + iva devo indicarlo? e va indicato anche il totale complessivo? il software non è ancora disponibile, vero? Grazie infinite!

  11. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 5-2-2011 alle ore 10:22

    in risposta a Matteo.

    Non credo che rendendo obbligatoria la fideussione per le domande di rimborso dell’Iva e/o per le compensazioni in F24, si risolverebbe in toto il problema delle fordi in tale comparto tributario. Di sicuro si incrementerebbero i costi di gestione per i contribuenti, mentre si lascerebbero impuniti i contribuenti truffaldini che, ad esempio, per abbatere il debito dell’IVA nei confronti dell’Erario detraggono l’IVA risultante da false fatture provenienti da “cartiere” o “caroselli”, ottenendo anche in tal modo un illegittimo risparmio d’imposta.

    A mio modesto parere, penso, invece, che la strada intrapresa negli ultimi tempi dall’Amministrazione finanziaria per raggiungee tale scopo è quella buona. Forse, però, andrebbero meglio coordinati i vari Provvedimenti per evitare duplicazioni o alcune volte triplicazioni degli stessi dati richiesti alle imprese. Ciò, infatti comporta soltanto un conseguente aggravio di risorse spese inutilmente senza alcun beneficio per il fisco e men che meno per i comtribuenti interessati(vedi comunicazioni intrastat beni e servizi; comunicazioni per operazioni con Paesi black list, tra cui vi sono ricompresi alcuni Paesi comunitari già censiti con i modelli intrast e da ultimo la comunicazione delle operazioni poste in essere con tutti i contribuenti, per importi pari o superiori a 3.000 €, che dovranno comprendere anche quelle già inserite nei citati modelli intratsat – beni e servizi).

    In un futuro prossimo, ci auguriamo che il fisco proceda ad un’analisi constante di questi dati che costituiscono un importante patrimonio informativo, al fine di ridurre i tempi di reazione per l’individuazione dei soggetti truffaldini dediti alle frodi, la cui vita come è noto è molto breve, ma abbastanza lunga per creare ingenti danni economici che, comunque, si ripecuotono sull’intera collettività.

  12. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 5-2-2011 alle ore 11:00

    in risposta ad Antonella.

    La regola base, a regime, prevede la comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a € 3.000 o 3.600 IVA compresa, per i soli dettaglianti che non emettono fattura.

    Per le operazioni che dipendono da un contratto (vedi sopra)occorre, invece, considerare tutti i singoli importi fatturati anche se inferiori al limite minimo, proprio perché si tratta di una stessa operazione.

    Quindi, ad esempio se un medesimo fornitore emette, nei confronti dello stesso cliente nel corso di un anno solare, 5 fatture di € 500 cad., importo unitario inferiore al predetto limite, ma che cumulativamente raggiunge i 3.000 €, si ritiene che sussiste l’obbligo comunicarle al fisco soltanto nel caso in cui tutte le fatture riflettono operazioni tra esse collegate in virtù di uno dei predetti contratti, da cui conseguono corrispettivi peridici.

  13. Luca scrive:
    Scritto il 8-2-2011 alle ore 10:18

    Prendiamo il caso di più amici che decidono di regalare un bene di valore superiore a 3.600,00 ad un altro soggetto. l’acquisto andrebbe inserito nell’elenco e quindi uno degli amici dovrebbe dare all’ipotetico gioielliere il proprio codice fiscale al momento dell’acquisto (anche se poi in realtà il bene non è per lui e comunque la sua spesa effettiva è inferiore a detto limite). Allora mi domando è possibile che il gioielliere frazioni lo scontrino fiscale in modo tale da non dover essere obbligato a comunicare il codice fiscale dell’acquirente?

  14. Lorena M. scrive:
    Scritto il 8-2-2011 alle ore 13:19

    Ah… su questo filone vedo ulteriori sviluppi.
    Giusto poco tempo fa ho acquistato una quota di un lungo viaggio di nozze in America da regalare ad amici, e non faccio fatica a credere che sarà costato più del limite di legge. In questi casi, che si fa? Il codice di uno degli acquirenti? Di tutti? E se qualcuno volesse rimanere anonimo? In fondo le quote sarebbero inferiori al limite. Il codice di uno degli sposi, che magari per questo non hanno sborsato un centesimo e già si trovano chissà quante segnalazioni per le spese del matrimonio? Per il quale a volte si consumano i risparmi di alcuni anni di lavoro, non dimentichiamolo.
    No, da qualunque parte si guardi, questo provvedimento è pesantemente invasivo della privacy altrui, e non farà altro che scoraggiare gli scambi. Cosa di cui non abbiamo bisogno.
    Signori, diciamoci cosa vogliamo, ma è un provvedimento da stato di polizia.
    Capisco la necessità di pagare con mezzi rintracciabili, ma che si compilino vere e proprie “liste di spesa” mi sembra un sopruso bello e buono.

  15. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 12-2-2011 alle ore 17:58

    Su questo argomento è auspicabile un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle entrate, considerato che nel corso dell’evento “Telefisco” nulla è stato detto in proposito.

    Al momento, penso che rileci il fatto che la disposizione in parola si riferisce a singole operazioni, rilevanti al superamento delle soglie previste, a nulla influendo che il pagamento venga effettuato da uno o più persone.

    Conseguentemente, l’esercente è tenuto a chiedere i dati di uno solo degli acquirenti che saranno successivamente comunicati al fisco.

    Ovviamente, nel caso ipotizzato, ove più persone concorrono all’acquisto, si ritiene che sarà agevole fornire ogni “prova contraria” in ipotesi di utilizzo di tali dati in sede di “spesometro”.

  16. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 15-4-2011 alle ore 17:36

    Commercio al dettaglio: obbligo al 1° luglio 2011

    E’ notizia di ieri che è stato ufficialmente differito l’obbligo di rilevazione per le operazioni effettuate dal 1° maggio 2011 al 30 giugno 2011, per gli operatori che effettuano il commercio al dettaglio.

    Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Prot. n. 2011/59327 del 14 aprile 2011 (scaricabile sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it).

    La proroga dei termini di rilevazione delle operazioni in argomento, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, in precedenza stabiliti al 1° maggio 2011, si è resa necessaria per consentire gli adeguamenti, anche tecnologici, connessi all’adempimento del nuovo obbligo.

    Pertanto, scivola al 1° luglio l’obbligo di acquisire i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA che riguardano i consumatori finali – cd. privati acquirenti.

    Quanto sopra, comporta, quindi, che gli operatori interessati, nel provvedere ai necessari adeguamenti anche di tipo tecnologico connessi all’adempimento in parola, avranno due mesi di tempo in più per rilevare i dati relativi agli acquisti di beni e servizi che superano la soglia di riferimento di €. 3.600,00 IVA inclusa (nel caso di aliquota al 20%), per i quali, come si è già evidenziato, non è prevista l’emissione di fattura.

  17. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 18-5-2011 alle ore 22:49

    Esonero dall’obbligo della comunicazione telematica per acquisti superiori a €. 3.000,00.

    Il recente Decreto 13 maggio 2011, n. 70, cd. “decreto sviluppo”, reca all’art. 7, comma 1, lett. e), la richiamata semplificazione.

    Tale semplificazione, che si aggiunge a quella disposta dall’Agenzia ed inerente al differimento al prossimo 1° luglio delle operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale per importi superiori a €. 3.600,00, si applica esclusivamente in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat, cioè attraverso quei strumenti di pagamento che permettono in automatico la tracciabilità dei flussi finanziari.

  18. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 6-6-2011 alle ore 00:18

    Chiarimenti dell’ultima ora

    L’Agenzia della entrate, è intervenuta ancora sull’argomento con la Circolare del 30 maggio 2011, n. 24/E, scaricabile dal sito istituzionale: www:agenziaentrate.gov.it.

    Tra i vari chiarimenti forniti, pare opportuno segnalare quello riportato al punto 3.4, che rappresenta un’apertura (da tanti invocata) verso la semplificazione dell’adempimento in parola.

    Preliminarmente, si evidenzia, però, che l’Agenzia ha specificato che l’esclusione della comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, prevista qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione, non opera quando le predette carte di credito, di debito o prepagate, siano emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.

    La nuova semplificazione, invece, riguarda l’esenzione dalla comunicazione per:
    a) le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario. In proposito, è stato precisato che le informazioni relative a tali operazioni, sono già acquisite mediante i modelli INTRA ed utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema VIES (Vat Information Exchange System), ai fini del contrasto alle specifiche forme di frode ed evasione fiscale, secondo un modello adottato da tutti i Paesi membri dell’Unione Europea;
    b) i passaggi interni di beni tra rami d’azienda documentati con fattura.

  19. Marcello F. scrive:
    Scritto il 6-7-2011 alle ore 16:55

    Esistono spiegazioni su come identificare la soglia dei 3.000 euro?
    Mi pare di avere capito che se una fattura di 3.200 viene rettificata da una nota di 300 euro dello stesso periodo entrambe non siano da trasmettere.
    Cosa succede della stassa nota se rettifica una fattura già trasmessa nel periodo precedente; va trasmessa?

  20. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 7-7-2011 alle ore 23:46

    Premesso che, al di fuori:

    a) delle esclusioni espressamente previste dalla norma;
    b) dal caso in cui vi siano contratti collegati tra di loro, ove rileva l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti in un intero anno solare e l’operatore deve procedere alla segnalazione di una o più operazioni ad esse riconducibili anche se inferiori alla soglia,

    al fine di individuare la soglia delle operazioni rilevanti per la comunicazione, rilevano le singole operazioni pari o superiori a € 3.000 al netto dell’Iva (o € 3.600 per il commercio al minuto), per le quali sono presenti contestualmente i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale (C.M. n. 24/E/2011).

    Ovviamente, non concorrono al predetto limite gli oneri sostenuti in nome e per conto del cliente, ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 (imposta bollo, di registro, ecc.).

    La già richiamata C.M. n. 24/E, ha precisato che in presenza di una nota di variazione che fa scendere l’importo dell’operazione sotto il limite di € 3.000 detta operazione non deve essere comunicata. Al contrario, se nonostante la nota di variazione l’operazione rimane, comunque, sopra il predetto limite, l’operazione deve essere comunicata al netto dell’importo stornato. Infine, in relazione al caso evidenziato, la stessa Circolare precisa che se la “variazione” avviene dopo il termine previsto per la comunicazione l’importo sarà indicato nella comunicazione relativa all’anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

  21. Marcello F. scrive:
    Scritto il 8-7-2011 alle ore 16:15

    Esistono spiegazioni riguardo all’indicazione di tipologia Beni/Servizi per fatture che ne includano di entrambi?
    Bisogna indicare separatamente la parte di beni e di servizi come se si trattasse di fatture separate?
    Se si, la cosa si estende anche ai ricavi accessori di vendita (es. recupero spese di trasporto su vendita di beni)?

  22. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 8-7-2011 alle ore 22:39

    Atteso che i chiarimenti emanati dall’Agenzia non sembrano trattare la fattispecie in esame, si ricorda che il punto 3. del Provvedimento 22 dicembre 2010, prevede soltanto che tra gli elementi che devono essere indicati nella comunicazione, vi siano “i corrispettivi dovuti al cessionario o committente, o al cedente o prestatore e l’ammontare dell’Iva applicata”.

    Tali elementi, ovviamente, devono essere
    individuati per ogni singola operazione.

    Nel caso in cui la stessa fattura rifletta sia l’addebito del corrispettivo della cessione di un bene che quello afferente la prestazione di un servizio, occorre preliminarmente verificare se tale servizio possa qualificarsi come “accessorio” alla predetta cessione, ex art. 12, D.P.R. n. 633/1972, ovvero sia del tutto estraneo alla medesima.

    In proposito, si è del parere che nel primo caso (accessorio), il servizio segua lo stesso trattamento IVA dell’operazione principale (cessione), nel senso che il relativo corrispettivo si aggiunge a quello della cessione dei beni; quindi se l’ammontare complessivo (cessione più prestazione) del corrispettivo fatturato supera la soglia prevista, l’operazione deve essere comunicata;

    Nel secondo caso (prestazione di natura diversa e del tutto autonoma rispetto alla cessione del bene), si ritiene che i due corrispettivi indicati in fattura per la cessione e la prestazione devono essere valutati singolarmente ai fini della verifica del superamento della predetta soglia.

    In pratica, ancorché indicate nella stessa fattura, l’obbligo della comunicazione sussiste soltanto qualora sia il corrispettivo della cessione che quello della prestazione risultino entrambi superiore il limite di € 3.000, trattandosi di due distinte operazioni. In questa ipotesi, è possibile che solo una o tutte e due le (cessione o prestazione) operazioni superino il limite e, pertanto, una o tutte e due siano da indicare nella comunicazione in rassegna.

  23. Marcello F. scrive:
    Scritto il 11-7-2011 alle ore 09:15

    Analogo trattamento per note di variazione che alterino situazioni di più fatture, presumo!

  24. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 12-7-2011 alle ore 22:33

    Certamente. Infatti, qualora una stessa nota di variazione in diminuzione si riferisca a distinte fatture, l’obbligo della comunicazione scatta soltanto per le sole fatture il cui importo, anche a seguito della variazione, risulti pari o superiore alla soglia prevista.

    Lo stesso principio si ritiene valevole anche per i casi in cui a seguito di una variazione in aumento di un’operazione già fatturata il relativo imponibile diventi pari o superiore alla predetta soglia.

  25. CINZIA scrive:
    Scritto il 13-7-2011 alle ore 16:05

    Caro Antonio,
    una precisazione….
    abbiamo discusso in ufficio x 2 ore sulla normativa dell’allegato clienti e fornitori.
    ma bisogna ragionare sulle singole operazioni o sul totale fatturato che per il 2010 è 25 mila euro e per il 2011 è 3 mila ???
    In sostanza per il 2010 un fornitore mi ha fatto 4 fatture da 7 mila euro e non sono collegate da un contratto lo devo mettere o no …????
    cosa si intende per contratto ????? qualcosa di registrato o solo la continuità nella fatturazione ???

  26. Marcello F. scrive:
    Scritto il 15-7-2011 alle ore 11:15

    Non solo,
    Pare assodato che i documenti relativi ai contratti debbano essere trasmessi solo se raggiungono la soglia nell’anno solare.
    Sembra altresì che le fatture di acconto debbano essere trasmesse, contrariamente ai contratti, anche quando la fattura a saldo per la fornitura sarà emessa nell’anno successivo.
    Perchè un diverso trattamento, non si tratta comunque di un contratto?

  27. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 15-7-2011 alle ore 22:26

    Eccoci.

    Per Cinzia:
    – quesito n. 1: occorre avere riguardo alle singole operazioni attive e passive effettuate la cui soglia deve essere pari o superiore a € 25.000 per il 2010 (valida sole per le fatture, anche se è improbabile che qualche operatore abbia emesso scontrini/ricevute fiscali per tale considerevole importo) e di € 3.000 (3.600) a partire dal 2011. Queste operazioni, al superamento delle predette soglie, ancorché poste in essere con lo stesso soggetto, devono essere indicate singolarmente;
    – quesito n. 2: le n. 4 fatture del 2010 non collegate tra loro da nessun contratto, pari a complessivi € 7.000, sono escluse dalla comunicazione, atteso che per tale anno il limite eccezionale per ogni singola operazione è di € 25.000;
    – quesito n. 3: per la definizione di contratto si rimanda al codice civile. Comunque, per quanto qui più interessa, come si rinviene dalla recente C.M. n. 28/E del 21.06.2011, punto 2.2., il “contratto” può essere concluso anche verbalmente, ovviamente fuori dai casi in cui la legge richieda la forma scritta.

    Per Marcello:
    si ricorda che la C.M. n. 24/E del 30.5.2011, punto 3.2., ha precisato che a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo di un unico contratto, che prevede corrispettivi periodici (lo stesso vale per contratti tra loro collegati) di importo superiore, in un anno solare, ai limiti di € 3.000 o € 3.600, dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nel predetto anno di riferimento, anche se il corrispettivo del singolo contratto è inferiore a detti limiti.

    Questa regola vale, in generale, pure per gli acconti e saldo anche se effettuati in anni diversi. Riprendendo l’esempio della citata Circolare 24/E, nel caso di cessioni di beni per € 10.000, con fatturazione nell’anno di riferimento di un unico acconto di € 2.500, scatta l’obbligo di comunicazione nel predetto anno di riferimento per l’acconto versato, pur se l’importo risulta inferiore alla soglia prevista.

  28. Marcello F. scrive:
    Scritto il 26-7-2011 alle ore 11:10

    Per note di variazione si intendono solo note di accredito, non anche eventuali note di addebito?
    Nelle specifiche tecniche per la trasmissione gli importi relativi non hanno segno e non c’é niente che le differenzi, si fa semplicemtente riferimento a note di variazione riferite a fatture dell’anno precedente!

  29. aldo scrive:
    Scritto il 7-8-2011 alle ore 05:38

    Ma i modelli telematici dove sono?

  30. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 17-8-2011 alle ore 08:02

    Eccomi:
    Per Marcello.
    Per note di variazione si intednono sia quelle in diminuzione che quelle in aumento. Tale affermazione trova conforto nella C.M. n. 24/E/2011, che in proposito fa esclusivo riferimento alle “variazioni” (tutte) di cui all’art. 26 del decreto Iva.
    Per quanto riguarda la seconda osservazione, ritengo che dalla somma dei due importi (operazione + variazione)ne scaturisce il segno della variazione: esempio. importo dovuto € 2.700; imponibile nota variazione € 500.

  31. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 17-8-2011 alle ore 08:10

    Per Aldo:
    Non sono previsti appositi modelli per la comunicazione. Pertanto, il file telematico è costituito da un tracciato record formato attraverso le specifiche tecniche rilasciate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate. Attenzione, tali specifiche tecniche sono state integralmente sostitutite con il più recente Provvedimento del 21.6.2011, n. 2011/92846, reperibile sul sito delle Entrate.

  32. Laura scrive:
    Scritto il 30-8-2011 alle ore 09:59

    Buongiorno, ma l’ agenzia delle entrate ha già fornito il software per l’invio? Grazie
    Laura

  33. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 31-8-2011 alle ore 11:32

    Salve, o mi sono perso qualche passaggio normativo, oppure la dottrina non ha adeguatamente sottolineato le variazioni che sono state apportate al tracciato record degli elenchi clienti e fornitori, da quello del 22/12/2010 a quello del 21/6/2011, aldilà della esenzione soggettiva per gli enti pubblici contenuta nel decreto (loro hanno problemi a classificare le operazioni le imprese invece…).
    Ho paragonato i due tracciati.
    1) E’ stato eliminato il codice di attività (c’e’ una ragione?).
    2) Sono state inserite le modalità di pagamento Acconto, saldo, non frazionato, e qui sembrerebbe che vada segnalata ad esempio la fattura di acconto di 10.000 relativa ad una operazione da 30.000 euro, corretto?
    3) Importo dovuto e imposta, anche sui parziali, quindi ritornando all’esempio 10.000 e 2.000 (mentre sull’ultimo record si inserirà 30.000 e 6.000 giusto?)
    4) Lo stato estero della sede legale e’ stato aumentato da 2 a 3 caratteri (?)
    5) Le nuove sezioni per le note di credito. Qui addirittura viene chiesto anche il numero della nota di variazione e il numero della fattura da rettificare, quando nella sezione precedente non viene chiesto. Che senso ha?
    Inoltre, quando va compilata tale sezione?
    Cioe’, se ho una operazione di 31.000 e -5.000=26.000 devo comunicare nelle rispettive due sezioni:
    26.000 e zero
    26.000 e -5000 (come se fosse 26.000 al netto di…)
    31.000 e -5000 (come se fosse 31.000 al lordo di…)
    oppure comunico solo note di variazione nel caso in cui (al netto delle operazioni principali) superino -25.000?
    Spero di non aver messo troppa carne al fuoco, ma devo capire cosa chiedere al nostro RSI..

  34. Alessandro scrive:
    Scritto il 31-8-2011 alle ore 13:41

    Ma se ho una nota di variazione riferita ad un fatturato, cioè a fine anno il fornitore mi riconosce un 3% di bonus per aver raggiunto un fatturato e mi fa una NC dell’importo non è riferita a nessuna fattura, come la gestisco.
    Nel nuovo tracciato record hanno inserito un record 4 dove vanno indicate le note di variazione, che note di variazione sono se le fatture devono essere messe già modificate con le relative note di variazione?
    Grazie

  35. Marcello F. scrive:
    Scritto il 1-9-2011 alle ore 14:45

    In risposta a Matteo Massi
    Premesso che le mie opinioni valgono le tue io ho interpretato le cose diversamente:

    1) Non ho idea del perchè ma la cosa non mi preoccupa affatto, basta non metterlo o rimetterlo quando lo reinseriranno!

    2) 3) La interpreto da trasmettere come 2 registrazioni, una per i 10.000 di acconto con l’indicatore A=Acconto, la seconda per il residuo di 20.000 con l’indicatore S=Saldo e non la seconda con il totale.
    I 30.000 andrebbero utilizzati solo per determinare la soglia di trasmissione.

    4) Non avevo nemmeno notato la varizione, ti ringrazio della puntualizzazione.

    5) Per come la interpreto si devono differenziare le note di accredito/addebito (definite note di variazione) relative a periodi da trasmettere e relative ai periodi già trasemssi.
    Se la nota è relativa ad una fattura da trasmettere ed è già stata registrata, anche se nell’anno successivo, si dovrebbe trasmettere la sola fattura sommata algebricamente delle note di varizione (addebito accredito) relative.
    Se la nota è relativa ad una fattura dell’anno precedente già trasmessa si dovrebbe trasmetterla insieme ai dati documentativi della fattura stessa.

    Nell’ultimo caso si può poi disquisire a lungo su se debbe essere trasmessa solo se sia un accredito relativo ad una fattura trasmessa perchè superava la soglia o un addebito su fattura non trasmessa che la porti a superare la soglia o ancora spedirle tutte e basta!

  36. patrizia scrive:
    Scritto il 6-9-2011 alle ore 17:49

    buongiorno
    se io registro nel 2011 5 fatture dello stesso fornitore che sono ognuna di importo inferiore a 3000 euro le devo inserire nell’elenco per quanto riguarda l’art.21 per il loro totale oppure non le devo inserire in quanto il loro importo è inferiore alla soglia dei 3000 euro?

  37. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 6-9-2011 alle ore 23:24

    Nel caso in cui le cinque fattura, ancorché ricevute dallo stesso fornitore, sono di importo unitario inferiore alla soglia di € 3.000 non sussiste alcun obbligo di comunicazione. Diversa è l’ipotesi in cui tali fatture siano, invece, dipendenti da uno dei contratti più sopra indicati, laddove scatta l’obbligo di segnalazione.

  38. Veronica scrive:
    Scritto il 8-9-2011 alle ore 18:08

    In base all’ultimo tracciato del 21/06/2011 viene chiesta l’indicazione della modalità di pagamento a scelta fra: Acconto, Saldo o Importo non frazionato. Il mio dubbio è questo: nel caso il cui nello stesso anno io abbia una fattura di acconto di 2000 euro e una fattura di saldo di 2000 euro relativa allo stesso contratto, devo indicare nella dichiarazione 2 movimenti, oppure uno solo di 4000?

  39. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 12-9-2011 alle ore 21:26

    Premesso che nel caso di specie susiste l’obbligo dicomunicare le due operazioni, singolarmente al di sotto della soglia, proprio perché le stesse sono riconducibili al medesimo contratto.

    Ai fini della rilevazione, ritengo che vadano inseriti due movimenti, evidenziando come modalità di pagamento i codici “1” e “2”.

  40. Veronica scrive:
    Scritto il 13-9-2011 alle ore 13:11

    Ho un dubbio che riguarda la dichiarazione elenco clienti fornitori per il 2010. Come noto il limite è elevato a 25.000 euro, mi sembra di aver capito che a titolo esemplificativo debbano rientrare per la prima comunicazione solo le SINGOLE fatture di ammontare superiore al limite. Pertanto non rientrano i casi di fatture collegate da un contratto di fornitura la cui sommatoria sia superiore ai 25.000 euro… È così?

  41. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 13-9-2011 alle ore 23:25

    Gent.ma Veronica,
    concordo appieno con Lei.

    Infatti, così comne si ricava dalla C.M. 24/E/2011 – punto 3.3., per il solo anno 2010, i contribuenti obbligati alla segnalazone devono comunicare, entro il 31 ottobre 2011, le operazioni per le quali è emessa “fattura” per un importo pario o superiore a € 25.000,00.

  42. Alessandro scrive:
    Scritto il 14-9-2011 alle ore 12:51

    Voglio ben augurarmi che l’AdE provveda in tempi brevissimi a fornire il software necessario alla comunicazione (oltre naturalmente ai moduli di controllo).
    Non sarebbe giustificabile l’obbligo di adempiere a questa comunicazione SOLO attraverso software a pagamento!
    Oppure costringere qualcuno all’acquisto di un software per comunicare pochissime operazioni!

  43. Marcello F. scrive:
    Scritto il 14-9-2011 alle ore 16:42

    Temo di essermi perso,
    Se per il 2010 non esiste il contratto, per la determinazione della soglia, immagino che sia lo stesso anche per le fatture di anticipo seguite da fatture a saldo se sono entrambe inferiori a 25000 euro.
    Come ci si deve comportare in caso di note di variazione?

    Avevo capito che, almeno nella trasmissione normale, fatture e note di variazione dovessero essere compensate sia per determinare la soglia che come importi da trasmettere.

    Ora come devo comportarmi con una fattura del 2010 di 24000 euro a cui fa seguito una nota di addebito di 2000.
    Devo trasmetterla?
    Per che importo?

    Analogamente per una di 26000 euro cui fa seguito una nota di accredito per 2000 euro.
    Devo trasmetterla?
    Per che importo?

    Ancora, come comportarsi nel 2010 con le note di variazione relative a fatture dell’anno precedente.
    Vanno comunque trasmesse?

  44. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 14-9-2011 alle ore 23:13

    Per Alessandro,

    come sempre, anche se in extremis, l’Agenzia metterà a disposizione il software per la trasmissione della comunicazione, oltre che quello indispensabile per il “contollo”

  45. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 14-9-2011 alle ore 23:24

    Per marcello,

    domanda interessante.

    Per iniziare: nel 2010, ci troviamo nel periodo di prima applicazione della norma.
    La C.M. n. 24/E/2011 più sopra richiamata, con riguardo a tale fattispecie, precisa che devono essere comunicate le sole operazioni risultanti da fatture pari o superiori a € 25.000,00.

    Volendo interpretare in modo restrittivo il disposto normativo e le indicazioni delle circolare,potremmo limitarci alla comunicazione di ogni singola operazione che supera la prescritta soglia, indipendentemente che trattasi di acconto o saldo.

    Però, considerando che le note di variazioni incidono direttamente sull’operazione originaria, mi sentirei di affermare che le stesse siano determinanti al fine del superamento della soglia minima e, quindi, per la loro comunicazione.

  46. Alessandro scrive:
    Scritto il 15-9-2011 alle ore 09:19

    E’ interessante notare che nell’agenda dell’AdE riferita al mese di ottobre, relativamente all’adempimento in questione…..nella colonna COME…..appare un sintetico …PER VIA TELEMATICA…

  47. Alessandro scrive:
    Scritto il 21-9-2011 alle ore 08:05

    Beh……finalmente hanno capito che, cosi’ com’era concepito, sarebbe stato un “bagno di sangue” per tutti!
    Provvedimento rimandato al 31-12 e con grosse modifiche.
    In attesa dell’abrogazione….contentiamoci di questo!…..:-)

  48. Marco scrive:
    Scritto il 21-9-2011 alle ore 10:25

    Quindi per adesso NESSUN software GRATUITO della AdE. Come faccio a capire come impaginare i dati? Un Excel? Un file di testo? E qualora sapessi come impaginarli. Come li invio? Il modulo “comunicazioni elenchi clienti-fornitori” che sono riuscito a trovare è del 2007 che tristezza. All’interno della pagina il link manda ad una pagina “http://telematici.agenziaentrate.gov.it/” MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE! Infinita TRISTEZZA!

  49. SILVIA scrive:
    Scritto il 7-10-2011 alle ore 09:20

    domandina:
    un notaio che emette parcella a un suo cliente di compenso per la compravendita di un immobile e successivamente emette parcella allo stesso cliente di compenso sulla stipula del mutuo deve collegare fra loro i due imponibili e se superano il limite inserirli nell’allegato clienti?

    grazie per la risposta

  50. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 11-10-2011 alle ore 21:46

    Si ritiene che la prestazione resa dal notaio per la compravendita dell’immobile e quella relativa alla stipula del mutuo dell’immobile rogitato, rese entrambe nei confronti dello stesso committente, siano riconducibili ad un’unica operazione afferente allo stesso bene (immobile) e, per questo motivo, oggetto di comunicazione al fisco qualora l’importo complessivo sia pari o supoeriore al limite prescritto.

  51. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 14-10-2011 alle ore 08:39

    Salve, due quesiti sulle le note di variazione che secondo me rimangono l’argomento piu’ spinoso:
    1) quelle che attengono ad operazioni 2009 se registrate nel 2010 devono o non devono essere comunicate?
    2) In caso di note di variazione su merci, cioe’ resi su merci, secondo me queste possono al massimo azzerare completamente l’operazione a cui fanno riferimento. In tal caso, se una operazione vale 60.000 euro ed il suo reso corrispondente ammonta a 60.000, l’operazione netta non e’ rilevante per l’elenco e non si comunica. In tale caso -sempre secondo me- non e’ neanche necessario segnalare il reso. Ma che succede se per la stessa operazione il reso ammonta a 25.000, si comunica solo l’operazione netta per 35.000 o anche il reso poiche’ eccede 25.000? Secondo me no, altrimenti si comunicherebbe due volte, una nella operazione netta e una a se’ stante, come se fosse una variazione “al rialzo” del prezzo e non un reso su merce (come appunto e’).

  52. Marcello F. scrive:
    Scritto il 14-10-2011 alle ore 09:15

    Prima di Settembre era senza dubbio come dici, con la compensazione dei dati da trasmettere.
    Dalla comparsa del nuovo tracciato non sono più così sicuro della comunicazione delle operazioni nette, o lorde in caso di note di addebito.
    Nell’ultimo tracciato infatti sono comparsi i numeri documento.
    Con questo se si compensano documenti prima di trasmetterli si finisce a trasmettere un dato non vero (importo) rispetto al documento reale.
    Sarebbe opportuno qualche chiarimento definitivo in proposito.

  53. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 14-10-2011 alle ore 09:56

    E’ vero che si rischia di comunicare una fattura per un importo diverso dall’imponibile se si decurta un reso, già era cosi’ prima.
    Inoltre se in una fattura c’era (o c’e’) un rigo fuori campo iva, E15 ecc., oltre a quello con iva, si deve comunicare solo la parte soggetta ad iva quindi se si rispunta l’elenco finale non si trova piena corrispondenza con i totali dei documenti, ma così deve essere.
    Tuttavia ritengo ancora valida la circolare 24/E punto 4 in cui si afferma che l’operazione è da comunicare in base al valore netto, quando specifica le esenzioni soggettive o oggettive, o soprattutto quando chiarisce i contratti frazionati o periodici. Diversamente una operazione netta che vale zero, con fattura da 25.000 e nota di credito di -25.000 dovrebbe essere comunicata con due record uno per la fattura e uno per la nota di credito?

  54. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 14-10-2011 alle ore 19:52

    per Matteo e Marcello
    Prima domanda: si ricorda che l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva decorre solo dall’anno 2010. Pertanto, nel caso di una variazione afferente un’operazione dell’anno 2009, manifestatasi nel successivo anno 2010, si ritiene che non rilevi in alcun modo ai fini di che trattasi, proprio perché nel predetto anno 2009 l’operazione non è stata segnalata mancando la relativa previsione normativa; quindi, non vi è titolo per rettificarla;
    Secondo quesito: preso a base che sia la cessione che il reso si sono verificati nell’anno 2010, per la prima parte del quesito, si concorda con quanto ipotizzato. Cioé in caso di variazione in diminuzione dell’intero importo della cessione, l’operazione non deve essere comunicata, poiché si riduce al di sotto della soglia prevista. Per la seconda parte del quesito, si è del parere che debba esserere comunicata sia l’importo della cessione che quella della variazione in diminuzione.

  55. Veronica scrive:
    Scritto il 17-10-2011 alle ore 15:28

    La definizione di “contratto “ è piuttosto astratta visto che può considerarsi tale anche se stipulato per via vocale e non necessariamente per via scritta. In tal caso un ordine di vendita può essere considerato come un contratto di somministrazione?

  56. ANDREA scrive:
    Scritto il 18-10-2011 alle ore 16:29

    mi dai una mano per favore, mi occorre una seconda opinione sulla differenziazione tra :
    periodiche e contratti, e la gestione delle utenze. Praticamente il canone della telecom è da considerare contratto o periodico ? ed in costo della fornitura segue il periodico e va considerato operazione singola?
    E così per quanto riguarda i contratti. Cosa viene definitito così ? fitto ? OK noleggio ? OK e poi ?
    Grazie

  57. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 19-10-2011 alle ore 22:22

    Per Veronica
    L’Agenzia delle Entrate, in proposito ha precisato, ovviamente, che il conratto puòavere anche la forma verbale, per cui quello che conta ai fini che qui più interessa è la sostanza dell’operazione e non la forma. Per quanto attiene alla domanda se un ordine divendita possa costituire un contrato di somministrazione, la relativa riosposta risiede nel fatto di sapere in cosa consiste questa vendita. In pratica,se l’ordine riguarda la vendita del singolo bene o del singolo servizio, allora appare chiaro che non si rientra nell’ipotesi della somministrazione. Al contrario, se l’ordine di vendita riflette una fornitura di un determinato quantitativo di merce, ancorché fatturato periodicamente ad ogni singola consegna, allora si può certamente affermare che lo stesso costituisce titolo per considerare le diverse forniture dipendenti da un unico contratto/ordine. Lo stesso dicasi se l’oggetto dell’ordine è l’esecuzione di un servizio da rendere nell’arco di un determinato periodo.In tal caso, ai fini della segnalazione occorre avere riguardo all’ammontare complessivo delle operazioni poste in essere che originano da un unico contratto/ordine.

  58. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 19-10-2011 alle ore 22:36

    Per Andrea
    Per la definizione di contratti collegatati tra loro o da cui derivano corrispettivi pertiodici si rimanda a quanto già evidenziato in precedenza.

    Ad ogni buon conto, si ricorda che la regola della disposizione in esame, prevede quanto segue:

    a) gli operatori devono comunicare ogni singola operazioni di importo pari o superiore alla soglia prevista.

    b) in caso di contratti collegati o da cui derivano corrispettivi periodici, non rilevano le singole operazioni, ma rileva, invece, l’ammontare complessivo delle medesime, proprio perché collegate e/o dipendenti dal medesimo accordo/contratto scritto o verbale.

    Nel caso ipotizzato, del canone telecom, mi sembra chiaro che si tratta di un corrispettivo periodico derivante da un unico contratto relativo alla fornitura, fino a che disdetta non pervenga, del servizio telefonico, dati, ecc.

  59. Alessandro scrive:
    Scritto il 20-10-2011 alle ore 08:13

    Scusate ma, sono sicuro di aver letto in qualche dispositivo o articolo sull’argomento (ce ne sono oramai a iosa!!…) che le forniture ENEL, TELECOM ecc sono escluse dalla comunicazione, in quanto gia’ conosciute all’AdE.

  60. Monica e Laura scrive:
    Scritto il 20-10-2011 alle ore 10:57

    buongiorno
    in relazione all’ultima comunicazione dell’AdE (prot 133642/2011) per noi si e’ incasinata ancora di piu’ rispetto a prima!!Poniamo un po’ di domande per vedere se riusciamo a avere idee piu’ chiare.
    1) Modalita’ di Pagamento: Valore 2 (importo frazionato) e 3 (corrispettivi periodici) –> che differenza c’è fra queste due modalita’??
    2) famigerate note di variazione. Per capirci meglio facciamo un po’ di esempi , per facilitare il ragionamento mettiamo solo documenti dello stesso anno!
    2.1) Fattura anno 2010 di euro 60.000, nota di credito anno 2010 di euro 20.000, differenza euro 40.000
    2.1.a) si deve indicare solo la differenza nel record di tipo 1/2/3 con numero documento = numero documento fattura??
    2.1.b) si deve indicare il totale della fattura nel record di tipo 1/2/3 e la nota di variazione nel record 4/5 ?
    2.2) Fattura anno 2010 di euro 60.000, nota di credito anno 2010 di euro 60.000, differenza 0 –> si deve comunicare sia la fattura che la nota di credito oppure visto che e’ inferiore non si deve comunicare nulla?
    2.3) fattura anno 2010 di euro 30.000 + fattura anno 2010 di euro 30.000 e nota di credito di 20.000: differenza 40.000. Cosa si deve indicare?
    2.3.a) due record di fattura (con relativo n. e data documento) di 30.000 ciascuno e un record di nota di credito di 20.000
    2.3.b) due record di fattura di uno 30.000 e l’altro 10.000

    Grazie mille per la disponibilita’
    Saluti
    Monica e Laura

  61. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 23-10-2011 alle ore 21:17

    Perfetto è proprio così. Il riferimento al canone telecom è stato preso a base solo come esempio di contratto a corrispettivi periodici.

    Infatti, come regola vige l’esclusione di ogni operazione per la quale incombe l’obbligo di comunicarla al fisco.Vedi C.M. n. 24/E/2011.

  62. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 24-10-2011 alle ore 20:46

    Per Monica e Laura; in relazione al vostro quesito, si evidenzia quanto segue:

    1) Il pagamento può essere: a) relativo a singole fatturazioni (cioè operazioni non legate tra loro da un unico contratto): in un’unica soluzione (importo non frazionato) ovvero in più soluzioni, come in casso di acconto e saldo (importo frazionato); b) per le operazioni derivanti da un medesimo contratto, il corrispettivo può essere periodico (contratto di appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione, ecc. Ad esempio, per un contratto di manutenzione con canone annuale per complessivi € 12.000 e fatturazione mensile di € 1.000, il corrispettivo di 1.000 deve essere indicato come “periodico”);

    2)Note di variazione: in mento si richiama la C.M. 30.5.2011, n. 24/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito puntuali istruzioni. Più in dettaglio, è stato chiarito che l’importo delle operazioni effettuate deve tener conto delle variazioni in aumento e in diminuzione di cui all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, l’operazione non andrà comunicata se per effetto della variazione in diminuzione, il relativo importo, inizialmente superiore al limite di € 3.000, scende al di sotto di detto limite. Al contrario, se l’importo dell’operazione è in origine superiore al limite di € 3.000 e con la nota di variazione in diminuzione l’importo rimane comunque superiore al limite stesso, l’operazione deve essere comunicata al netto dell’importo stornato. Si evidenzia ancora che analogamente l’operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l’importo inizialmente inferiore al limite di € 3.000, supera detto limite. Infine, nell’ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo sarà indicato in quella relativa all’anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

    Cordiali saluti.
    A.V.

  63. Pier scrive:
    Scritto il 27-10-2011 alle ore 15:50

    Buongiorno,
    avrei bisogno di un chiarimento:
    nel caso di contratto di appalto pluriennale per valore complessivo
    non inferiore a 25.000,00 euro, i cui pagamenti sono frazionati in
    stati avanzamento lavori per importi in un anno solare inferiori alla soglia questi vanno comunque indicati?

    Esempio 1:
    valore contratto pluriennale 26.000,00
    fatturazione 2010 (acconto s/lavori) 24.000,00 rientra nella
    comunicazione 2011 rif. 2010 ?
    fatturazione 2011 (saldo lavori) 2.000,00 rientra nella
    comunicazione 2012 rif. 2011 ?

    Esempio 2:
    valore complessivo contratto
    per lavori finiti nel 2009 30.000,00
    fattura di saldo nel 2010 10.000, 00 rientra
    nella comunicazione 2011 rif.2010 ?

    Grazie

  64. Antonio pubblicista scrive:
    Scritto il 28-10-2011 alle ore 14:40

    Risposta:
    1)per questa operazione si conferma quanto ipotizzato. Infatti, trattandosi di corrispettivo superiore a €. 25 mila, in dipendenza di un unico contratto, nella prossima comunicazione ocorre evidenziare l’importo frazionato (acconto) del 2010; il saldo 2011 deve essere comunicato entro aprile 2012;
    2)poiché l’obbligo di legge per la comunicazione in parola decorre dall’anno 2010, si ritiene che non rilevino in alcun modo i pagamenti a titolo di acconto o saldo derivanti da un unico contratto afferente l’annualità 2009 in cui, come si è detto, non vigeva tale obbligo.

  65. Michele scrive:
    Scritto il 31-10-2011 alle ore 16:03

    Ciao a tutti.
    Io ho un grosso dubbio: svolgo attività di tessitura di maglieria in c/terzi (prestazione di servizi); il valore del singolo capo è di qualche euro, ma talvolta, qualche commessa, supera i 3.000 euro; ovviamente, nei confronti del singolo cliente sono prodotte più commesse.
    La domanda è: va considerato il valore del singolo capo (quindi non si effettua la comunicazione), della commessa (ipotesi corretta, secondo il mio punto di vista) o del complesso delle commesse (ipotesi, per me, da scartare).
    Grazie mille.

  66. Baldo scrive:
    Scritto il 3-11-2011 alle ore 05:48

    Qualcuno sa dirmi se e’ pronto il software Entratel per il controllo della “Comunicazione articolo 21″ ?
    Sul sito dell’Agenzia delle Entrate non risulta.
    Si continua a parlare della scadenza di presentazione (l’ultimo spostamento e’ al 31/12/2011), ma del software di controllo nulla.

  67. Monica scrive:
    Scritto il 8-11-2011 alle ore 09:39

    Buongiorno,
    Con l’uscita del nuovo tracciato (16/09/2011) nel record 1 (operazioni con soggetti residenti non titolari di partita iva) non e’ piu’ richiesta la tipologia dell’operazione. Questo vuol dire che vanno indicate anche le fatture di acquisto di soggetti senza P.I. (es. Professionisti)?. Prima di questo nuovo tracciato occorreva indicare solo le operazioni di vendita.
    Grazie
    saluti
    Monica

  68. LISA scrive:
    Scritto il 8-11-2011 alle ore 10:28

    Le vendite esenti art. 10 Superiori ai 3000 € ??
    Grazie

  69. Moreno scrive:
    Scritto il 9-11-2011 alle ore 18:17

    Buongiorno
    ho un dubbio inerente lo spesometro che specifico con un esempio:
    ricevuto una fattura da fornitore di 30.000 euro avente data documento 28/12/2009 e la registro in data 10/01/2010. La seguente fattura dovrà rientrare nella comunicazione del 2010 o no perchè la data del documento fa riferimento al 2009? In caso in cui dovrebbe rientrare nella comunicazione del 2010 che data operazione dovrà avere nel flusso. Credo che questo aspetto resti ancora fumoso. Grazie delle delucidazioni

  70. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 10-11-2011 alle ore 10:09

    Per Moreno:
    l’elenco 2010 non deve includere operazioni 2009. Pertanto deve essere esclusa una fattura data=2009. Nel contempo se la stessa fattura fosse datata 28/12/2010 e fosse registrata nel 2011 dovrebbe essere inclusa nel 2010, non per data registrazione=2011 ma per data documento=2010.
    Ora viene il bello: se un sindaco revisore fattura il 31.3.2011 la prestazione sindacale 2010 (di cui ai fini delle imposte dirette faccio la competenza nel 2010, con conto fatture a ricevere) secondo lo spesometro sarebbe un contratto 2010, ma le specifiche tecniche al tracciato record del 16/9/2011 prevedono l’inserimento della data fattura nell’anno in corso o nell’anno precedente, quindi badate bene, nell’elenco 2010 posso inserire data fattura 2010 o 2009 e non 2011 come quella che ricevo continuamente in contabilità. Ho segnalato la cosa all’AdE (email in calce alle risposte del 24/10/2011 alle software house) ma non ho avuto risposte. Ho deciso che le fatture data=2011 registrate nel 2011 se riferite al 2010 non le conteggio/invio nell’elenco 2010. Cosa ne pensate?

  71. Alessandro scrive:
    Scritto il 10-11-2011 alle ore 18:18

    Avrei due quesiti.
    1- Nel caso di un corrispettivo superiore ai 3600 euro emesso a favore di un non residente (es. un turista) quale rekord si compila?
    Dovrebbe essere il numero 3 ma in quel caso richiede obbligatoriamente (essendo cessione di bene) il numero fattura (??)oltre all’imponibile e l’imposta.

    2- Le operazioni attive/passive in ambito CEE vanno comunicate?

    Chiedo conferma, grazie.

  72. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 10-11-2011 alle ore 23:14

    per Michele:
    Ovviamente deve essere considerata la singola commessa o le commesse tra loro collegate. Solo qualora l’importo della singola commessa e/o delle commesse tra loro collegate raggiungono la soglia minima scatta l’obbligo di comunicazione.

  73. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 10-11-2011 alle ore 23:21

    Per Baldo:
    Sul sito dell’Agenzia è disponibile la “Procedura di controllo delle Comunicazioni ex art. 21 DL 78/2010 (Spesometro) – Versione 1.0.0 del 07/11/2011. Come indicato sul sito, questo software consente di verificare la conformità delle comunicazioni e il rispetto delle regole definite nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento n. 133642/2011.

  74. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 10-11-2011 alle ore 23:46

    Per Lisa:

    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ai quesiti sullo spesometro, con particolare attenzione ai criteri per l’individuazione delle operazioni rilevanti e alle modalità di trasmissione telematica dei dati.
    Tra i chiarimenti proposti vi sono i sono i seguenti:
    • i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (banche, assicurazioni, eccetera) sono in ogni caso obbligati a comunicare le operazioni esenti, se di importo superiore alla soglia;

  75. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 11-11-2011 alle ore 00:12

    Per Moreno:
    l’operazione è da comunicare con la data di registrazione. Detta data è rilevante ai fini dell’obbligo di comunicazione, perché è riconducibile all’anno 2010 di vigenza del predetto obbligo.

  76. Michele scrive:
    Scritto il 11-11-2011 alle ore 09:49

    Grazie Antonio.

  77. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 11-11-2011 alle ore 11:36

    Per Antonio,
    non sono d’accordo con la risposta n.75, una fattura dell’anno x registrata nell’anno x+1 deve essere comunicata nell’elenco dell’anno x a meno che non siano decorsi i termini per l’invio dell’elenco x. Altrimenti in una locazione mensile, la fattura di dicembre 2010 registrata a gennaio 2011, per il locatore concorre all’elenco 2010 in quanto nell’iva di dicembre e per il conduttore nell’elenco 2011 perche’ registrata in gennaio. Oppure il conduttore e’ costretto a dichiarare un contratto frazionato 2010 per i canoni da gennaio a novembre, e il “saldo” 2011 e’ rappresentato dal dicembre registrato a gennaio 2011. La data di registrazione (cassa) e’ incompatibile con il concetto di contratto (competenza) che caratterizza lo spesometro, rispetto agli ultimi elenchi clienti e fornitori di qualche anno fa. Anche la risposta 21 dell’AdE depone in tal senso prevedendo ANCHE di conteggiare documenti datati 2011 e registrati 2011 nel calcolo della socglia 2010 perche’ riferiti al 2010. Secondo me si puo’ usare la data di registrazione solo se cade nell’anno della data documento, perche’ sempre secondo me, lo spesometro e’ per data documento.

  78. Antonio pubblicista scrive:
    Scritto il 11-11-2011 alle ore 17:52

    Caro Matteo,
    grazie per il tuo intervento.

    Da ulteriori approfondimenti possiamo aggiungere sull’argomento che sono valide entrambe le nostre soluzioni.

    Al riguardo, ti cito la risposta dell’Agenzia delle Entrate dell’11.10.2011 (reperibile sul relativo sito istituzionale), in merito al quesito n. 9) “Data dell’operazione”.

    Più in dettaglio, l’Agenzia si è pronunciata in relazione alle fatture emesse in dicembre e “registrate” in gennaio dell’anno successivo.

    In proposito, dopo aver preliminarmente precisato che di regola la data da indicare è quella della “registrazione”, l’Agenzia ha aggiunto che il software di controllo dei file che formano oggetto di comunicazione ammette date che siano dell’anno in corso o di quello immediatamente precedente, per i casi in cui si sia optato per l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione.

  79. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 11-11-2011 alle ore 17:59

    Antonio,
    secondo me la precisazione del’AdE vale solo per la fatturazione attiva. Per la passiva o si usa la data documento (2010) o se si usa la data di registrazione (2011) il software di controllo scarta il file, perche’ e’ ammessa solo una data precedente.

  80. Laura Tessaro scrive:
    Scritto il 13-11-2011 alle ore 11:49

    Oggi è il 13 di novembre e del software per la compilazione dell’elenco cli/for (Comunicazioni ex art. 21 DL 78/2010) non c’è ancora traccia.
    La scadenza iniziale doveva essere il 31 ottobre: dunque la proroga l’hanno fatta per la loro incapacità di mettere il programma on-line? E noi dobbiamo sempre stare sul chivalà in attesa di poter finalmente archiviare le dichiarazioni 2010??
    E’ la solita efficienza della SOGEI…

  81. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 16-11-2011 alle ore 10:14

    Laura,
    dal 14/11/2011 e’ possibile presentare l’elenco per via telematica utilizzando SOLO per il ricontrollo il software presente al link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/comunicazione+operazioni+iva/compilazione+e+invio/proccontr+comunicazioni+spesometro
    non e’ molto ma se hai un software gestionale che produce qualche tipo di elenco puoi subito provare a vedere se “gli piace”. La Sogei ha impiegato due mesi a fare il software di controllo, visto che l’ultima modifica (rilevante) del tracciato record e’ del 16/9/2011.

  82. Alessandro scrive:
    Scritto il 17-11-2011 alle ore 22:57

    Perdonate se ripeto un quesito ma da solo non riesco proprio a classificare il caso di un corrispettivo (quindi non fattura ma scontrino) emesso nei confronti di un turista.
    Essendo uno scontrino non vale la “non comunicazione” anche se il turista risiede in ambito CEE (cosa che invece risulta valida per le fatture).
    Secondo me l’unico rekord ammissibile e’ il numero 3 ma in questo caso il numero fattura e’ obbligatorio se trattasi di cessione di beni (devo indicare il numero dello scontrino ??!!).
    In questo caso il limite e’ 3000 euro o 3600?
    E in piu’ si dovrebbe specificare separatamente l’imponibile e l’imposta.
    Help!!!

  83. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 18-11-2011 alle ore 09:06

    Alessandro,
    secondo me lo scontrino v/so turista, se riporta una data successiva al 30/6/2011, va inserito nel record n.3; se l’operazione e’ non frazionata=1 allora deve essere indicato il numero della fattura (cioe’ in tal caso dello scontrino) e la data, anche perche’ e’ l’unico modo per risalirci, e il limite e’ 3.600 ivato cioe’ il totale scontrino comprensivo di iva ma nella comunicazione deve essere scorporato cioe’ diviso per 1,2 per calcolare l’imponibile (se l’iva e’ al 20%) e per differenza l’iva netta. Chiaramente occorre inserire, del turista, anche data, luogo e stato di nascita, che necessitano di fotocopia del documento di identità completo.

  84. Laura Tessaro scrive:
    Scritto il 19-11-2011 alle ore 00:05

    Grazie Matteo,
    il software di controllo lo avevo trovato, ma quello che ancora non c’è è il software per la compilazione. Magari ce lo dovremo comprare? :(

  85. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 20-11-2011 alle ore 10:04

    Se non ricordo male, sembra che l’Agenzia delle Entarate abbia affermato di recente che avrebbe messo a disposizione anche ques’ultimo sofrtware…..speriamo al più presto.!!

  86. roberta scrive:
    Scritto il 21-11-2011 alle ore 14:47

    i canoni leasing macchianri, auto immobili se superiori a 25.000euro vanno comunicati??che codice si mette nella modalità di pagamento?? poi le fatture per provvigioni emesse fa un agente di commercio se inferiori singolarmente a 25.000 ma nell’anno sommate per stesso cliente raggiungono 25.000 sono da comunicare e con che codice, le provvigioni sono da considerare come per i contratti??grazie

  87. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 21-11-2011 alle ore 16:19

    E’ uscito il software per la compilazione dello spesometro, al link:
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/comunicazione+operazioni+iva/compilazione+e+invio/sw+compilazione+comunicazioni+spesometro
    Buon lavoro.

  88. Moreno scrive:
    Scritto il 21-11-2011 alle ore 16:54

    Buongiorno a tutti
    resta ancora un dubbio sulle note di variazione faccio due esempi:
    primo esempio
    nota di variazione in dimunuzione come bonus su fatturato quindi non si riferisce a nessun documento in particolare. La si comunica singolarmente nelle variazioni solo se l’importo della stessa supera il limite?
    secondo esempio
    nota di variazione in diminuzione che si riferisce a più documenti. La si comunica singolarmente nelle variazioni solo se l’importo della stessa supera il limite? o deve essere ripartita su più documenti cosa che trovo assurda?
    grazie a tutti

  89. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 21-11-2011 alle ore 17:22

    Moreno: le fatture devono essere trasmesse al netto delle note di variazione. Quindi o le ripartisci una per una, oppure, se il soggetto rientra tra quelli con un rapporto contrattuale di tipo frazionato o periodico, si sommano tutte le fatture e si decurtano tutte le note di variazione e si trasmette SOLO un rigo riepilogativo. A quel punto non si pone il problema di spalmare le note di variazione su piu’ fatture. Il riepilogativo riporta come data quella dell’ultima fattura nell’esercizio (loro dicono registrata, secondo me invece la data del documento registrato per ultimo) e come imponibile ed iva la somma degli imponibili e delle ive. Scordatevi di inserire righi negativi nell’elenco perche’ sia nel software che nel controllo vengono scartati… E non vi azzardate ad usare la sezione 4 e 5 dell’elenco per inserire note di variazione che si riferiscono al 2010. Quelle due sezioni servono SOLO nel 2011 per comunicare rettifiche ad operazioni trasmesse nel 2010, o per comunicare note di variazione 2011 che attengono ad operazioni non trasmesse nel 2010 che alla luce delle note di variazione sarebbero state trasmissibili nell’elenco 2010.

  90. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 09:52

    Per Roberta:
    I leasing sono sicuramente da comunicare (anche un esperto risponde del sole24ore lo chiarisce) con un rigo riepilogativo, di tutte le fatture, e tipo pagamento=3 corrispettivi periodici.
    Le provvigioni sono un contratto (di solito c’e’ proprio in forma scritta) quindi anche qui occorre tipo pagamento=3 corrispettivi periodici e puoi fare un solo rigo di riepilogo dove sommi tutto, anche decurtando le note di addebito eventuali.
    Se hai casistiche di acconto, con saldo sull’esercizio successivo, usa tipo pagamento=2 frazionato.
    Se non vuoi fare un rigo di riepilogo per le varie fatture puoi comunicarle comunque in analitico sempre mantenento il tipo contratto deciso, perche’ la loro somma comunque supera 25.000.
    Solo il tipo contratto=1 non frazionato vuole importi signoli superiori a 25.000.

  91. Marcello F. scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 14:09

    Ho provato ad utilizzare il software pubblicato per la comunicazione indicato da Matteo Massi, trovo singolare che nelle note di variazione non ci sia indicazione di se si tratti di acquisti o vendite.
    Non c’è più obbligo di indicare la fattura a cui si riferisce se un soggetto è contemporaneamente mio cliente e fornitore come le distinguono?

  92. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 14:30

    Per Marcello:
    Le note di variazione non le devi inserire come righi a se’ stante nel software, ma nettizzare direttamente nelle singole operazioni fattura. Almeno per il 2010. Le note di variazione della sezione 4 e 5 attengono solo ad operazioni comunicate o non comunicate nel precedente elenco trasmesso, quindi si possono compilare solo nell’elenco 2011 per integrare -eventulamente- il 2010 e non nel 2010 per integrare il 2010.

  93. Marcello F. scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 14:39

    Per Matteo Massi,
    A parte che il problema resta per il 2011, non sono affatto sicuro che sia così.
    Dal tracciato di Settembre è stato indicato che possono essere inserite note di varizione senza indicazione della fattura datandole 31/12 dell’anno di riferimento se non si hanno collegamento con la/le fatture.
    Lo stesso software di gesetione lascia la possibilità di inserire note riferite al 2010 quando impostato per il periodo 2010!

  94. Marcello F. scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 14:42

    Ancora,
    dal tracciato di Settembre sulle note di variazione non ci sono più i dati della fattura; ora, se si tratta di una diminuzione di un’operazione comunicata la cosa può andare ma, se è un aumento di un’operazione non comunicata cosa se ne fanno, non hanno comunque il totale dell’operazione!

  95. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 17:09

    Marcello:
    e’ vero, se la nota di variazione punta specificamente ad una fattura, essendo riferita a una posizione cliente anzichè fornitore dello stesso soggetto e’ possibile comprendere il segno della nota di variazione. Altrimenti non si comprende neanche il segno della nota di variazione. Comunque, nel software, a me non riesce a far memorizzare niente nelle sezioni 4 e 5 delle note di variazione, neanche inserendo un ipotetico elenco 2011 e note relative al 31.12.2010. A te e’ riuscito?

  96. Moreno scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 17:09

    Per Matteo Massi e Marcello F.
    nelle istruzioni per la compilazione al punto 3.4.3 viene detto:
    nel caso in cui la nota di variazione vada a rettificare una operazione non documentata da una singola fattura ovvero quando nella nota non è presente il numero fattura, nel campo di intestazione può essere inserito il valore “3112AAAA”, dove AAAA è l’anno di riferimento della nota di variazione.
    quindi io interopreto che le note di variazione che fanno riferimento a più documento o che non fanno riferimento a nessun documento le posso comunicare singolarmente. L’unica cosa che non desumo è se l’importo è discriminante per la comunicazione o meno, cioè se l’importo deve essere maggiore del limite come per le altre operazioni o meno

  97. Marcello F. scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 17:21

    Per Matteo Massi,
    io ho inserito una nota di variazione nell’elenco 2010 in un record di tipo 4,con data 31/12/2010 senza riferimento a fatture e viene messa nel file preparato.
    Ho voluto provare se si potessero trasmettere le note di addebito di sola iva: nelle specifiche viene detto di valorizzare a 0 l’iva se non c’è ma non è specificato cosa fare per gli imponibili a zero (fa inserire e mette nel file anche quelli).

  98. Marcello F. scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 17:23

    Per Moreno,
    Come ho detto a Matteo ho inserito una nota e me la fa inserire anche se è inferiore alla soglia.
    Con le fatture non vengono fatte inserire se indicate come unico pagamento e sono inferiori alla soglia.

  99. Lorena scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 17:58

    Perdonate, ma io non riesco a capire il discorso delle forniture periodiche.
    Se un ristorante compra tutto l’anno da un fornitore di alimentari, e tale fornitore gli fattura la merce con riepilogativa mensile, io ai fini della soglia devo considerare la fattura mensile, o il totale delle consegne annuali? Ovvero, se ho un rapporto più o meno continuativo con un fornitore (o un cliente) per operazioni sempre diverse, che avvengono al bisogno di chi compra, vengono considerate operazioni dipendenti da contratti collegati e quindi fanno soglia annuale?
    E ancora: atteso che le fatture del rappresentante dipendono da un contratto su base annua, in che annualità indichiamo le fatture emesse a gennaio dell’anno dopo per competenza dicembre?

  100. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 18:03

    per Moreno e Marcello:
    ribadisco la mia contrarietà ad usare la sezione 4 e 5 per inserire note di variazione relative allo stesso anno trasmesso (nella fattispecie 2010).
    Infatti ho inserito una operazione di 1000 +iva. Poi ho inserito una nota di variazione di 1.000.000 + iva con variazione a debito sia dell’imponibile che dell’iva. E lui prende il tutto. Che senso ha?
    L’unico senso e’ che le consideri come due operazioni relative a due anni completamente diversi il 2010 per la fattura e il 2009 o comunque non il 2010 per la nota di variazione.
    Quindi ribadisco le note di variazione 2010 devono essere tolte direttamente dalle operazioni 2010 a cui si riferiscono trasmettendo le operazioni nettizzate (anche se fa schifo ricontrollare un elenco che non corrisponde ai totali fattura dei registri). Oppure un solo rigo per posizione con importo netto magigore o uguale a 25.000 a titolo di contratto annuale.

  101. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 23:39

    Per Lorena
    se le forniture periodiche sono frutto di un unico contratto, allora occorre cumelare l’importo delle singole fatture periodiche per la verifica del superamento della soglia. Al contrario, se vengono effettuati più acquisti nel corso del medesimo anno, ma con ordini distinti tra loro, cioé senza un accordo di fornitura periodica, allora rileva l’importo della signola fatture indipendentemente dal numero di fatture.
    ricevute dallo stesso fornitore. Le fatture rilevano, di regola, al momento della registrazione.

  102. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 09:09

    Per Lorena,
    Le compravendite sono per definizione operazioni/fatture spot cioe’ “non frazionate”.
    Se non esiste un contratto scritto, come normalmente e’, io l’ho ragionata così: si puo’ comunque inquadrare il rapporto nell’ambito di un contratto annuale periodico o frazionato, se i prezzi praticati dal fornitore sono in funzione dei volumi annuali, cioe’ se vengono praticati al cliente dei prezzi diversi da quelli riferibili a qualunque cliente occasionale. Quindi si tratta di un contratto orale che e’ comunque rilevabile in sede di controllo. A questo punto quasi tutte le compravendite periodiche sono contratti e come tali riepilogabili in un unico rigo o in n righi con chiave di aggregazione contratto con fornitore tizio. Se con tizio supero 25.000 euro l’anno lo comunico altrimenti no. C’e’ poi il rischio che tu non lo comunichi e lui comunica te. Nel troppo ci sta il poco. Per comunicare singole fatture inferiori a 25.000 e’ necessario sempre che si parli di contratto diverso da “non frazionato” (cioe’ diverso da spot). Circa le fatture gennaio riferite a dicembre anno prec. il software di controllo non le accetta, infatti non accetta data documento anno x+1 (cioe’ > anno di riferimento x) quindi non la puoi inserire nell’anno dell’elenco x. Puoi nel caso fare la somma delle fatture dell’anno x trattandolo come contratto frazionato (secondo me per data fattura e non per data registrazione) e la fattura di gennaio dell’anno x+1 e’ una sorta di saldo frazionato dell’anno x quindi va nell’elenco dell’anno x+1. L’elenco infatti, secondo me, e’ per competenza ma sia l’iva che il tracciato record non digeriscono le date x+1 nell’elenco x. Ma qui si riaprono vecchi e dolorosi dibattiti.

  103. Lorena scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 09:31

    Ringrazio il Dr. Veneruso per la sua pronta gentilezza, ma chiedo ancora: il rappresentante che fattura le provvigioni a cavallo d’anno, ad esempio a gennaio con riferimento a dicembre dell’anno prima, come comunica questo rapporto? Per anno di competenza o per anno di emissione della fattura? Grazie.

  104. Lorena scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 09:36

    Ringrazio ancora, anche il Sig.Massi, e aproposito dei rappresentanti siamo quindi a posto.

  105. Antonella scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 10:17

    Salve, e se le provvigioni dell’agente di commercio vengono fatturate a febbraio-marzo con anno di competenza quello precedente (il che capita molto spesso) come si deve inserire il tutto?

  106. Antonella scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 11:19

    se ho capito bene dai commenti precedenti devo inserire come data cumulativa 31/12/2010 e inserire il totale delle fatture relative al 2010 emesse nel 2010 senza considerare quelle del 2011 che si riferiscono a provvigioni del 2010 ed escludendo quelle del 2010 per provvigioni del 2009?

  107. annamaria bello scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 11:28

    1-per l’allegato del 2010 ho delle fatture acquisti datate 2009 ma registrate nel 2010 vanno nell’allegato?
    2-fatture datate 2010 ma registrate 2011 vanno nell’allegato 2010

    grazie

  108. Antonella scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 11:57

    e scusate ancora: siccome chiede il numero della fattura, obbligatoriamente, si inserisce il numero dell’ultima fattura che le cumula tutte oppure come bisogna fare? non è poi attendibile come operazione visto che se si emette una fattura al mese ci sono 12 fatture cumulate con un unico numero……

  109. Antonella scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 12:04

    è normale che nella stampa della comunicazione appaia solamente il frontespizio con i dati del contribuente e il numero delle operazioni effettuate ma nessun altro dettaglio sulle cifre esposte e i dati contabili dichiarati?

  110. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 12:08

    Antonella:
    Circolare ministeriale 24/E del 30/5/2011 pag. 11 se le vuoi comunicare in un UNICO rigo riepilogativo, oppure Risposta n.4 (risposte del fisco alle domande delle categorie http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52) se le vuoi comunicare in analitico.

  111. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 12:12

    per Annamaria Bello:
    1-per l’allegato del 2010 ho delle fatture acquisti datate 2009 ma registrate nel 2010 vanno nell’allegato? IO LE HO ESCLUSE
    2-fatture datate 2010 ma registrate 2011 vanno nell’allegato 2010: IO LE HO INCLUSE, SOLO SE NEL COMUNICARLE, NEL TRACCIATO, INDICHI GLI ESTREMI DELLA DATA DOCUMENTO E NON LA DATA DI REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO.

  112. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 12:21

    Antonella:
    L’elenco e’ un elenco e non un modello con un suo aspetto e totali o subtotali.
    E’ come nell’anagrafe dei rapporti finanziari. Ti fa fa vedere solo che l’hai inviato e quanti ne hai inviati.
    Qualcos’altro lo dice nell’esito del software di controllo, quando crei il .dcm, nel txt fa un riepilogo di record trasmessi per sezione (1,2,3,4 e 5)e per scaglione (fino a 25.000, da 25.001 fino a … ecc).
    Ma cerchi, come tutti, di riconciliarlo con l’iva annuale bisogna che qualcuno ti faccia una importazione in excel o simile e riaggiungere cee e black list, fci, anno 2009 ed escludere 2011 ecc.ecc.
    Io ho 7000 righi in uno dei miei elenchi, e’ un po’ difficile da riconciliare.

  113. Antonella scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 12:38

    si Matteo, hai ragione….mi sei stato molto utile, ti ringrazio…..l’unica cosa che ancora non ho capito bene è se inserire o meno le provvigioni del 2011 relative al quarto trimestre 2010 nella comunicazione del 2010 ma mi pare di intuire di no prendendo stavolta la fattura per data e non per competenza (quindi come se fosse ai fini IVA) mentre al contrario non dovrei inserire nel 2010 le fatture di Gennaio e Febbraio del 2010 perchè si riferiscono a provvigioni del 2009……mi è rimasto solo questo dubbio….per ora :-)

  114. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 15:14

    Per Antonella: vorrei fosse chiaro che le mie sono pur sempre interpretazioni personali e che servono per ragionare insieme.
    Precisato questo, io mi sono limitato a scartare i documenti data 2009 registrati nel 2010 e ad includere i documenti data 2010 registrati nel 2011, nell’unico range 1.1.2010-30.09.2011 (il 30/9/2011 me lo sono stabilito io, per il 2011 e’ 1.1.2011-31/3/2012).
    I documenti 2010 registrati nel 2010 (ma di competenza 2009) si potrebbero anche escludere volendo rispettare il concetto di contratto, ma quando per converso si dovrebbero includere i documenti 2011 registrati nel 2011 ma di competenza 2010, non consentendolo il software ( e’ da settembre che lo dico) allora ho deciso di fermarmi al passaggio precedente.
    Cioe’ escludo o includo solo per data documento e non per anno di riferimento del documento.
    Anche perche’ se dovessi comunicare le 11 fatture 2010 e la dodicesima 2011 insieme, dovrei comunque mentire sulla data dell’ultimo documento trasmesso.
    Infatti il tracciato dice di usare o la data di registrazione (2011) o la data del documento (2011) ultimo registrato. quindi dovrei considerare ’11ma fattura per riepilogare anche la dodicesima. Allora mi rassegno a non comunicare, nel 2010, i documenti 2011 registrati nel 2011 se relativi contrattualmente al 2010, e non posso escludere i documenti 2010 registrati nel 2010 se riferiti al 2009. Dovrei farlo ma il tracciato record e quindi il software sono incongruenti con quello che prevede la norma quando parla di contratto (si pensi soprattutto al frazionato e agli esempi che fa la circolare 24/e a pag. 11). In tal caso invio un elenco che rispetto il tracciato ma non il concetto di contratto (competenza) che differenazia questo elenco da quello del (mi sembra) 2006.
    Quindi nei tuoi panni, le provvigioni 2011 IV trim.2010 non le inserisco nel 2010 e quelle 2010 per il IV trim 2009 si, ma se ho un una fattura fornitori 31.12.2010 registata il 20/1/2011 la inserisco nel 2010 con data 31.12.2010 e viceversa la fattura fornitori 20.12.2009 registrata nel 2010 non la comunico.

    Nessuno -colpevolemente- parla delle note di credito 2010 riferite a piu’ fatture 2010…

  115. Antonella scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 15:58

    Grazie Matteo. In considerazione di ciò ritengo di non sbagliare se considero la data della fattura quindi dalla 1 di gennaio 2010 fino alla 12 di dicembre 2010…..inoltre l’Agenzia stessa dice che si possono considerare i documenti per data e logicamente ai fini IVA è proprio quello che accade……

  116. riccardo scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 20:04

    Ho un esempio da sottoporvi
    Un cliente mi acquista a novembre 2011 un articolo che devo ordinare e che ancora non so con precisione quanto costera.
    Gli faccio una fattura di anticipo in data 30/11/2011 di 2000 euro
    L’articolo arriva a agosto 2012 costa 4000 euro e fatturo i restanti 2000 euro in data 31/08/2012
    Come funziona!! l’operazione complessiva è di 4000 euro quando va dichiarata nel 2012 o nel 2011 o in tutte e due e se in tutte e due gli esercizii come faccio non sapendo a priori se superera i 3000 euro a dichiarare quella del 2011???
    Non so se sono stato chiaro

  117. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 09:42

    ELENCO CLIENTI FORNITORI
    Cessazione funzionalità
    Da ieri, 23 novembre, non sarà più possibile effettuare la trasmissione degli elenchi clienti e fornitori di cui
    all’articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge
    4 agosto 2006, n. 248.
    Contestualmente sarà eliminato dalla sezione «Software» del sito web il relativo modulo di controllo e verrà
    chiuso il canale di trasmissione.
    Fonte: Agenzia delle Entrate, Sito web Entratel

    Qualcuno sa dare una interpretazione di tale mossa?

  118. Antonella scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 10:13

    l’unica cosa che mi viene da pensare è che si riferiscano al vecchio elenco clienti-fornitori che si consegnava qualche anno fa e che forse qualcuno erroneamente stava usando…….in fondo stai parlando del 2006……

  119. Antonella scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 10:14

    tant’è vero che l’ultimo programma si chiama spesometro

  120. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 10:37

    Proviamo a fare qualche proiezione:
    nella prossima versione del controllo non potranno essere inserite note di variazione (sezione 4 e 5) con data 2010 o con anno di riferimento fattura 2010…

  121. alessandroz scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 10:52

    Buongiorno a tutti,
    visto che c’è molta confusione generata da chi ha pensato queste normative e che queste persone sono pagate dai nostri soldi di contribuenti, perché non gli mandiamo tutte le fatture e basta? Che senso ha arrovellarsi noi su un qualcosa che è stato pensato(?) da gente “incapace”? Vogliono dati? Glieli diamo e poi che facciano pure gli incroci che vogliono, si arrovellino loro, visto che li paghiamo per questo, che si arrangino i vari capi SOGEI (non guardate più Report).
    Personalmente sono stufo di lavorare “per queste” persone. Provate a fare un elenco delle scadenze che ci sono in un anno da rispettare, provate a fare un conto di quanti soldi potete chiedere a un cliente per la contabilità e che cosa vi resta in mano…provate a chiedere di aumentare il compenso e vedrete…
    “Semplicità” e “Buon senso”, in Italia, non esistono più come dato di fatto, ma solo sui vocabolari.

  122. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 10:57

    Per Riccardo:
    prudenzialmente la fattura di anticipo in data 30/11/2011 di 2000 euro, secondo me, e’ una operazione “frazionata” 2011 con saldo nel 2012 anch’esso frazionato.
    Quindi va dichiarata nel 2012 e nel 2011, se c’e’ il dubbio che il saldo 2012 possa far superare i 3.600 dell’anno dell’acconto.

    Se invece contrattualmente risulta che il prezzo non e’ determinabile chiaramente nel 2011, allora si puo’ ritenere che l’operazione totale non superi i 3.600 euro, di conseguenza nel 2011 si puo’ non comunicare niente, poi nel 2012 quando ci si accorge che il saldo ha fatto sforare la soglia dell’anno precedente allora COMUNQUE si comunica solo il saldo. ma ci si espone, a quel punto, alle eventuali contestazioni del fisco.
    Chiaramente tutto dipende da “quanto e’ vago” il contratto o l’ordine iniziale.

  123. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 11:03

    Riccardo: ho parlato di 3.600 ma chiaramente mi riferivo a 3000 come soglia.

  124. Lorena scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 11:05

    Un ristorante, nel 2010, aveva un contratto di servizio sostitutivo mensa con una ditta di costruzioni. Le fatture mensili, registrate sui corrispettivi, superano i 25000 euro annui. Dovremo comunicare anche quelle?

  125. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 11:15

    Lorena,
    già il nome te lo suggerisce, si tratta di un tipico contratto continuativo, quindi si trasmette, magari e’ l’unica operazione attiva che trasmette il ristorante sul 2010.

  126. ROSSI CRISTOFORO scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 12:23

    Egr. Dott.Vernuso concordo con tutte le sue risposte e con la prudenza che adotta nello scansare le domande più rischiose e complesse, ma è necessario che ribadisca sempre che per il solo anno 2010 non è necessario cumulare gli importi delle singole fatture per la verifica del superamento della soglia perchè per il solo anno 2010 è necessario comunicare le sole fatture emesse o ricevute e registrate nello stesso anno al netto di eventuali note di variazioni afferenti registrate nello stesso anno, uguali o superiori ad €. 25000 per imponibile per esente per non imponibile od per ex art. 74
    cordiali saluti.

  127. Lorena scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 18:16

    Grazie, Mr. Massi!

  128. Sala scrive:
    Scritto il 25-11-2011 alle ore 15:46

    Buonasera Signori,
    Ho cercato di leggere tutte le discussioni per riuscire a capire se il riferimento allo obbligo di trasmissione fatture emesse e ricevute per importi pari o superiori a 25.000 nell’anno 2010, qualcuno di voi sapesse se l’agenzia delle entrate abbia disposto un software, una procedura anche un modulo su pezzo di carta per provvedere a tale pratica ma purtroppo non ho trovato niente. Ho telefonato negli ultimi sei mesi almeno tre volte al numero della ag. delle entrate senza ricevere risposta e due telefonate alla ag. entrate di zona dove una buon anima ha condiviso la mia situazione e si è stupita della mancanza di tale mezzo. “forse se ne riparlerà il 10 dicembre, e comunque se non dovesse esere in grado di trasmettere i dati ci faccia un e.mail per far vedere il suo sforzo”. Pensavo che lo sforzo dovesse essere fatto da loro!!! Se sapete qualcosa ve ne sarei grato. Grazie

  129. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 25-11-2011 alle ore 16:08

    Per Cristoforo: tra il 2010 ed il 2011 le uniche differenze riguardano:
    1. La soglia,
    2. La compilazione solo dal 2011 del dettaglio 4 o 5 per le note di variazione.
    Il resto e’ identico.
    Dopo il 16/9/2011, cioe’ con il nuovo tracciato record -tolte le escluse- non esite distinzione tra i tipi di operazioni, cioè non si deve dire piu’ da nessuna parte se sono imponibili, non imponibili, o esenti.

  130. Antonella scrive:
    Scritto il 26-11-2011 alle ore 15:10

    Per Sala
    non capisco..il software c’è da qualche giorno, nei post precedenti c’è il link….c’è qualcos’altro che non ho capito? non ho capito cosa manca

  131. rossi cristoforo scrive:
    Scritto il 27-11-2011 alle ore 20:06

    Riprendo l’esempio delle provvigioni, il discorso del calcolo del limite tra contratti collegati per servizi resi/ricevuti è di difficile comprensione. Mi spiego, siccome vanno dichiarate le fatture emesse e ricevute registrate nell’anno 2010 come è possibile dire che le fatture dell’agente sono inferiori o superiori al limite? se ho registrato 24000 nel 2010 e 2000 con sua fattura di competenza 2010 datata 2011 ed in questo anno registrata? il limite deve essere calcolato per le fatture registrate nell’anno 2010 o per competenza? perchè se vanno considerate per data registrazione l’agente può eludere la comunicazione potendole datare e frazionare a suo piacimento prima dell’incasso e spostando gli importi con fatture datate l’anno successivo. Se invece il limite riguarda la competenza bisogna fare un grosso lavoro manuale,
    perchè in sede di prima applicazione il programma non saprà mai la competenza delle fatture.

  132. Ivano scrive:
    Scritto il 27-11-2011 alle ore 21:02

    buongiorno.
    Scusate ma tutto cio’ e’valido per i prestazioni e o vendite a soggetti passivi IVA.
    fra due aziende titolarità entrambe di P.Iva e’necessario la comunicazione per contratti superiori a euro25.000,00?

  133. Antonella scrive:
    Scritto il 28-11-2011 alle ore 10:23

    per Rossi Cristoforo
    a quanto ho capito il programma per la comunicazione del 2010 non prevede riporti da anno successivo per cui il limite da prendere in considerazione è quello delle fatture registrate per data. In fondo il sistema lo prevede in quanto l’Ag. delle Entrate dice di registrare le operazioni anche per data di registrazione. Questo va in contrasto con la competenza in quianto si tratta di annualità diverse ma è anche vero che alcuni agenti di commercio ricevono le provvigioni per l’anno precedente anche fino al mese di Aprile per cui in quel caso sarebbe impossibile includerle nella comunicazione relativa all’anno di riferimento.
    Ovviamente poi la fattura va inserita l’anno successivo, mantenendo la logica della comunicazione per data di registrazione e non di competenza

  134. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 28-11-2011 alle ore 10:23

    Cristoforo:
    secondo me il limite e’ per competenza.
    Siccome il software non vuole data 2011 nell’elenco 2010, occorre accorpare/sommare in un unico rigo le provvigioni datate 2010 e comunicarlo “frazionato” e nell’elenco 2011 comunicare le fatture 2011 per provvigioni 2010 come frazionate anch’esse (come se fosse una sorta di saldo del 2010). Questo perche’ il 24.000+2000>25.000 quindi il calcolo e’ sulla competenza, l’invio in due elenchi.

  135. Antonella scrive:
    Scritto il 28-11-2011 alle ore 10:33

    Matteo:
    scusami ma allora le fatture di Aprile competenza 2010 secondo te vanno sommate al 2010? non è più semplice inserirle per data di registrazione visto che l’Agenzia prevede tale possibilità? Oppure ho capito male io? Tu suggerisci di effettuare due elenchi in che senso? uno adesso per un importo <25000 (che non trovo giusto) e uno nel 2011 per il resto delle fatture attribuibili al 2010? non si fa confusione? o quella l'ho fatta io? :-)

  136. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 28-11-2011 alle ore 11:02

    Antonella:
    E’ il solito discorso, della competenza (teoria) e della registrazione (pratica).
    Il contratto per competenza vale 26.000.
    Sempre in teoria per comunicare 26.000 diviso in due anni 24.000+2.000, visti i limiti del tracciato record, dovrei farlo in due elenchi frazionati.

    In pratica, e aggiungo se hai centinaia di controparti, e’ piu’ razionale ragionare per data documento 2010 quindi il 24.000 non lo comunico. E il 2.000 non lo comunico. Altrimenti, per ogni soggetto, dovresti analizzare due anni consecutivi, pensa ad esempio alla vendita di merci settore moda, come mi dovrei comportare se devo decurate resi 2011 che attengono sia a piu’ fatture di vendita 2011 che in parte a fatture di vendita 2010: che confusione puo’ verificarsi se includo nell’analisi anche fatture o resi 2011 registrati nel 2011? Però per un discorso di competenza dovrei farlo.
    A questo punto l’elenco dipende da quanto tempo hai a disposizione per analizzare i soggetti che hai…

  137. Maria Francesca scrive:
    Scritto il 28-11-2011 alle ore 16:59

    Vorrei capire meglio che cosa intendere per pagamento frazionato ai fini dello spesometro. Mi trovo davanti ai seguenti casi: una srl ha tutta una serie di operazioni che non raggiungono la soglia dei 25.000 euro. Quando inserisco i dati relativi ad esempio alle operazioni con soggetti residenti non titolari di partita iva se nelle modalità di pagamento metto il codice 2 (importo frazionato) perchè i clienti hanno pagato una stessa fattura con diversi acconti è esatto? Ovvero vorrei capire se nel caso di emissione di una unica fattura nell’anno 2010 che viene però pagata attraverso più acconti in diverse data (tutti comunque effettuati nel 2010), è esatto indicare importo frazionato e mettere come data di riferimento dell’operazione quella in cui si è registrata la fattura. Grazie.

  138. Emanuela scrive:
    Scritto il 28-11-2011 alle ore 17:16

    Salve ho una domanda forse stupida ma spero mi possiate aiutare.
    Un mio cliente (impianti elettrici) con varie fatture di acquisto presso lo stesso cliente arriva e supera i 25.000 ma non a seguito di un contratto ma a seguito di vari ordini (d.d.t.) ora secondo voi devo fare la comunicazione di tutte le fatture o è escluso visto che non esiste nessuna contratto?
    Spero di essere stata chiara.

  139. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 28-11-2011 alle ore 17:47

    Emanuela:
    In teoria le compravendite sono operazioni “non frazionate” cioe’ spot salvo che ci sia un contratto. Dipende da cosa si intende per contratto, secondo me un tariffario/listino che dipende dalla quantità ordinate nell’arco di un periodo (mese, trimestre, semestre anno) con prezzi modulati per scaglioni, di fatto puo’ rappresentare un contratto che lega operazioni apparentemente scollegate rendendole “frazionate” o “a corrispettivi periodici”. Altrimenti si parla di operazioni singole da comunicare solo se individualmente superano i 25.000 euro.

  140. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 28-11-2011 alle ore 18:02

    Maria Francesca:
    per pagamento frazionato non si intende la parte finanziaria di una fattura, il fisco e’ in tal caso impreciso. Frazionato significa che c’e’ una fattura di acconto e una di saldo, magari anche in due anni diversi e che quindi il contratto totale (fattura di acconto o fatture di acconto +saldo) supera o meno la soglia dei 25.000. In tal caso una fattura di 10.000 deve essere comunicata nel 2010 se il saldo magari 2011 e’ di 16.000 già previsto contrattualmente. Quindi si comunica 10.000 frazionato nel 2010 e 16.000 frazionato nel 2011.
    Poi la singola fattura di 16.000 la posso pagare in 3 volte, non interessa a nessuno. Non si scende sotto la fattura nelle comunicazioni.

  141. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 28-11-2011 alle ore 23:17

    Egr. Sig. Rossi,
    La ringrazio per i suoi interventi che contribuiscono ad animare e arricchire la discussione su di una tematica, a mio parere, apparentemente semplice ancorché riguardante un adempimento di carattere formale.

    Tornando all’oggetto del suo intervento (n. 126 d’ordine), per quanto riguarda l’anno 2010 di prima applicazione dell’obbligo in rassegna ritengo, sulla scorta delle indicazioni fornite in proposito dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. del 30.5.2011, n. 24/E, che tale obbligo riguardi le sole operazioni per le quali sia stata emessa e/o ricevuta una fattura di importo non inferiore ad €. 25,000.
    Grazie.
    Cordiali saluti.

  142. rossicristoforo scrive:
    Scritto il 29-11-2011 alle ore 10:03

    Ringrazio cordialmente il Dott. Vernuso per la sua risposta. Concordo con il Sig. Massi su quanto postato in merito al frazionamento delle operazioni il che deve essere frutto di “appassionati ed estenuanti” tentativi di comprensione delle diverse problematiche della dichiarazione che stiamo trattando. Mi preme però ricordare che il calcolo per competenza di una provvigione sull’anno 2010 può avvenire anche per
    fattura datata dall’agente 2010 e da me registrata 2011. E non esiste alcuna norma o circolare dell’A.d.E. che consenta di inserire nell’elenco dell’anno 2010 una fattura datata anno 2010 ma registrata nell’anno 2011, in quanto si parla di data di registrazione del documento e solo nel caso in cui il documento (fattura) non fosse stato emesso allora si indica il periodo corrispondente all’esigibilità dell’imposta. Mentre è molto chiaro che le note di accredito registrate nel 2011 afferenti il 2010 ed emesse entro la scadenza della presentazione dell’elenco, possono e non devono, essere portate direttamente in detrazione dell’operazione di riferimento. Ma queste sono opinioni sempre personali, un caro saluto a tutti i blogger Rossi Cristoforo.

  143. Antonella scrive:
    Scritto il 29-11-2011 alle ore 10:18

    Antonio scusi: e per un agente di commercio che ha una somma di fatture provvigionali relative al 2010 che supera nel complesso € 25000 ma singolarmente fattura circa 3000 € a fattura magari mensilmente?

  144. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 29-11-2011 alle ore 10:35

    Antonella:
    mi permetto di surrogarmi ad Antonio Veneruso.
    E’ ormai pacifico che il contratto di agenzia e’ un contratto “a corrispettivi periodici” (o al massimo “frazionato”) ai fini dello spesometro, pertanto occorre sommare tutte le fatture che riguardano il 2010 per vedere se si superano i 25.000 euro -o meno- su base annua e non su base del singolo documento.

  145. Antonella scrive:
    Scritto il 29-11-2011 alle ore 11:04

    immaginavo, grazie, era solo una conferma

  146. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 30-11-2011 alle ore 09:52

    per Cristoforo:
    concordo sull'”appassionato ed estenuante”. Premesso che i miei ragionamenti sono sempre personali e fatti per cercare un significato logico sistematico alle norme, in modo da trasmetterli ai miei collaboratori amministrativi e informatici, il riferimento alla data di cui all’art. 6 del DPR633/72, fatto dalle istruzioni al tracciato record, in alternativa alla data di registrazione, secondo me significa data documento. Attenzione che anche nei precedenti elenchi cli/for del 2007/2006 occorreva inviare l’elenco proprio per data documento e non per data registrazione, non ce lo ricordiamo piu’? Inoltre aggiungiamo a questo, il tentativo di introdurre negli elenchi il concetto di competenza rappresentato dal contratto frazionato o periodico ed il gioco e’ fatto: l’elenco e’ per data documento. Antonio Veneruso direbbe che abbiamo ragione entrambi, e fino a prova contraria (nuove istruzioni?) e’ così.

  147. Lorena scrive:
    Scritto il 30-11-2011 alle ore 10:36

    Sig Massi (punto 139)

    Il quesitario dell’11 ottobre, al punto 11, affronta proprio il tema degli acquisti/vendite ripetuti presso un medesimo fornitore, fatturati con ft riepilogativa. Vero che non si parla di condizioni particolari applicate, però la risposta dell’Ade sembrerebbe categorica nel escludere la necessità di comunicare l’intero ammontare delle fatture annuali, limitando l’obbligo alle sole singole fatture sopra soglia.

  148. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 30-11-2011 alle ore 11:38

    Lorena:
    La compravendita e’ per definizione non frazionata.
    circa il punto 139, quella sul tariffario e’ una mia convinzione.
    Comunque la domanda n.11 riguarda la necessità di monitorare i ddt per quantificare la singola vendita oppure il suo contenitore fattura, nell’ambito della fatturazione differita. Cioe’ se l’unità di misura dell’operazione fosse la fattura o il ddt, perche’ ad un certo punto sono uscite delle interpretazioni cosi’ generiche, civilistiche, di contratto che effettivamente era sorto il dubbio anche leggendo la circolare 24/2011. Con la risposta 11 si e’ tagliata la testa al toro. Nel senso che la fattura e’ l’operazione o la parte minima dell’operazione. Ma anche qui ci sarebbe da discutere.

  149. rossicristoforo scrive:
    Scritto il 30-11-2011 alle ore 14:31

    Per Matteo Massi

    La logica e non solo la norma dovrebbe far riflettere sull’applicazione della data documento, in luogo della data operazione.
    Lei sa che una fattura di acquisto ai fini iva puo essere accreditata relativamente alla liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione o nella relativa dichiarazione annuale, quindi niente vieta di registrarla (anche se non è conveniente) alcuni anni dopo la data nella quale è stata emessa dal fornitore.
    Quindi ipotizziamo che per un qualsiasi motivo (per esempio) si ritrovi per le mani alla fine del 2013 una fattura datata 2011 di 4000 euro.
    Seguendo il suo sistema, non l’ha potuta inserire
    nel 2011 perchè in aprile 2012 non sapeva che esistesse tale fattura, non l’ha inserita nel 2012 per lo stesso motivo di cui sopra e si ritrova a doverla inserire nell’elenco relativo alle operazioni del 2013 ma se inserisce come data operazione la data del documento “2011” il sistema non l’accetta, ecco perchè la data di registrazione, indicando poi l’esatta data del documento. Che ne pensa Sig. Masssi di questa teoria?
    Cordiali saluti Rossi Cristoforo

  150. Stefania scrive:
    Scritto il 30-11-2011 alle ore 15:46

    domanda:
    l’acquisto di carburante da parte di un distributore di benzina (il benzinaio) va inserito nell’elenco?
    Grazie

  151. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 30-11-2011 alle ore 15:56

    Per Rossi Cristoforo:
    e’ vero che una fattura 2011 registrata nel 2013, salta dalla mia logica, però e’ anche vero che una fattura 2011 da Lei comunicata nel 2013, salta dalla logica di qualunque contratto (la bussola) perche’ il contratto e’ stato già comunicato nel 2011 dall’emittente, e quindi c’e’ la scollatura…

    Ragioniamo su un altro caso limite:
    locazione da 2.200 euro al mese per dodici mesi, fatturazione anticipata, dal 1.1.2010 al 31.12.2010. Il locatore comunica il soggetto per 26.400 (2200*12). Il conduttore, che registra le fatture quando le riceve, registra la locazione di dicembre 2010 a gennaio 2011 perche’ la busta della lettera e’ 2011, oppure perche’ c’erano le ferie di Natale o perchè l’ha ricevuta dopo il 16.1.2011, cioe’ a iva chiusa. Il conduttore ha in iva 2010 11 canoni pari a 24.200, quindi non comunica il contratto perche’ anche per data di registrazione siamo 25.000 comunica il rapporto. L’unico modo per il conduttore di gestire lo scollamento di questo tipo, e in generale di far corrispondere la fatturazione fornitori con quanto comunicheranno i fornitori al fisco e’ di ragionare per data documento, spacciandola per data registrazione.

    Inoltre se non ragiono per data documento: Comunico (e non sono contratti 2010) tutti gli acquisti 2009 registrati nel 2010? Non comunico (e sono contratti 2010) gli acquisti 2010 registrati nel 2011?

    Mi sembra migliore il compromesso “data documento” rispetto al -comunque- inarrivabile concetto di contratto (competenza: fatture da riceve o emettere?).

  152. Laura Tessaro scrive:
    Scritto il 30-11-2011 alle ore 16:06

    Ma scusate, nell’antico elenco clienti-fornitori si faceva riferimento alle fatture registrate nell’anno, e infatti l’elenco veniva automaticamente prodotto dal programma di contabilità. Per quel che mi riguarda, io mi prendo quell’elenco, estrapolo i totali superiori a 25.000 € e dichiaro quelli. Poi se è sbagliato, discuteremo: però fare tutti quei distinguo, in caso di un numero di fatture superiore a 400, mi pare cosa fuori di testa (alla faccia della semplificazione)…

  153. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 30-11-2011 alle ore 16:27

    Laura Tessaro:
    Non per essere dentone (Alberto Sordi in un film) ma riguardando per curiosità le istruzioni al vecchio elenco clienti 2006 e 2007, vedo che era chiaro che “per l’individuzione dei dati da trasmettere, dovrà farsi riferimento alla data del documento e non alla data di contabilizzazione” quindi i tuoi vecchi elenchi da come ne parli erano sbagliati per impostazione.
    Tanto li hanno soppressi. Comunque, sui nuovi anche tu stai trattando tutti come soggetti a contratto annuale accorpando magari tutte le fatture per soggetto, o no? Quindi anche tu hai fatto un distinguo/forzatura rispetto alla normativa…
    Ma io sono l’unico che ha già provato a dare in pasto l’elenco al software di controllo?

  154. Ernesta scrive:
    Scritto il 30-11-2011 alle ore 18:58

    Per Matteo Massi,
    mi scusi Matteo, ma non era chiaro, come indicato nella circolare n. 24/e, che solo per il 2010 si guardava la singola fattura superiore ai 25000,00? Ma perchè allora nella risposta n. 144 che risponde a sua volta alla n.143 si dice che debbo sommare le singole di 3000,00 e procedere alla comunicazione?. Capisco per il 2011, ma per il 2010…
    credo di uscire pazza!!

  155. DINI Anna scrive:
    Scritto il 1-12-2011 alle ore 10:26

    Nessuno sa darmi indicazione in merito al quesito 146? Grazie

  156. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 1-12-2011 alle ore 11:17

    Ernesta:
    se l’operazione e’ singola si guarda alla soglia della fattura (25.000 nel 2010 si, 3.000 nel 2011 si) ma se la fattura e’ relativa da un contratto che ha un valore complessivo superiore a 25.000 (o 3.000 nel 2011) allora la singola fattura che vi fa riferimento non puo’ essere considerata individualmente ma aggregata alle altre fatture.
    Agregata significa sommata, e solo se la somma per contratto e’ inferiore a 25.000 (o 3.000 nel 2011) si esclude dall’elenco. Forse occorre riprecisare che il contratto di agenzia (di cui si parlava nelle risp. 143 e 144) e’ ritenuto pacificamente uno dei contratti a corrispettivi periodici (o frazionato) per i quali e’ prevista l’aggregazione delle fatture come la locazione ecc. mentre e’ normalmente considerata autonoma la compravendita.

  157. rossicristoforo scrive:
    Scritto il 1-12-2011 alle ore 15:16

    Per il Sig. Massi

    Come era prevedibile Sig. Massi stanno postando nel blog persone che solo adesso affrontano il
    problema della comunicazione vedere domanda n. 157
    Sig.ra Laura Tessaro che ha in mente di procedere con un sistema fuori da qualsiasi regola, regole per le quali ci stiamo scervellando da settimane.
    Questo fatto La costringerà a ripetere (se vuole) concetti che sembravano scontate fino al 31/12 p.v. Ne vale la pena?

    Cordiali saluti Rossi Cristoforo.
    P.S.
    Ritornando all’esempio n. 154 mi permetto di dissentire con la Sua teoria, perché la fattura datata 2010 registrata nel 2013 essendo “frazionata” e non corrispettivo periodico, ci sta perfetta in quell’elenco proprio in virtù del fatto che le fatture per acquisti frazionati, considerate per competenza, non è detto che si esauriscano con le emissioni dell’intero anno successivo con la conseguenza che si possono registrate solo per “data registrazione” = data operazione.
    Di nuovo cordiali saluti. Rossi Cristoforo

  158. Gennaro scrive:
    Scritto il 1-12-2011 alle ore 17:57

    Buonasera Dott. Veneruso, vorrei sottoporre alla sua attenzione i preventivi di un medico dentista o di un centro odontoiatrico (accettati dai pazienti). Sono considerati contratti e quindi come tali sono da comunicare all’agenzia delle entrate se di importo complessivo pari o superiore a 3000,00 Euro?

    Grazie
    G.

  159. elisabetta c scrive:
    Scritto il 2-12-2011 alle ore 11:45

    Buongiorno,qualcuno sa darmi delucidazioni su come comportarmi nel caso di negozi affiliati .Per intenderci e’ il caso di minimarket che acquistano i loro prodotti nella stragrande maggioranza da una nota marca di distribuzione.In questo caso rileva il totale degli acquisti effettuati nel 2010 che ovviamente superano di gran lunga la soglia dei 25.000?Grazie a chiunque avra’ la pazienza di rispondere.

  160. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 2-12-2011 alle ore 12:57

    Per elisabetta c:
    Se nell’affiliazione l’acquisto e’ contrattualizzato e su base annuale o semestrale ecc. allora le singole fatture di compravendita diventano un unico contratto periodico o frazionato, quindi occorre considerare tutto il fatturato annuo.
    Una interpretazione sui contratti collegati estensiva, e’ contenuta sulle risposte del fisco alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA pubblicate il 24.10.2011, alla Domanda 3 sui consorzi. Ma non so se puo’ essere pertinente o meno. Il link:
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52

  161. ELISA scrive:
    Scritto il 2-12-2011 alle ore 16:08

    Salve a tutti
    chiedo: dallo spesometro sono escluse le comunicazioni di compravendita di immobili.
    Di conseguenza posso escludere anche le varie fatture di acconto o stato avanzamento lavori fatturate annualmente che vanno poi detratte dal saldo quando si va dal notaio?

  162. elisabetta c scrive:
    Scritto il 2-12-2011 alle ore 16:55

    Grazie mille matteo

  163. mara scrive:
    Scritto il 2-12-2011 alle ore 20:42

    Prestazione professionale a studio associato. Si emette una fattura ogni mese conteggiando le ore lavorate, quindi l’importo è sempre diverso. Il totale annuo supera 25.000. Non esiste contratto.
    Si devono elencare tutte le fatture? Grazie e complimenti per le risposte esaurienti

  164. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 2-12-2011 alle ore 21:41

    Per Gennaro:
    ovviamente si!. I preventivi, tra l’altro, accettati dal cliente sono, comunque, dei contratti, alla stregua di ordini e conferme d’ordine. Pertanto, qualora l’importo concordato per i lavori e/o le prestazioni sanitarie sia pari o superiore al limite prescritto, scatta l’obbligo di comunicazione, ancorché detto importo sia fatturato in più riprese.

  165. PAOLO scrive:
    Scritto il 4-12-2011 alle ore 22:28

    scusate, 2 quesiti
    1- vorrei chiarimenti ed esempi su contratti collegati.
    2- appalto impianto tot. 30.000. acconto euro 1.000 nel 2010 saldo euro 29.000 nel 2011. va comunicato? e con che codici?
    grazie

  166. Stefania scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 10:44

    Grazie mille per le risposte

  167. Roberta scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 10:45

    Buongiorno,
    nella nostra attività normalmente i clienti nell’anno emettono una moltitudine di ordini a seconda dei loro fabbisogni.
    Per esempio il cliente Pippo nel 2011 ha emesso i seguenti ordini (ogni ordine contiene una moltitudine di materiali diversi)

    ord 1 di euro 2.000,00 +iva
    ord 2 di euro 3.500,00 +iva
    ord 3 di euro 500,00 +iva
    ord 4 di euro 2.500,00+iva
    ord 5 di euro 3.100,00+iva

    e sono state fatte le seguenti fatture differite:

    fatt 1 tot fattura di euro 2.500,00+ Iva ( ord 1 per euro 100,00 ord 2 per euro 2400,00)
    fatt 2 tot fattura di euro 1.600,00 +iva( ord. 1 per euro 500,00 ord 2 per euro 1100,00)
    fatt 3 tot fattura di euro 3.000 +iva( ord 3 per euro 500 ord 2 per euro 2500,00)
    fatt 4 tot fattura di euro 2.900,00+iva ( ord 5 per euro 2900,00 l’ordine 5 viene saldato con qs fornitura)

    quale o quali fatture devo esporre nell’elenco clienti e fornitori?
    Posso presentare solo le fatture che superano i 3000 euro o viceversa posso presentare tutti i clienti e le relative fatture che hanno un fatturato annuo superiore ai 3000 euro?

    grazie
    R.

  168. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 11:31

    per ELISA:
    Io ci andrei cauto, nel non trasmettere le fatture di acconto. Il notaio infatti trasmette solo la fattura complessiva di vendita, inoltre non e’ detto che l’atto notarile avvenga nello stesso esercizio in cui ci sono le altre fatturazioni.
    Personalemente io le invierei.

  169. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 11:33

    per Mara:
    il contratto esiste perche’ le ore vengono sicuramente remunerate un tot. all’ora, magari si tratta di contratto orale. Quindi si deve trasmettere il totale annuo.

  170. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 11:38

    Paolo:
    1. un contratto collegato puo’ essere la vendita di un impianto per 24.000 euro e il montaggio dell’impianto fatto dallo stesso soggetto o da un’altro per Euro 2.000. Ecco superati i 25.000.
    Oppure si pensi ad un appalto diviso tra piu’ soggetti. E cosi’ via.
    2. I 1000 dell’accconto sono Tipo pagamento frazionato=codice 2, lo comunichi nel 2010 (il tracciato/controllo/software l’accetta). Nell’elenco 2011 invii i 29.000 sempre con tipo=2. Tutto qui.

  171. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 11:41

    Per Roberta:
    Nelle compravendite spot, si trasmettono nell’elenco 2011 le fatture maggiori di 3.000.
    Secondo me, invece, se esiste un contratto di fornitura scritto o orale, che differenzia quel cliente da un cliente occasionale, occorre lavorare sul fatturato netto annuale con quel soggetto accorpando tutte le fatture e n/c emesse nei suoi confronti.
    Per Cristoforo, si sono svegliati tutti oggi…

  172. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 11:51

    Precisazione per Roberta:

    Se non li consideri tutti ordini parte di un unico contratto annuale, in assenza di altre specifiche, gli ordini 2 e 5 rappresentano contratti>3.000 che sicuramente devono essere trasmessi, depurando le fatture con cui vengono attuati, se possibile, dell’imponibile di altri ordini finiti promiscuamente in esse.

    P.S. Nella risposta a Paolo un’altro era da intendere un altro, nella foga m’e’ partito l’apostrofo.

  173. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 11:54

    Per chi vuole fare esperimenti: e’ or ora uscita la nuova versione 1.0.2 del modulo di controllo delle comunicazioni ex art. 21 DL 78/2010 (Spesometro)
    al link:ftp://ftp.finanze.it/pub/mod2011/SPE00102.exe

  174. Gennaro scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 12:46

    Grazie mille per la risposta.
    Voloevo chiedere un’altra cosa, ma per la comunicazione con soglia 3000€ per la fatturazione e preventivi superiori a tale soglia effettuati a privati si considerano dal 01/07/2011?
    esempio:
    1) preventivo accettato il 01/02/2011 di € 5000
    fattura di acconto 01/02/2011 € 1000
    fattura di acconto 01/06/2011 € 2000
    il saldo nel 2012
    DEVO COMUNICARLO?
    2) preventivo accettato nel 2010 di € 5000
    fattura di saldo 01/01/2011 € 1000
    DEVO COMUNICARLO?
    2) preventivo accettato nel 2010 di € 5000
    fattura di saldo 01/07/2011 € 1000
    DEVO COMUNICARLO?
    grazie
    G.

  175. Lorena scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 15:42

    I curatori fallimentari sono soggetti all’obbligo per conto “della società fallita.” (24/E 30/05/11 punto 2.1)
    E se il fallito non è una società?
    E ancora: i curatori sono soggetti solo per le operazioni della procedura, o anche per il periodo 1/1-data di fallimento?
    (Non sentite anche voi un leggero scoramento?)

  176. Cristina scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 18:20

    CONFERIMENTI A COOPERATIVE:
    Conferisco il mio prodotto a una cooperativa della quale sono socio, quest’ultima lo tiene in deposito. In data 05/11/2011 vendo una parte del mio prodotto per 1.000 Euro, in data 20/12/2011 vendo un’altra parte del mio prodotto per Euro 2.300. Devo considerarli come contratti collegati visto che comunque ho a monte un “contratto di deposito” e dunque includerli nella comunicazione o visto che sono due vendite separate non le includo nella comunicazione in quanto sono vendite separate e ciascuna inferiore al limite?

  177. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 22:03

    Per Roberta:
    nel caso dell’esempio, devono essere segnalate le fatture relative agli ordini che raggiungono la soglia minima. In merito all’importo da segnalare, si ritiene altresì che debba essere indicato l’intero importo riportato in fattura.

    Quanto sopra sulla scorta di un’interpretazione analogica della risposta n. 17) formulata all’Agenzia delle Entrate in data 11.10.2011, in risposta al quesito posto dalle Associazioni di categorie.

    In particolare, nel quesito, si chiede, in sintesi, la corretta rappresentazione nella comunicazione, nel caso di fattura riepilogativa di più operazioni anche tra loro diverse (cessioni e prestazioni “non accessorie” tra loro), laddove solo i “servizi” siano superiori alla soglia prescritta. Per il caso di specie, è stato precisato che la fattura deve essere comunicata con riferimento al TOTALE e avrà la tipologia dell’operazione prevalente.

  178. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 22:12

    Per Gennaro:

    con la risposta n. 19) dell’11.10.2011 dell’Agenzia delle Entrate al quesito pervenuto dalle Associazioni di categoria, è stato precisato che le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 non devono essere prese in considerazione, proprio perché l’obbligo in argomento decorre dalla data del 1° luglio 2011.

  179. Gennaro scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 22:21

    Scusami ma quindi per le fatture riferite ai preventivi verso privati effettuati prima del 1/7/2011 vengono considerate singole fatture?

  180. Gennaro scrive:
    Scritto il 5-12-2011 alle ore 22:23

    Scusami ma quindi per le fatture riferite a preventivi verso privati effettuati prima del 1/7/2011 vengono considerate singole fatture?

  181. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 6-12-2011 alle ore 09:07

    Cristina:
    se il conto deposito sottintende ad un contratto estimatorio (conto vendita o conto visione) la fatturazione e’ di singole vendite scollegate tra di loro.

  182. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 6-12-2011 alle ore 10:57

    Mea culpa!
    Lo spesometro e’ effettivamente per “data registrazione documento” e non per “data documento”.
    Ho trovato una Circolare Ministeriale che mi era sfuggita, la n.28 del 21/06/2011 (non citata nella prassi dello spesometro neanche dall’Agenzia delle Entrate) che nella risposta 2.1 afferma ”si ritiene che nel campo data dell’operazione del tracciato record vada indicata la data di registrazione dell’operazione e, solo in assenza dell’obbligo di registrazione, la data dell’art. 6 del D.P.R.633/72 (data documento)” quindi anche se non condivido la risposta del ministero mi devo adeguare. La Circolare si riferisce ad un campo del tracciato record che, diversamente da altri, non e’ mai stato oggetto di modifiche fin dalla sua origine nel dicembre 2010, quindi e’ valida ad oggi.
    Rimango dell’idea che con tale criterio di estrazione non si possa rispettare il concetto di contratto=competenza ma pazienza.
    Chiedo scusa a tutti, soprattutto ad Antonio Veneruso e Cristoforo Rossi, che hanno sopportato a lungo le mie tesi, per l’abbaglio.

  183. Antonella scrive:
    Scritto il 6-12-2011 alle ore 16:11

    questo quindi manderebbe all’aria il concetto di competenza di pagamenti o incassi periodici, definendo la registrazione come data di riferimento? sempre il solito esempio degli agenti di commercio:fatture registrate da gennaio a dicembre 2011 e non più considerate per competenza. Mi sbaglio o ho interpretato bene?

  184. Antonella scrive:
    Scritto il 6-12-2011 alle ore 16:12

    scusate indendevo dire 2010

  185. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 6-12-2011 alle ore 16:22

    Per Antonella:
    il concetto di registrato complica l’invio ma non cambia il concetto di contratto. Nel senso che comunico il registrato nell’anno 2010 ma se ho, nell’ambito di un contratto, una fattura fornitori dicembre 2010 registrata nel 2011 la comunico nel 2011 come operazione frazionata (come se fosse il saldo del 2010). Chiaramente la mia preoccupazione di comunicare lo stesso imponibile del mio fornitore, va a farsi benedire…

  186. Stefano S. scrive:
    Scritto il 6-12-2011 alle ore 17:37

    Per Gennaro:
    a partire dal 01/07/2011 vale solo per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emettere fattura (scontrini e ricevute fiscali). Fatture emesse verso privati prima del 01/07/2011 sono da comunicare (ammesso che superino il solito importo limite).

  187. Lorena scrive:
    Scritto il 7-12-2011 alle ore 09:20

    Perdono, sul quesito 175 (fallimenti) non ci sono idee? Specie per quanto riguarda i periodi ante data fallimento. Grazie!

  188. Lorena scrive:
    Scritto il 7-12-2011 alle ore 12:27

    I dubbi si sprecano sempre più man mano che si arriva alla fine del barile.
    Per esempio:
    1)il giornalaio/cartolaio, che riceve settimanalmente l’estratto conto dei giornali dal distributore, dovrà comunicare il totale annuo di questi acquisti?
    2)il tabacchino, che vende anche giocattoli e opera anche con Lottomatica, dovrà comunicare il totale annuale degli aggi art.10 da essa ricevuti, o rientriamo in una fattispecie di operazioni già comunicate come l’Enel?
    3) chi ha effettuato operazioni con operatori black list nei primi 6 mesi del 2010 e quindi non ha presentato la comunicazione, rientra comunque nell’esonero di cui al punto 3.4 della circ. 24/E del 30/5/11?
    Grazie a tutti.
    Penso che, sull’argomento, questa sia una tra le arene di confronto più utili di tutto il web.

  189. CLAUDIO scrive:
    Scritto il 7-12-2011 alle ore 13:05

    VORREI CAPIRE SE PER QUANTO RIGUARDA L’ANNO 2010 SI DEVONO CONSIDERARE GLI IMPORTI DELLE SINGOLE FATTURE (<25000) OPPURE VA CONSIDERATO L'IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO (LOCAZIONE)COLLEGATO. UN FUNZIONARIO LOCALE DELL'ADE INTERPELLATO IN MERITO HA PRECISATO CHE LA CIRC. 24E E' CHIARA NEL SENSO CHE BISOGNA FARE RIFERIMENTO ALL'IMPORTO DELLA SINGOLA FATTURA A PRESCINDERE DAGLI EVENTUALI CONTRATTI COLLEGATI.
    CHE NE PENSATE?

  190. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 7-12-2011 alle ore 13:49

    Lorena:
    1) Se sono soggetti ad iva direi di si.
    2) non mi risulta che siano contratti inclusi nel DPR 605/73 (assicurazioni, Enel, acqua, gas). Inoltre se per le operazioni con SNAI hanno previsto lo spesometro (vedi risposta alle categorie n.7) allora presumo valga anche con Lottomatica.
    3) Per queste giuste casistiche, a cui aggiungo personalmente le intracomunitarie che non vanno nell’intra (esempio esenti art. 10 intracomunitarie), attendo risposta dal Sole24Ore.

    Circa il quesito n.175) io non conosco il funzionamento di un fallimento, cioe’ se cambia la piva o meno. Comunque il Provvedimento 22.12.2010, per la parte ancora vigente, prevede:
    “Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive,
    avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le
    seguenti ipotesi:
    – nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della
    trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la
    comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
    – nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la
    comunicazione deve essere presentata dallo stesso” quindi fai tu.

  191. Lorena scrive:
    Scritto il 7-12-2011 alle ore 15:12

    Grazie, Matteo Massi!
    Beh, vedo che sono condivisi i miei “timori”: le casistiche che ho segnalato sarebbero soggette.

    Il fallimento, in realtà, non estingue il soggetto fallito. Questo è e resta un bel problema. Secondo Franco Ricca di ItaliaOggiSette, andrebbero comunicate da parte del curatore solo le operazioni della procedura, cioè quelle registrate o poste in essere dallo stesso curatore.
    Non sarebbe la prima volta che l’Ade interpreta estensivamente a scapito del Curatore leggi che non istituiscono affatto obblighi nei suoi confronti.

  192. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 7-12-2011 alle ore 15:46

    Lorena:
    comunque io ho avuto due liquidazioni societarie e anche qui mi sembra che sia il 770 che l’iva siano state comprensive sia del periodo precedente che successivo alla liquidazione se questa era infrannuale, mentre sia il bilancio cee che il 760 sono stati spezzati in due documenti. Quindi tornando allo spesometro il curatore probabilmente deve farsi carico di comunicare anche le operazioni ante fallimento se questo e’ infrannuale. Ritengo si tratti di un aggravio che fa parte dell’assunzione di tale incarico.

  193. Roberta scrive:
    Scritto il 7-12-2011 alle ore 16:58

    Per me è praticamente impossibile risalire agli ordini originali dei clienti quindi dovrò comunicare per il 2010
    – o tutti i clienti con un fatturato superiore a 25 mila euro (ed in qs caso mi chiedevo se posso compilare una unica riga di tracciato recod con la data dell’ultima operazione e non le singole fatture)
    – o solo le fatture superiori a 25 mila euro.

    grazie mille

  194. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 7-12-2011 alle ore 17:30

    Roberta:
    concordo con la prima soluzione, con rigo unico riepilogativo (detratti i resi che altrimenti non sai dove cacciare) e data= data di registrazione dell’ultimo documento registrato nel 2010.

  195. Lorena scrive:
    Scritto il 7-12-2011 alle ore 20:49

    Rileggendo per l’ennesima volta le varie normative, circolari ecc, mi sono resa conto che, per il 2010, non è necessario comunicare aggi Lottomatica o estratti conto dei distributori di giornali. Infatti, lo stesso provvedimento e poi la circolare di maggio hanno specificato che, per il 2010, si dovevano comunicare solo le operazioni per le quali viene emessa fattura. Le due fattispecie di cui sopra non sono fatturate, quindi per il 2010 non si dichiarano!
    Per il 2011, nulla cambiando in corsa, sarà ovviamente diverso.

  196. Enza scrive:
    Scritto il 9-12-2011 alle ore 13:18

    Ho bisogno di alcune delucidazioni in merito all’aggancio di note di credito a fatture emesse da un fornitore con cui si è stipulato un contratto di franchising. Ho le seguenti casistiche:
    – nota di credito anno 2010, che storna in parte fatture anno 2009 ed in parte fatture anno 2010;
    – nota di credito anno 2010, che storna più fatture anno 2010;
    – nota di credito anno 2011, che storna in parte fatture anno 2010 ed in parte fatture anno 2011.
    Ringrazio anticipatamente.

  197. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 12-12-2011 alle ore 11:45

    Enza:
    Premesso che sulle n/c c’e’ molta confusione e probabilmente ci saranno chiarimenti del fisco, io ti dico come ho fatto:
    – nota di credito anno 2010, che storna in parte fatture anno 2009 ed in parte fatture anno 2010;PRUDENZIALMENTE ESCLUSA TUTTA DALL’ELENCO 2010
    – nota di credito anno 2010, che storna più fatture anno 2010; INCLUSA, SENZA RIFERIMENTO AL NUMERO FATTURA E CON DATA DI RIFERIMENTO 31.12.2010.

    – nota di credito anno 2011, che storna in parte fatture anno 2010 ed in parte fatture anno 2011. NELL’ELENCO 2010, NON NE TENGO CONTO, IN QUANTO ANCHE IL FISCO LASCIA LA POSSIBILITA’ DI FARLO O MENO. NELL’ENCO 2011 PROBABILMENTE LA SCARTO.
    IL MIO RAGIONAMENTO PARTE DALLA CIRCOSTANZA CHE NELLE MIE AZIENDE HO SEMPRE NOTE DI VARIAZIONE CHE DECURTANO LE VECCHIE FATTURE, CIOE’ RESI E NON NOTE DI VARIAZIONE CHE INCREMENTANO L’OPERAZIONE PRECEDENTE. IN TALE ULTIMO CASO VANNO GESTITE UNA PER UNA E COMUNICATE ANCHE NEL 2011 QUELLE CHE SI RIFERISCONO AL 2010.

  198. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 12-12-2011 alle ore 12:11

    Per CLAUDIO:
    e’ proprio la CIRC. 24E 2011 che chiarisce come si debba far riferimento al contratto per comunicare anche fatture inferiori a 25.000 se fanno parte di un contratto superiore a 25.000.
    Pertanto locazione mensile 2500 euro per 12 mesi vale 30.000 da comunicare come contratto: o per il totale di 30.000 in un unico rigo riepilogativo Tipo Pagamento=3 corrispettivi periodici e data registrazione dell’ultima, oppure puoi comunicarlo in analitico con 12 righi fattura sempre con Tipo pagamento di ciascuna=3 e dodici date di registrazione.

    In argomento: e’ uscito il nuovo software di
    controllo Entratel 1.0.3 in cui e’ stato eliminato il limite dei 25.000 che scattava per le operazioni spot, cioe’ tipo pagamento=non frazionato. Questo significa che rispetto a prima, ora e’ possibile trasmettere singoli righi fattura anche se inferiori a 25.000 E NON LEGATI DA UN CONTRATTO FRAZIONATO O PERIODICO ma non significa che sia modificata la normativa che resta (PER ORA) quella che prevede l’esistenza di un contratto per inviare importi singoli inferiori a 25.000.

  199. alessandroz scrive:
    Scritto il 12-12-2011 alle ore 15:18

    Per Lorena.
    “…Rileggendo per l’ennesima volta le varie normative, circolari ecc, mi sono resa conto che, per il 2010, non è necessario comunicare aggi Lottomatica o estratti conto dei distributori di giornali…”

    A mio avviso gli estratti conto dei giornali rientrano nell’art. 74 (regime monofasico) e sono fuori dal campo dell’IVA così come aggi tabacchi e i sali.

    Per tutti.
    Il sole 24ore del 10/12 dice che “in presenza di forniture con ordini distinti e autonomi (senza contratti specifici) che però si basano su listini preconcordati a inizio anno o se a fine anno ti fanno sconti al ragg. del fatturato, dichiarare le fatture integralmente laddove il fatturato superi la soglia in caso di forniture ripetute. Questo metodo NON DOVREBBE ESSERE SANZIONATO anche se il fisco ritenesse non esistere alcuna relazione contrattuale tra le fatture. In pratica meglio in più…

    Ciò avvalora la tesi che tutti pensano, ma nessuno vuol dire apertamente che, questo elenco più che semplificare, “complica” ed è stato pensato in modo “arruffato” (non posso usare altri aggettivi per rispetto al blogger e a tutti voi)

  200. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 12-12-2011 alle ore 15:58

    per Alessandroz:
    Il Sole del 12/10 (il dr.Luca Gaiani, persona seria e disponibile) arriva ad ipotizzare anche altro, circa le note di credito.
    Appurato -come sostengo io da tempo- che nei tipo record 4 e 5 non si possono inserire le note di variazione relative al 2010, se si e’ nell’impossibilità di risalire e quindi decurtare esattamente il rigo fattura a cui la nota fa riferimento, oppure come succede a me di avere una singola nota di variazione che da sola supera il valore di una singola fattura, si puo':
    – o sperare che il ministero corregga le istruzioni consentendo di inserire le note di variazione relative al 2010 nel tipo record 4 e 5 (che per le istruzioni sono righi da compilare riferendosi ad anni già presentati)
    – oppure inviare i righi lordi del fatturato cioe’ senza decurtare le note di variazione.
    Estrema ratio….

  201. Giuseppina scrive:
    Scritto il 12-12-2011 alle ore 19:36

    Ho seguito la “discussione”, ma un dubbio a me rimane ancora e vi pongo il quesito.

    Ristorante acquista da diverse catene alimentari con fatture da € 10,00 a fatture con importi elevati che arrivano nel corso del periodo a superare le € 25.000,00 (considero comunque un contratto anche se non scritto perchè gli acquisti si ripetono nei 12 mesi), e nel corso del periodo diversi prodotti vengono resi perchè non conformi o non ordinati, tutto ciò premesso questa è la mia domanda:

    devo compilare il modello indicando ogni singola fattura oppure posso indicarne solo i totali con la data dell’ultima fattura registrata? Mi pongo questo problema perchè altrimenti dovrei andare in ogni nota di credito e capire a quale fattura si riferisce considerato che in una nota di credito ci possono essere riferimenti a più resi.

    Grazie per la risposta

  202. Stefano S. scrive:
    Scritto il 13-12-2011 alle ore 11:13

    Desidero sottoporre il seguente quesito:
    una fattura di acquisto con reverse charge (tipicamente nel settore dell’edilizia o nel commercio di componenti elettronici) in contabilità deve essere annotata sia nel registro degli acquisti (con Iva al 21%) che nel registro delle vendite (con Iva al 21%).
    La mia interpretazione è che questa sia comunicata (se supera la soglia) una volta sola come acquisto e/o prestazione ricevuta e che il campo “Imposta” sia avvalorato a zero.
    Vi sembra corretta come interpretazione? Grazie.

  203. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 13-12-2011 alle ore 16:01

    Per Giuseppina:
    la circolare 24/2011 punto 3.2. prevede la possibilità di indicarne solo il totale (per Cliente o per Fornitore)delle operazioni, che si riferiscono ad un contratto anche orale tipo pagamento frazionato o a corrispettivi periodici.
    La data deve essere pari alla data di registrazione dell’ultimo documento relativo al soggetto, il tutto al netto delle note di variazione -aggiungo io- verso quel soggetto.
    Quindi cio’ risolve i problemi noti di attribuzione e collegamento delle n/c alle fatture. Se

  204. roberta scrive:
    Scritto il 13-12-2011 alle ore 16:30

    LE FATTURE PER CONTRATTI LEASING MACCHINARI E IMMOBILI CHE SUPERANO IN GLOBALE I 25.000€ SONO DA COMUNICARE??LE ISTRUZIONI DICONO CHE NON VANNO INDICATE LE OPERAZIONE GIA’ SOGGETTE A CONTROLLI ESEMPIO FATTURE ENERGIA ELETTRICA..ANCHE I LEASING SE NON SBAGLIO SONO SOGGETTI A CONTROLLO?? COSA SI DEVE FARE?

  205. Antonella scrive:
    Scritto il 13-12-2011 alle ore 17:03

    Non mi risulta che i leasing siano sotto controllo, sono contratti periodici o frazionati che vanno assolutamente comunicati

  206. Lorena scrive:
    Scritto il 13-12-2011 alle ore 17:26

    Mi risulta che questi contratti debbano essere comunicati dalle società di leasing entro il 31 gennaio (?) e che le operazioni ivi indicate non debbano andare nello spesometro… o almeno così si era detto. Anzi, c’era in ballo proprio il problema di questa nuova comunicazione, estesa anche alle società di capitali che fanno nolo, e poi forse anche a società di persone o ditte individuali. Non si capisce più nulla, ma in realtà questo tipo d’esenzione c’era.
    Si potrebbe magari aprire una discussione anche su quello? (piccolo suggerimento sottovoce…)

  207. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 13-12-2011 alle ore 17:53

    Lorena:
    Il problema e’ capire esattamente quali sono le operazioni che come recita la circolare 24/2011 ” hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria”. Non esiste chiaramente un elenco. E’ vero che il 31.1.2012 deve essere presentata la comunicazione delle operazioni di leasing (e noleggio) e che destinataria e’ l’Anagrafe Tributaria. Avendole entrambe (spesometro e comunicazione dei noleggi) nel dubbio le comunicherò due volte. Tanto questo e’ il festival del “nel troppo ci sta il poco”.

  208. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 13-12-2011 alle ore 18:01

    Stefano S.
    Io non ce l’ho. Lo comunicherei come acquisto e con iva (a credito) piena. Cioe’ e’ come un’autofattura art.17 per acquisti di servizi extracee non black list. Considero solo la parte che nella dichiarazione iva metterei nel quadro VF e non la parte che metto nel VJ esclusivamente per quadratura. O sbaglio?

  209. massimo d scrive:
    Scritto il 13-12-2011 alle ore 19:53

    Un impianto distributore di carburanti, acquista dal fornitore principale il carburante per un totale di circa 2.500.000,00, con fatture sia inferiori ai 25.000,00 (la maggioranza e parlo di circa 80 fatture e 20 note di credito) sia con importi superiori ai 25,000 euro (circa 20fatture); come ci si dovrebbe comportare?
    Dovremmo essere nel caso di “forniture ripetute” senza un accordo o contratto specifico, anche se il gestore dell’impianto ha l’obbligo di acquistare solo da quel fornitore (concessionario dell’impianto), ma senza una quantità prestabilita.
    IPOTESI 1) INDICO SOLO LE FATTURE SUPERIORI AI 25,000 EURO AL NETTO DELLE EVENTUALI N/C
    IPOTESI 2) INDICO TUTTE LE FATTURE SINGOLARMENTE
    IPOTESI 3) INDICO IL SALDO TOTALE DELLE OPERAZIONI (UNDER E OVER 25,000) IN UNA UNICA RIGA.
    Grz delle risposte.

  210. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 13-12-2011 alle ore 23:22

    Per Stefano (202)

    concordo con Matteo Massi.

    Anche a mio parere, la fattura di acquisto in argomento deve essere indicata, qualora l’importo imponibile superi la soglia, (una volta sola) tra gli acquisti riportando anche la relativa IVA, ancorché derivante da reverse charge.

  211. alessandroz scrive:
    Scritto il 14-12-2011 alle ore 09:26

    Per Matteo Massi
    Io ho messo una nota di variazione senza nr. di riferimento ma con data rif. 31/12/2010 nel mio programma. Ho creato il file e fatto fare il controllo Entratel. La comunicazione mi ha dato esito positivo e nessun errore.
    Per gli “auspici” concordo, ma…glisso, visto che siamo in italia.

  212. massimo d scrive:
    Scritto il 14-12-2011 alle ore 09:29

    Problema over 3000: Impianto distribuzione carburante.
    Si acquista il carburante esclusivamente da un fornitore (il concessionario dell’impianto) con il quale nel 2010 sono stai effettuati acquisti per un totale di € 2.500.000,00 circa. (esiste solo l’obbligo di acquistare dal concessionario, ma nessun obbligo per la quantità da acquistare). La maggior parte delle fatture (circa 80) sono sotto la soglia dei 25.000 euro, una quindicina sono over 25.000. Si hanno inoltre una ventina di note di credito. Come comportarsi???
    IPOTESI 1) Indicare nella comunicazione solo le operazioni over 25000 al netto delle note di cr.
    IPOTESI 2) Indicare nella comunicazione tutte le operazioni UNDER e OVER 25000
    IPOTESI 3) Indicare nella comunicazione in un solo rigo il saldo di tutte le operazioni (Fatture e note di credito)
    Chiedo aiuto grazie.

  213. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 14-12-2011 alle ore 09:40

    Alessandroz:
    Ora che tutti lo stanno predisponendo possiamo entrare piu’ nel dettaglio tecnico dello spesometro.
    Se lo apri (e’ pur sempre un file di testo con notepad va bene) dovresti vedere che le note di variazione le tipizza con numero record 4, il primo carattere della riga, mentre le operazioni con piva residenti con tipo record 2.
    Se la nota di credito e’ tipo record 4 già non va bene perche nel 4 e 5 (note di variazione verso non residenti) potresti inserire solo n/c relative ad anni precedentemente comunicati, quindi nel 2010 i due righi non dovrebbero essere compilati, e nel 2011 solo per riferirsi al 2010 e comunque mai per rettifiche le operazioni dell’anno in corso; quindi la n/c andrebbe decurtata direttamente nel tipo record 2 a cui fa riferimento (record della fattura).

  214. Stefano S. scrive:
    Scritto il 14-12-2011 alle ore 11:14

    Matteo Massi (208) e Antonio Veneruso (209): grazie per la risposta.

  215. monica scrive:
    Scritto il 14-12-2011 alle ore 12:04

    buongiorno,
    secondo voi vanno indicati i documenti della vendita ad ENEL dell’energia elettrica? (es. impianto fotovoltaico)
    Grazie mille
    Monica

  216. roberta scrive:
    Scritto il 14-12-2011 alle ore 14:19

    protrei avere un chiarimento su quando si usaper modalità di pagamento il codice 3 corrispettivi periodici. grazie

  217. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 14-12-2011 alle ore 14:25

    per Roberta:
    locazioni, affitti, leasing, interessi su finanziamenti, manutenzioni periodiche, noleggi periodici, consulenze periodiche (paghe, contabilità) ecc.

  218. roberta scrive:
    Scritto il 14-12-2011 alle ore 14:58

    una fattura di dicembre 2009 registrata a gennaio 2010 va inserita nella comunicazione? e rietra come plafond per il superamento dei 25000 totali anche se dell’anno 2009 in cui non era in vigore la normativa? grazie

  219. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 14-12-2011 alle ore 15:09

    Per Roberta,
    le operazioni 2009 non sono soggette a comunicazione, quindi almeno per data documento dovrebbero essere escluse. Questo anche perchè chi le ha fatturate non comunicherà questo dato nel 2010. Due problemi operativi:
    – alcuni software gestionali potrebbero non essere impostati per effettuare tale scarto, quindi occorrerebbe entrare manualmente nelle fatture e “forzare il non invio”
    – sempre software gestionali limitati potrebbero avere difficoltà a verificare il superamento dei 25.000 euro al netto dello scarto dei doc. 2009.
    In ogni caso se si inviano non e’ sicuramente un dramma. Vedo piu’ critica la gestione delle n/c.

  220. Andrea scrive:
    Scritto il 15-12-2011 alle ore 12:42

    Ho un impresa di trasporti che si avvale di imprese terze per i servizi di trasporto e ogni mese riceve fatture dalle stesse di importi diversi a seconda delle commissioni che l’impresa cliente gli propone, in questo caso le fatture ricevute nell’anno vanno considerate come corrispettivi periodici e quindi le devo collegare? Così come se ricevo ogni fine mese una fattura riepilogativa per i carburanti forniti sui miei mezzi di trasporto, di importo diverso ogni volta, devo considerarli corrispettivi periodici oppure singole operazioni?
    Mi permangono forti dubbi in merito a questa situazione.
    Vi faccio un es. x farvi meglio capire:
    Io sono impresa Alfa e ordino ad impresa Beta di svolgere delle consegne per mio conto. A fine mese impresa Beta mi fattura riepilogando i vari ddt, ma ogni volta le commissioni cambiano e i totali fattura sono sempre diversi ogni mese perchè i luogi di destinazione merce sono sempre diversi…in questo caso considero le fatture come corrispettivi periodici collegata a un contratto? o considero le operazioni singolarmente e quindi ogni operazione distinta e non colleagata?
    Grazie.

  221. roberta scrive:
    Scritto il 15-12-2011 alle ore 16:09

    PER UNA DITTA CHE EFFETTUA TRASPORTI MERCI CONTO TERZI SECONDO VOI LE FATTURE EMESSE AI CLIENTI VANNO CONSIDERATE SOMMATE NELL’ANNO PER VERIFICARE LA SOGLIA DEI 25.000,00 O SI POSSONO CONSIDERARE SINGOLARMENTE? IDEM PER QUESTA DITTA PER QUANTO RIGUARDA I RIFORNIMENTI DI GASOLIO PER CISTERNA NON CON SCHEDE CARBURANTE MA TRAMITE FATTURE . GRAZIE ANCHE PER LE RISPOSTE PRECEDENTI

  222. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 15-12-2011 alle ore 16:23

    per Roberta:
    TRASPORTI MERCI CONTO TERZI: dipende se con i clienti c’e’ un contratto per piu’ trasporti o meno. GASOLIO PER CISTERNA TRAMITE FATTURE:Idem, se il contratto per il gasolio e’ per piu’ forniture o meno.

  223. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 15-12-2011 alle ore 16:37

    Per massimo d:
    obbligo di acquistare solo da quel fornitore= contratto (di concessione).
    Soluzione 2) giusta, detraendo le note di variazione direttamente nelle singole fatture a cui fanno riferimento, in ogni rigo Tipo pagamento=frazionato o periodico.
    Anche la soluzione 3) e’ corretta. Fai come ti torna meglio.
    Se però le note di credito non sai dove detrarle, e intendi inserirle nel tipo record=4 allora la soluzione 3) e’ l’unica corretta.

  224. Lorena scrive:
    Scritto il 15-12-2011 alle ore 17:01

    Il mio programma di contabilità mi ha appena consegnato l’aggiornamento con i controlli SOGEI versione 1.0.3.
    Con questa versione integrata nel programma, mi restituisce un responso di formalmente corretto per questa situazione:

    Nota di variazione a credito n. 3 per le vendite (cioè storno di fattura emessa) datata 31/03/10, a storno fattura n. 83 del 16/05/2008.
    Idem un’altra nota credito del 31/3/10, ma riferita ad una fattura emessa 2009.

    Può darsi però che, al momento dell’invio, il ministero mi respinga il modello. Vedremo.

  225. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 15-12-2011 alle ore 17:11

    Per Lorena:
    il controllo 1.0.3. come del resto il precedente, deglutisce qualunque cosa scrivi della sezione note di variazione (tipo record 4, a proposito, le mette li il tuo gestionale?).
    Anche le note di variazione che eccedono la fattura rettificata facendola andare sottozero. Quindi non effettua di fatto alcun controllo sostanziale ma solo formale e tirato via. Anzi, rispetto alla versione precedente e’ stato pure tolto quel controllo formale che prevedeva lo scarto del file se veniva trasmessa una fattura sotto 25.000 euro e Tipo pagamento=non frazionato. Cioe’ ora le operazioni spot sotto 25.000 euro passano comunque anche se non sono legate a contratti. E questo in contrapposizione alla sostanza del tracciato record…

  226. Lorena scrive:
    Scritto il 15-12-2011 alle ore 17:29

    Per Matteo Massi:
    Sì, le note di variazione le mette nel quarto record.
    Mi piacerebbe sapere, dannazione, se potrò andare in ferie tra Natale e Capodanno e tornare giusto in tempo per cominciare a preoccuparmi a gennaio della comunicazione dei noleggi automezzi del 2009 e 2010…

  227. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 15-12-2011 alle ore 17:42

    Lorena,
    pure tu hai i noleggi, (se ti interessa e’ uscito sia il software di compilazione che il controllo) mica avrai anche i beni ai soci?
    Quest’anno non ci si annoia.

  228. Giampiero Sintoni scrive:
    Scritto il 15-12-2011 alle ore 20:25

    Per Matteo Massi

    Quando si danno informazioni, bisogna essere sicuri di quello che si dice, io ho letto bene tutte le circolari ei quesiti fatte alla ADE, e PER IL 2010, risulta chiaramente ( Punto 3.3 circolare n°24 E del 30 maggio 2011) che relativamente per l’ anno 2010 bisogna prendere solo in considerazione importi non inferiori a 25.000 euro in una sola fattura, ripeto una sola fattura emessa o ricevuta.

    Saluti Giampiero

  229. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 16-12-2011 alle ore 08:55

    Per Andrea:
    Contratti periodici significa solo che la fatturazione con la controparte e’ mensile, trimestrale, annuale ecc. cioe’ periodica, non che gli importi fatturati sono sempre gli stessi. Anche in una locazione che prevede un fisso mensile, magari c’e’ la rivalutazione istat e anche il riaddebito al conduttore di spese luce, gas, condominio, se fatturate al proprietario, quindi gli importi mensili non sono gli stessi, eppure si tratta sempre di un contratto periodico, anzi quello periodoco per eccellenza. Comunque, se questo e’ il problema, i contratti su base annuale puoi considerarli “frazionati” tipo pagamento=2 cioe’ collegati ma non in modo assolutamente periodico, l’importante e’ che ci sia un contratto a monte anche orale (esempio tariffa sulla base di un certo numero di consegne o chilometraggio o fatturato ecc.).

  230. Lorena scrive:
    Scritto il 16-12-2011 alle ore 09:00

    Matteo: e certo che ho le comunicazioni dei beni ai soci! Mica vorremo negarci niente, neh?? ;-)

  231. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 16-12-2011 alle ore 16:33

    Per Giampiero Sintoni:
    La sua interpretazione e’ unica nel panorama generale. Comunque per rispetto del lavoro comune di approfondimento e analisi giuridica, il punto 3.3. della CM.24/E non puo’ essere interpretato a sè stante, visto che anche il Provvedimento attuativo del 20/12/2010, che e’ un provvedimento di livello superiore nella gerarchia delle fonti rispetto alla c.m. recita “Per il periodo di imposta 2010 l’importo previsto dai precedenti punti 2.1 e 2.2 e’ elevato ad euro 25.000″ quindi NON la logica dello spesometro 2010 e’ diversa ma solo l’importo della soglia. La logica: piu’ contatti tra loro collegati o periodici o frazionati da sommare per verificare il superamento della soglia, rimane.
    Quindi una frase estrapolata dal contesto puo’ essere ingannevole ma l’interpretazione logico sistematica della norma comporta di leggere l’insieme dei provvedimenti nel complesso e per gerarchia. Anche i software, se le fatture non sono adeguatamente parametrizzate estrapolano dai registri iva solo i doc. che eccedono i 25.000 euro, se poi si usano come chiavi di estrazione i contratti o i fatturati la cosa cambia.

  232. alessandroz scrive:
    Scritto il 16-12-2011 alle ore 16:50

    Per Matteo Massi.
    Il programma compila il TR 4 e il sw 1.03 Entratel non dà problemi in sede di controllo per le NC “non assegnate”. Se faranno “storie” farò ricorso per “incompletezza normativa e poca chiarezza”…

    Ad ogni modo: estratti conto SISAL che contengono anche lotto, superenalotto, scommesse ecc…sono articolo 10 per cui andrebbero comunicati se superano 25000,00 (3000 per il 2011) di Aggi? Vale lo stesso discorso SNAI oppure mi sto sbagliando? Grazie

  233. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 16-12-2011 alle ore 17:00

    per allesandroz,
    il sw controllo 1.0.3 magia tutto anche l’inverosimile, esempio le fatture “non frazionate” minori di 25.000 che il vecchio controllo scartava…
    Comunque, non conosco il regime SISAL o SNAI ma gli esenti art.10, non essendo fuori campo iva, ed incidendo di solito sul pro-rata iva, sono da comunicare.

  234. ROBERTA scrive:
    Scritto il 16-12-2011 alle ore 17:50

    Scusate l’ignoranza, volevo sapere se le aziende ospedaliere, le ulss, rientrano tra quei soggetti esclusi ex art 7. DPR 29.9.73 N.605. Grazie

  235. Andrea scrive:
    Scritto il 16-12-2011 alle ore 23:14

    Voreei sapere come considerereste una fattura a un cliente di un’azienda di trasporti a cui è stato fatto un contratto verbale e la fattura è di circa € 2000. Devo metterla col record 2 operazioni frazionate perché abbinata a un contratto o non rientra nella comunicazione secondo il vostro parere?
    Premetto che nel 2010 c’è solo una fattura di quel cliente magari le altre verranno emesse negli anni successivi se non addirittura mai più.
    Inoltre vorrei sapere se nella comunicazione un’impresa individuale facente parte dei clienti e avendo inserito la sola partita IVA senza codice fiscale perché non pervenuto verrà bloccata dal sistema o passerà senza problemi perché l’importante è la sola partita IVA.
    Grazie

  236. Giampiero Sintoni scrive:
    Scritto il 17-12-2011 alle ore 02:07

    Per Matteo Massi
    Credo che il provvedimento oggetto del decreto legge n° 78 del 31 maggio 2008, avesse come obbiettivo, quello di comunicare alla agenzia delle entrate, le operazione di importo, ” rilevante “, e per importo rilevante il limite inferiore era 3000 euro, e questo era riferito a una operazione rilevante.
    Poi chi ha voluto interpretare, come sempre, ha interpretato, e in questo percorso, ha aggiunto una serie di considerazioni, che se dettate dal buonsenso e dalla ratio della legge ( quella di contrastare la evasione fiscale ), si potevano tradurre in obbligo di comunicare tutte le operazioni che nell’ anno superavano la soglia dei 3000 euro, o ancora meglio chiedere elenco clienti e fornitori.
    Siamo abituati alle richieste assurde e contrastanti dell’ADE, e alle interpretazioni più variegate, che noi poveri e stupidi contribuenti subiamo, e non ci trovo niente di logico nelle interpretazioni.
    Se il direttore dell’ADE poi ci spiega che per l’anno 2010 è esclusa la comunicazione delle operazioni per le quali non ricorre l’ obbligo di fattura, non vedo niente di strano se alza anche l’importo a 25000 euro, e per una sola fattura.
    Comunque oggi ho sentito direttamente l’ ADE presso gli uffici della mia città,e il funzionario prima di rispondermi, ha parlato con il suo superiore, poi mi ha consigliato, non essendone sicuro, di prendere in considerazione le operazioni inferiori ai 25000 euro se riferite ad un contratto, dicendomi che comunque se fosse un errore,(comunicazione di dati non richiesti) non verrei sanzionato. (forse)
    Comunque cercavo solo conferme, ma Matteo, non sono il solo ad interpretare una sola fattura da 25000 euro. (vedi commento 40 e 41 etc. etc )

    Buon lavoro a tutti Giampiero

  237. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 19-12-2011 alle ore 09:57

    Per Andrea:
    -fattura 2.000 isolata=ignorare.
    -Nel tracciato viene chiesto il codice fiscale solo per operazioni con “residenti non titolari di partita iva”. Invece dei titolari di partita iva, il codice fiscale non interessa ne’ deve essere comunicato.

    Per Roberta:
    aziende ospedaliere, ulss, e assimilati non so se rientrano nell’art 7. DPR 29.9.73 N.605, ma sono esentati se rientrano nella nozione di “Stato, regioni, provincie, comuni ed enti di diritto pubblico” tutti esentati.

  238. Antonella scrive:
    Scritto il 19-12-2011 alle ore 12:21

    Buongiorno, altro piccolo dubbio: fatture per un cliente che lavora conto terzi: si tratta di realizzazioni di cataloghi per supermercati o negozi che effettuano campagne promozionali, depliants di offerte per le stesse ditte ma non necessariamente a cadenze periodiche. Di volta in volta viene richiesta la realizzazione di un determinato catalogo per clienti ripetuti nel corso dell’anno. Non esiste un contratto alla fonte che preveda un certo numero di realizzazioni, sono cataloghi che vengono commissionati di volta in volta quindi singoli lavori. Ogni catalogo è inferiore al limite per la comunicazione. Come ci si regola in questo caso? Si considera la stessa tipologia di lavoro (realizzazione cataloghi) oppure la dicitura in fattura (catalogo ditta X – catalogo ditta Y con numero di codice specifico differente per ogni singolo lavoro)? Oppure ancora sono lavori non collegati fra loro e quindi da non sommare? Grazie

  239. Emanuela Brisca scrive:
    Scritto il 19-12-2011 alle ore 12:24

    Vorrei chiedere un paio di informazioni:
    – emetto fatture per lavorazioni facenti parte di un contratto di appalto, quindi le stesse verranno raggruppate… ma i casi in cui queste vengono emesse a cavallo di più anni come devo comportarmi? Per il 2010 raggrupperò solo quelle emesse in quell’anno? E così per il 2011 e gli anni successivi, o devono essere raggruppate anche tra più anni?
    – ricevo fatture per merce impiegata in un cantiere, ma si tratta appunto di fornitura di sola merce per la quale non ho stipulato un contratto di sub appalto (a differenza delle prestazioni professionali per le quali invece esiste contratto e che quindi raggrupperò): per la singola merce non devo raggruppare vero?
    Grazie infinite.

  240. Massimo scrive:
    Scritto il 19-12-2011 alle ore 15:44

    Buonasera,avrei bisogno di chiarimenti sui seguenti casi esempio:

    Relativamente a contratti di cessione con prezzo da determinare:

    1) contratto stipulato nel 2009 con acconto nel 2009 di € 20000 e saldo nel 2010 di € 5700.

    2) contratto stipulato nel 2010 con acconto nel 2010 di € 19500 e saldo nel 2011 di € 2500.

    3) contratto stipulato nel 2011 con acconto nel 2011 di € 2800 e saldo previsto nel 2012.

    Grazie.

  241. Alessandro Melis scrive:
    Scritto il 19-12-2011 alle ore 22:07

    Salve, ancora non mi è chiaro un concetto.
    Un agente di commercio, che nel 2010 ha emesso 2 fatture relative al III e IV trimestre 2009 per circa 10000 euro di imponibile, poi I, III e III trimestre 2010 per un totale di circa 16000 euro, sempre per la medesima casa mandante. Il IV trim 2010 per 5000 euro é stato emesso nel 2011.
    Ai fini della comunicazione, é tenuto ad inviare la comunicazione, dato che sommando le fatture emesse nel 2010, quindi anche quelle relative alle competenze 2009, supera i 25000 euro di imponibile, oppure considerando che le provvigioni 2009 non sono oggetto di richiesta da parte dell’AdE, é esentato? Grazie e saluti a tutti

  242. roberta scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 08:58

    UNA VENDITA BENI A SAN MARINO NEL MESE DI FEBBRAIO 2010 CHE SUPERA I 25.000 VA INSERITA NELL’ELENCO?SO’ CHE NON RIENTRANO LE OPERAZIONI GIA’ SOGGETTE A COMUNICAZIONE BLACK LIST MA IL MIO DUBBIO NASCE DAL FATTO CHE IL BLACK LIST ERA IN VIGORE DAL 01/07/2010 QUINDI QUESTA OPERAZIONE NON E’ STATA COMUNICATA CON IL PRIMO BLACK LIST. GRAZIE

  243. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 09:29

    Per Antonella:
    Io sommerei il fatturato per ogni singolo cliente. Se supero 25.000 in un anno lo trasmetto, se non supero no.
    Se lo trasmetto posso usare:
    o un solo rigo riepilogativo e data registrazione dell’ultima fattura, tipo contratto periodico o frazionato;
    oppure la serie delle fatture sempre con lo stesso tipo contratto.

  244. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 09:37

    Per Emanuela Brisca:
    – a cavallo di più anni=frazionate, si trasmette una o piu’ fatture, anche accorpate, anche COMPLESSIVAMENTE inferiori a 25.000, SE il contratto complessivo (che verrà magari saldato nell’anno o anni successivi) supera 25.000.
    – gli anni successivi trasmetti il saldo come frazionato. In pratica trasmetti il contratto in in due elenchi o tre accorpando per anno di registrazione.

    -per la singola merce non devo raggruppare vero? Se non c’e’ collegamento al contratto di appalto principale no. Dice il fisco che se compro un macchinario da 20.000 euro dalla ditta X e lo faccio montare dalla ditta Y per 6.000, i due diventano parti di un unico contratto da inviare attraverso i due righi fattura che si riferiscono a controparti diverse…

  245. Lorena scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 09:46

    Roberta: anche io ho lo stesso problema con le op. black list ante obbligo apposita comunicazione. Infatti le black list con operatori economici (ma non coi privati!) sono escluse, come previsto anche dal punto 3.4 della circ. 24 del 30/05/11. Però non si specifica affatto se le operazioni ante obbligo debbano essere comunicate o meno. Dal tenore della circolare parrebbe, e il condizionale è d’obbligo, che esse non debbano essere indicate, come se l’agenzia rinunciasse a 6 mesi di informazioni. E’ un’altra delle cose che necessiterebebro di delucidazioni.

  246. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 09:48

    Per Massimo:
    Prezzo da determinare significa che si lavora sulla base di un preventivo? Il preventivo con la fattura di acconto secondo me diventa un contratto, poi al saldo si vede se e’ stato rispettato o meno, però al momento dell’acconto vale l’importo del preventivo. Posto questo:

    1) contratto stipulato nel 2009 con acconto nel 2009 di € 20000 e saldo nel 2010 di € 5700. NO. Trattasi di operazione 2009 da non inviare

    2) contratto stipulato nel 2010 con acconto nel 2010 di € 19500 e saldo nel 2011 di € 2500. NO. operazione 2010 22.000 inferiore a 25.000

    3) contratto stipulato nel 2011 con acconto nel 2011 di € 2800 e saldo previsto nel 2012.se saldo supera 200, nel preventivo, allora nel 2011 invio 2800 frazionato. Se non superasse 200 o fosse zero, allora pace.

    Se non si lavora con un preventivo ma i prezzi dipendono da eventi imprevedibili allora, secondo me occorre trasmettere tutte le fatture di quel tipo, accorpandole per cliente, con tipo contratto frazionato sempre, perche’ in linea di massima potrebbero far superare qualunque soglia in qualunque anno, quando si salda nell’anno successivo.

  247. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 09:56

    Per Alessandro Melis:
    Il contratto di agenzia essendo applicato alle vendite 2009, DOVREBBE escludere il cumulo delle provvigioni 2009 a quelle di anni diversi. Ora per i servizi nell’iva scatta anche il discorso del momento di effettuazione dell’operazione, che avviene al pagamento o alla fatturazione se antecendente. Quindi chi prevale nello spesometro, il concetto iidd di competenza contrattuale o il concetto di momento di effettuazione delle operazioni (cassa=iva)?
    Il solito dilemma.

  248. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 10:02

    Per Roberta e Lorena:

    Le Black list ante 1/7/2010 e le operazioni intracomunitarie non in intrastat (esempio esente art.10): il fisco non le possiede. Nel (solito) dubbio…

    San Marino comunque non lo inserite nell’Intrastat?
    Se si, il fisco la conosce già come operazione, altrimenti e’ omesso l’intrastat.

  249. roberta scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 10:14

    NO SAN MARINO SOLTANTO NEL BLACK LIST QUINDI NON CAPISCO COSA FARE CON LE OPERAZIONI ANTECEDENTI L’ENTRATA IN VIGORE DEL BLACK LIST.

  250. Angelo scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 10:32

    Ciao a tutti. Un dubbio. Ho un contratto di leasing per un importo >25.000 stipulato ante 2010 e che nel 2010 continua ad esistere. Devo comunicare le fatture della società di leasing anche se il totale non è rilevante?

  251. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 10:42

    Per Roberta:
    Ho provato ad inserire nello spesometro il record 3, operazioni con non residenti, fattura 2010 con San Marino ed il sistema (software e controllo) la prende.
    Se la inserisci scatta l’incrocio con L’Intra non comunicato in precedenza, quindi occorre sanare contestualmente anche la problematica con le Dogane, li chiami e senti come fare.

  252. Emanuela Brisca scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 12:45

    Ok perfetto quindi, a maggior ragione, se ho fatture di merce da parte di un fornitore con un contratto di fornitura stipulato per un determinato cantiere, e la somma delle stesse, o addirittura alcune singole, superano i 25.000 devo comunicarle.
    Per quanto riguarda invece:
    – i contratti di Enel (sia per ufficio che per cantieri…per un cantiere ad esempio la duranta complessiva del contratto che ovviamente coprirà diversi anni potrebbe anche superare i 25.000);
    – i contratti Leasing (il cui contratto complessivo – a cavallo di più anni – supera i 25.000);
    – i contratti di Eni ed Autostrade?
    – le parcelle del commercialista?
    Grazie mille.

  253. Emanuela Brisca scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 13:32

    Un’ultima cosa per quanro riguarda “Dice il fisco che se compro un macchinario da 20.000 euro dalla ditta X e lo faccio montare dalla ditta Y per 6.000, i due diventano parti di un unico contratto da inviare attraverso i due righi fattura che si riferiscono a controparti diverse”:
    se le ft di acquisto macchinario (del fornitore A) sono di dic 2010 (per 17.600 + 5.200) e quelle di montaggio e manutenzione dello stesso (del fornitore B) sono del 2011 (per importi diversi che sommati al macchinario superano i 25.000) come mi comporto?
    Ri-grazie

  254. Alessandro Melis scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 13:49

    Grazie Matteo Massi per la risposta. Abbiamo lo stesso dubbio.. Nessuno riesce a dissiparlo! Le istruzioni non sono chiare e forse nessuno all’AdE saprebbe rispondermi..
    Quindi che fare? Dichiarare e, magari (per assurdo), essere multati per informazioni mendaci, oppure non comunicare ed attendere l’interpretazione postuma dell’AdE?

  255. roberta scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 14:45

    PER LE FATTURE DELLE AGENZIE INTERINALI LA SOMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 25.000 VA FATTA SOLO SULLA PARTE DEL COSTO SERVIZIO IMPONIBILE AL 20? LA PARTE DEL LAVORO ART.26 NON RIENTRA NELLA COMUNICAZIONE E NEMMENO NELLA SOMMA DEI 25.000 GIUSTO?? E’ MEGLIO IL CODICE FRAZIONATO O 3 CORRISPETTIVO PERIODICO??? GRAZIE

  256. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 15:02

    Per Alessandro Melis:
    Le ft di acquisto macchinario (del fornitore A) sono di dic 2010 (per 17.600 + 5.200) e quelle di montaggio e manutenzione dello stesso (del fornitore B) sono del 2011 (per importi diversi che sommati al macchinario superano i 25.000) come mi comporto? Contratto frazionato 2010=maggiore di 25.000 con frazionato in elenco 2010=22.800 e frazionato in elenco 2011 quello che viene. Non c’e’ altro modo di comunicare il totale.

    Ri-grazie

  257. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 15:07

    Per roberta
    FATTURE INTERINALI: LA SOMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 25.000 VA FATTA SOLO SULLA PARTE DEL COSTO SERVIZIO IMPONIBILE AL 20? Si, il riaddebito del solo costo di lavoro dipendente e contributi mi sembra siano fuori campo iva.
    Come tipo pagamento, direi continuativo.

  258. roberta scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 15:09

    per continuativo intende periodico o frazionato? grazie ancora di tutto l’aiuto

  259. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 15:16

    Scusa roberta,
    per continuativo intendo periodico.

  260. Alessandro Melis scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 15:29

    Scusa Matteo ma mi hai fornito una risposta sui macchinari non per me… Forse é x Emanuela…

  261. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 16:28

    E’ vero Melis, la risposta 255 era per Emanuela Brisca, pazienza.

    Ora permettetemi di girare a voi un quesito, che mi sta facendo litigare con un consulente.

    Elenco 2010-inserimento note di variazione che rettificano indistintamente piu’ fatture 2010-definizione del SEGNO:
    E’ corretto intendere con C=CREDITO che la nota di variazione determina iva a credito (aumento imponibile fattura fornitore=addebito a fornitore) o riduzione di iva a debito (diminuzione imponibile fattura cliente=reso a cliente), e con D=DEBITO che la nota di variazione determina iva a debito (aumento imponibile fattura cliente, addebito a cliente) o riduzione di iva a credito (diminuzione imponibile fattura fornitore=reso a fornitore)?

    In sitesi: un reso da cliente comporta C C nell’elenco, e un reso a fornitore D D (cioe’ il contrario).

    In sintesi sintesi, la nota di credito ha segno proprio, a prescindere da quale documento “punta”.

    Qualcuno ha queste casistiche nel tipo record 4 per confortarmi?

  262. Moreno scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 16:38

    Per Matteo

    Direi che non fa una piega

  263. ROBERTA scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 20:43

    Scusate amici ma allora voi i canoni leasing li indicate oppure no ? la normativa dice che sono operazioni escluse…

  264. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 09:38

    Per Angelo e Roberta:
    Le comunicazioni delle operazioni di leasing dovrebbero essere escluse in quanto vi provvederanno le società di leasing entro il 31.1.2012. Però nella circolare 24/e non erano citate nelle esclusioni di cui all’art.7 Dpr605/73 semplicemente perchè ancora non era prevista la loro comunicazione all’Anagrafe dei rapporti.
    Poi ho letto da qualche parte che occorrerebbe un’attestazione dalla società di leasing sul fatto che ha trasmesso i rapporti con te per esonerarti dall’onere di provvedere direttamente tu nello spesometro.
    Nel dubbio…

  265. ROBERTA scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 10:19

    PER MATTEO MASSI
    Nel dubbio penso proprio che le indicherò a patto che il totale dei canoni superi o sia uguale a 25.000,00 euro..
    Grazie

  266. Lorena scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 10:52

    A me invece preoccupa il discorso dei contratti collegati ma relativi a soggetti diversi. Questa me l’ero proprio persa! Veramente non so se si rendono conto dell’assurdità di quello che ci chiedono. Mi sembra cosa al di fuori di ogni logica, anche più di tutto il resto.

  267. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 11:02

    Lorena:
    Secondo me c’e’ sempre la presunzione, neanche tanto velata, che i contribuenti passino il loro tempo a trovare il modo di spezzettare i contratti tra piu’ soggetti o piu’ fatture per NON fare lo spesometro, quando saremmo tutti piu’ contenti di fare il “vecchio” elenco clienti e fornitori senza soglie e senza esenzioni…

  268. miriam scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 12:04

    tariffario trasporti viene definito contratto per questa dichiarazione? sono in dubbio credo che se anche stipulato in anni precedenti e firmato da entrambi debba essere contratto ma se invece era una sola proposta di tariffe come la gestisco?

  269. ROBERTA scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 12:28

    Vi sottopongo altro quesito:
    una pediatra con partita iva riceve mensilmente cedolino stipendio. Il documento lo registriamo in contabilità non imponibile art 10 ( articolo esposto nel cedolino stesso ). L’ente erogatore è azienda ospedaliera di padova

    Quindi la domanda:
    in comunicazione come P contratto periodico..ma il dubbio è: va indicato o in quanto ente pubblico tali operazioni sono escluse?
    Grazie.

  270. Pierluigi scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 13:08

    I dealer commerciali hanno il problema relativo alla gestione del riconoscimento dei bonus sulle consegne attraverso la modalità delle note di accredito. Si tratta di note di variazione rispetto a fatture di un periodo. Come tratto queste note di variazione ai fini dello spesometro ?

  271. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 14:37

    Roberta:
    secondo me l’esenzione vale per l’ente pubblico non per chi opera con controparte ente pubblico. E’ come con i minimi, loro sono esenti ma chi li paga no.

    Miriam:
    Se c’e un tariffario c’e’ poco da fare. Occorre comunicare. Se e’ stata una proposta di tariffa, non sarà seguita una fatturazione che la rispettava.

    Nessuno parla delle note di variazione…

  272. Angelo scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 15:57

    Vorrei tanto poter ribaltare sui clienti le ore di studio e di formazione per tutti i cavolo di adempimenti che spuntano come funghi.
    Mi rendo conto soltanto del fatto che nessuno dei miei clienti ha idea del lavoro immane che svolgo gratuitamente per loro!!Amarezza…

  273. ROBERTA scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 16:02

    MATTEO MASSI:
    Grazie per la delucidazione, per altro la cosa si puo’ interpretare anche per i canoni leasing..

    per ANGELO:
    condivido in pieno il tuo commento..facciamoci forza almeno c’è empatia tra tutti noi.

    Buon lavoro a tutti

  274. Lorena scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 16:09

    Sì, buon lavoro, ed un grazie veramente sentito a chi, oltre ad investire molte ore nello studio di problemi astrusi, ne dedica anche a rispondere ai quesiti di altri in balia delle stesse onde. Grazie!

  275. massimo d scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 17:37

    c’e’ la proroga ahahahahhaha, ci hanno fatto impazzire per un mese e adesso danno la proroga!!!
    Non so più cosa pensare, è tutto assurdo, ormai lo stress che ho accumulato nell’ultimo periodo è pari a quello pre vacanziero estivo, non so dove andremo a parare…
    scusate lo sfogo e grz per le risposte sul tema.

  276. roberta scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 17:59

    per matteo tornando alla tua risposta con post 251 ma perche’ per San marino cè l’obbligo intra?io sapevo che se ci sono solo vendite con san marino e non altri paesi della ue non andava complilato, non è esatto?credo che anche le prestazioni di servizio ricevute da san marino non riguardano intrast giusto??? scusa il cambio argomento dagli art. 21 grazie

  277. Stefania scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 18:07

    Nel caso di un’impresa edile che ha per cliente una società di costruzioni che gira in sub-appalto la ristrutturazione edile di vari cantieri, si può parlare di contratti verbali riconducibili ad uno solo o si deve fare riferimento al singolo cantiere?
    esempio:
    committente xy s.r.l. cede in subappalto la ristrutturazione di 3 condomini ognuno dei quali non supera i 25.000.
    vanno inseriti perchè il committente è lo stesso???

  278. Marcello F. scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 18:08

    Quale sarebbe la nuova scadenza?

  279. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 18:23

    La proroga e’ al 31 gennaio ma spero si accompagni a qualche chiarimento soprattutto sulle n/c, tipo record 4 segno note ecc.

    Roberta, io ho intra mensili per cessioni anche verso altri paesi, sempre, quindi non ho il tuo caso…

  280. Enrico scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 18:39

    Hanno prorogato al 31/12/2012…no comment

  281. Antonella scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 18:42

    Spesometro rinviato: troppe le difficoltà degli operatori. A stabilirlo il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21.12.2011, che rinvia l’adempimento al 31.01.2012….così ho letto!!!hahhahahhah, secondo me la finiremo minimo a Marzo 2012

  282. ROBERTA scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 18:55

    PER Roberta,
    per quanto riguarda San Marino la normativa diceva proprio come dici te.

    ho visto la proroga sul sito dell’ADE..ora ho deciso che mi prendo due giorni di ferie da passare con la mia famiglia visto che il lavoro me lo son portata pure a casa e ho trascurato i miei bimbi..ma che vadan..ops e lo spirito del natale?
    Un saluto a tutti e Buon Natale

  283. Marco scrive:
    Scritto il 21-12-2011 alle ore 18:57

    ALT!!!… fermi tutti… prorogato al 31/01/2012…

  284. Angelo scrive:
    Scritto il 22-12-2011 alle ore 09:35

    Mi trasferisco in Svezia. Apro una filiale in Islanda e collaboro con studi norvegesi. Regole chiare, scritte, certe, sicure e quindi insidacabili. Buona notte all’Italia.
    ci si sente tra qualche giorno :-) AUGURI A TUTTI BUONE FESTE.

  285. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 22-12-2011 alle ore 10:51

    per Antonio Veneruso:
    circa il punto 261, cosa ne pensa?

    Ho trovato software house autorevoli (a livello nazionale una e internazionale l’altra) che ragionano in senso diametralmente opposto.

    In particolare una nel determinare il segno della n/c, valuta il rapporto verso la controparte, quindi:
    >Nota di credito a cliente = DD
    perche’ si ha un debito verso il cliente (per me invece CC perche’ ho una diminuzione di iva a debito, cioe’ una sorta di credito iva verso l’erario)

    >Nota di credito da Fornitore CC
    >Nota di debito a Cliente= CC
    perche’ si ha o credito verso il fornitore o un nuovo credito verso il cliente (per me invece DD perche’ sono movimenti che generano o minor iva a credito o maggior iva a debito vero l’erario)

    Chi ha ragione?

  286. Stefano S. scrive:
    Scritto il 22-12-2011 alle ore 11:58

    La scadenza del 31 dicembre 2011 slitta al 31 gennaio 2012 (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/186218 del 21 dicembre 2011).

  287. Andrea scrive:
    Scritto il 22-12-2011 alle ore 14:24

    Vorrei sapere cosa devo indicare nel riquadro che indica il numero fattura e data riferimento della nota credito: il numero fattura con la relativa data o il protocollo di registrazione con la relativa data registrazione? Ho visto che se indico il numero protocollo la nota credito viene direttamente stornata dalla comunicazione nel record degli importi di quel fornitore, se invece inserisco il numero fattura, la nota credito mi compare come comunicazione in un altro foglio del programma insieme a tutte quelle note credito che non hanno inserito il numero fattura e hanno come data fattura 31.12.2010. Come devo comportarmi?

  288. Andrea scrive:
    Scritto il 22-12-2011 alle ore 14:48

    Volevo sapere un’altra cosa. Se ho una ditta di trasporti e ho con i clienti un contratto a monte legato ad un tariffario, devo collegare tutte le fatture di uno stesso cliente nel record importi frazionati solo se nell’anno supero i 25000 euro o anche se sto sotto la soglia? Se emetto le fatture a questo cliente sempre a dine mese per tutto l’anno si parla di contratti periodici o posso lasciare importi frazionati nel record? E se invece le fatture non sono ad ogni mese ma ne emetto magari 2 lo stesso mese, 3 circa due mesi dopo oppure in modo continuativo fino al mese di settembre? In questo caso è contratto periodico o importo frazionato? Grazie

  289. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 22-12-2011 alle ore 15:53

    Per Andrea:
    numero fattura in nota di credito: il numero della fattura nella nota di credito non e’ obbligatorio. La sua data e’ la data del documento e non di registrazione. Secondo me il protocollo -come dato- non esiste nell’elenco, ne’ nei righi fattura ne’ all’interno delle note di credito. Esiste solo il numero della fattura.

    Frazionato/periodico la differenza e’ che nel primo si puo’ parlare ANCHE di acconto e saldo, o di acconti e saldo mentre nel secondo no.

    Inoltre il frazionato puo’ tenere conto per essere comunicato di importi che verranno fatturati anche nell’anno successivo i quali sono quelli che fanno superare la soglia, comunicando quindi l’anno precedente il cumulo di importi inferiori alla soglia.
    Nel periodico ci si limita al registrato nell’anno che deve superare, quello si, i 25.000, senza tenere conto del fatturato nell’anno successivo.
    Per il resto le sfumature sono minime.
    Leggere comunque la C.M.25 24 del 30.05.2011 punto 3.2.

  290. Giuseppino scrive:
    Scritto il 22-12-2011 alle ore 17:46

    Salve, se un’azienda ha dei contratti a provvigione non registrati e non superiori ai 25000 euro, deve comunque comunicarli per quanto riguarda l’anno 2010?
    Ho letto un articolo che affermava di sì, un commercialista mi ha detto di no..
    Voi che ne pensate?
    Grazie mille per le risposte.

  291. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 22-12-2011 alle ore 21:36

    per Giuseppino:
    Nessun contratto inferiore complessivamente 25.000 nel 2010 deve essere comunicato. Diverso e’ se la stessa situazione si ripete nel 2011.

  292. Andrea scrive:
    Scritto il 23-12-2011 alle ore 09:05

    Ciao Matteo,
    ma sei sicuro del fatto delle note credito con i riferimenti alle fatture? Perché ho visto che se nom ci metto il numero della fattura nel record della nota di credito, il controllo del file dell’agenzia delle entrate me lo considera errore e dice che le note credito senza numero fattura devono avere come data x forza 31.12.2010. Invece se inserisco il protocollo fattura con la data registrazione la nota credito non compare e il programma mi calcola direttamente la differenza nel record dove si riportano le fatture di quel cliente/fornitore senza dover fare una scrittura ulteriore x la nota credito e quindi non si crea il record nota credito. Grazie.

  293. Andrea scrive:
    Scritto il 23-12-2011 alle ore 12:37

    Poi volevo chiedere se i clienti di un’azienda di trasporti che fattura nell’anno tramite fatture differite ed ha contratti verbali con i propri clienti: ho fatto bene a riepilogare le varie fatture per ogni singolo cliente con C pagamenti frazionati oppure era meglio usare P corrispettivi periodici? Ho visto che anche i clienti sotto soglia vengono comunicati mettendo la C. Cos’è più corretto fare in questo caso? Grazie.

  294. cristina scrive:
    Scritto il 27-12-2011 alle ore 16:49

    le schede carburanti vanno inserite nell’allegato?

  295. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 28-12-2011 alle ore 09:28

    Per Andrea:
    RIFERIMENTO FATTURE: se si inserisce il riferimento alla fattura, in una nota di credito, deve essere al numero della fattura e non al protocollo di registrazione della fattura. Se reperire il numero e’ un problema o se la n/c si riferisce indistintamente a piu’ documenti, allora il fisco consente di inserire genericamente la data del 31.12. e numero fattura=zero.
    A questo punto penso che sia il tuo programma (e non quello del ministero che ho provato) che ha bisogno del protocollo (e non del numero fattura) per poter detrarre dalla fattura interessata la nota di credito che vi si riferisce. Quindi e’ un problema di programma. Comunque, il protocollo tuo NON corrisponde al numero che invierà il tuo fornitore nel “suo” elenco clienti. Dovresti sentire la tua software house.
    Periodico/Frazionato= sono molto simili,
    la differenza tra periodico e frazionato e’ che il secondo fa trasmettere i sottosoglia perche’ si presume che il saldo (che li rende soprasoglia) sia fatturato l’anno successivo.

  296. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 28-12-2011 alle ore 11:03

    Cristina:
    Le schede carburanti non le ho inserite, come del resto nei vecchi elenchi, perchè manca la controparte.

  297. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 29-12-2011 alle ore 12:13

    Sono uscite nel sito delle Entrate nuove risposte alle categorie. In tama di note di variazione, il ministero (risposta a pagina 7) ha chiarito che per C si intende diminuzione di imponibile e imposta nel documento a cui si fa riferimento. Cioe’ la nota di variazione non ha un proprio segno ma il segno si evince dai documenti a cui e’ collegata. Pertanto:
    -sia le note di credito a clienti (resi da cliente) che le note di credito da fornitore (resi a fornitore) devono essere caricate con C C, anche se il valore iva delle due operazioni e’ opposto.
    -le note di debito a Cliente devono essere inserite con D D. Idem per gli addebiti da fornitori, per chi li ha, saranno D D.

    Il cerchio NON si chiude quando si verificano due casi:
    1) note di credito riferite genericamente a tutto il fatturato (consentito dal fisco inserendo anno=3112AAAA e numero fattura=0) E
    2) presenza nell’elenco, di uno stesso soggetto PIVA sia in veste di cliente che di fornitore. Caso tipico dei gruppi societari (Lorena, potevano mancami questi casi?)

    In tal caso la regola salta perche’ non sapendo se ci si riferisce ad un soggetto in veste di cliente o fornitore, nel rettificarlo, non si sa quale imponibile e quale imposta si toccano (quello di acquisto o quello di vendita…).

    Un altra conferma del ministero, e’ che non vuole le note di variazione nel tipo record 4 e 5 (“nel primo anno di applicazione non sono attese” eccetera eccetera).

    Inoltre a pagina 9 si legge che i leasing devono essere comunicati da parte degli utilizzatori, anche se le società di leasing fanno la loro comunicazione all’anagrafe.

  298. Andrea scrive:
    Scritto il 29-12-2011 alle ore 13:18

    Scusa Matteo se insisto, ma quindi per il fatto di mettere importo frazionato secondo l’esempio che ti ho riportato sopra della ditta di trasporti sto procedendo bene credo…non posso prevedere se l’anno successivo o gli anni successivi quello stesso cliente che comunico sottosoglia potrà superare l’importo..quindi nel dubbio credo debba essere comunicato perchè i contratti degli autotrasportatori non sono prestabiliti essendo servizi e non posso prevedere se l’anno prossimo o i prossimi anni quello stesso cliente supererà la soglia e mi pare di aver letto da qualche parte che in caso di non poter prevedere il totale deve essere comunque comunicato.
    Fammi sapere se anche tu agiresti cosi :) ciao e grazie.

  299. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 29-12-2011 alle ore 14:28

    Per Andrea:
    Se non ti interessa trasmettere i sottosoglia, inserisci semplicemente P=corrispettivi periodici.
    Se invece hai una fattura di acconto di 24.000 nel 2010 e un saldo del contratto 2010 fatturato nel 2011 per euro 2.000, allora per inviare nel 2010 i 24.000 devi impiegare il tipo pagamento=Frazionaro.

    I sottosoglia altrimenti non devono essere trasmessi.

  300. Angelo scrive:
    Scritto il 4-1-2012 alle ore 16:21

    Dubbio:
    Fattura emessa ad agenzie di viaggio estere da parte di alberghi che hanno emesso le fatture applicando l’IVA.
    Avendo i clienti dell’Hotel una partita iva estera come posso gestire la comunicazione? vi è capitato?

  301. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 4-1-2012 alle ore 16:41

    Angelo:
    Dalla Circolare 24 del 30/5/2011:
    per “le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti, privi di codice fiscale, è
    sufficiente comunicare i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b) e all’articolo 6, secondo comma del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. In tale ultima ipotesi, occorrerà, pertanto, indicare per le persone fisiche il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla richiamata lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.” quindi le operazioni con soggetti esteri devono essere nello spesometro se si superano i 25.000 euro di contratto, a meno che non si tratti di operzioni già note al fisco (esportazioni o importazioni di beni che fanno dogana, operazioni già in intrastat o black list). Il tipo record da compilare e’ il n.3.

  302. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 7-1-2012 alle ore 11:12

    Per Andrea (progressivo 293).

    Il caso di specie è stato puntualmente trattato nel corso delle ultime risposte fornite dal Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entrate (Dott. L. Magistro) in data 22.12.2011 – “Contratti con corrispettivi periodici con corrispettivo annuale non determinato” (pag. 4), visionabili al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e54a100049872f1e92c9fe52ef1f0d1b/Risposte+ai+quesiti+Noleggio+-+Spesometro.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e54a100049872f1e92c9fe52ef1f0d1b

    In tale fattispecie, per l’Agenzia, rientra anche il contratto di affidamento di servizi continuativi, come le prestazioni di trasporto merci per le quali non sia determinabile il corrispettivo annuo dovuto.

    Al ricorrere di detta circostanza, il contribuente è obbligato a comunicare i relativi dati soltanto se l’importo dei corrispettivi dovuti nell’anno solare è pari o superiore alla soglia di rilevanza.

  303. Andrea scrive:
    Scritto il 9-1-2012 alle ore 17:29

    Vorrei sapere se anche nel 2011 devono essere comunicate le fatture di leasing o se rientrando nelle nuove comunicazioni delle stesse società di leasing all’anagrafe tributaria queste fatture possono essere non comunicate.
    Grazie.

  304. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 9-1-2012 alle ore 17:41

    Per Andrea:
    Nelle risposte alle categorie del 22.12.2011, e’ stato chiarito (risposta a pagina 3) che i soggetti
    utilizzatori in leasing o in noleggio (cioe’ non la società di leasing) devono effettuare la comunicazione relativa allo Spesometro, anche se si tratta di operazioni che saranno comunicate dalle società di leasing e di noleggio all’Anagrafe Tributaria.
    Quindi l’esenzione vale solo per queste ultime.

  305. Paolo B scrive:
    Scritto il 10-1-2012 alle ore 11:52

    Buongiorno a tutti, sto predisponendo un programma per una grande realtà italiana e ho questo dubbio: se ho uno Nota di credito ad esempio il 15/5 dell’anno successivo a a quello dell fattura devo includerla nei tracciati 4 e 5 a prescindere dal fatto che ho dichiarato la corrispettiva fattura? Nel mio caso è molto complesso capire se la fattura è stata dichiarata e non riesco a trovare risposta.
    Grazie mille

  306. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 10-1-2012 alle ore 12:51

    Se qualcuno deve trasmettere entro il 31.01.2012 la comunicazione dei leasing e noleggi, solo per evitare di andare fuori tema, ricordo che esiste un altro blog specifico sempre a cura del Dott. Veneruso http://antonioveneruso.postilla.it/2011/10/26/nuova-comunicazione-al-fisco-leasing-e-locazioni-commerciali/

  307. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 10-1-2012 alle ore 18:19

    Per Paolo B (305):
    Se leggi la risposta n. 16 alle categorie, vedi link:
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52%E2%80%9D
    noterai che le note di variazione devono essere comunicate -a loro dire- a prescindere, in quanto i 5.000 per effetto della n/variazione di 500 rimangono comunque soprasoglia (4.500). Comunque se non sei sicuro del fatto che la fattura a cui punta la nota di variazione sia stata comunicata o meno non puoi semplicemente farla riferire genericamente all’anno precedente senza indicare il numero di fattura? Esempio Rif.31122010 n.000000 cioe’ come se puntasse tutto il fatturato e non un singolo documento (esempio bonus percentuali sul fatturato oppure se rettifica piu’ fatture).
    L’unico problema, semmai, si verifica se hai uno stesso soggetto cliente e fornitore contemporaneamente (ad esempio in un gruppo), perche’ la nota di varizione non ha segno, ma dipende dal documento a cui si riferisce o alla natura del soggetto a cui si riferisce. Ma se non hai quest’ultimo problema puoi fare come ti ho suggerito.

  308. Angelo scrive:
    Scritto il 11-1-2012 alle ore 11:51

    Buon giorno a tutti….CRISI:
    Un medico di medicina generale, lavora esclusivamente con contratto di collaborazione con L’ULSS. Per logica non dovrebbe entrarci nulla nella comunicazione anche perché non fa’ fattura ma riceve un riepilogo mensile delle prestazioni effettuate con l’importo che gli verrà accreditato.
    a fine anno predispone, come da normativa, l’unico compilando l’RE. Ho letto in un forum del sindacato di medicina generale di venezia che anche questi medici dovrebbero effettuare la comunicazione ex. art. 21. Vi è capitato? che mi dite???

  309. ROBERTA scrive:
    Scritto il 11-1-2012 alle ore 15:23

    Per Angelo
    Io avevo il caso di due pediatre..poichè i cedolini sono in contabilità registrati con art 10. e per effetto del contratto continuativo , io ho compilato anche per loro la comunicazione…

  310. Enrico scrive:
    Scritto il 11-1-2012 alle ore 19:07

    Nelle risposte ai quesiti sullo spesometro da parte dell’agenzia delle entrate del 22-12-2011, si afferma (domanda di fine pagina sei),se non ho capito male, che gli acquisti presso il fornitore di “fiducia” vanno considerati come contratti collegati. Se così fosse dovremmo includere nella comunicazione tutti i fornitori abituali che superano complessivamente la soglia nell’anno. Cosa ne pensate?

  311. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 12-1-2012 alle ore 09:01

    Per Enrico (310):
    giuridicamente il fatto che opero solo con 2 o 3 committenti o che mi servo abitualmente con alcuni fornitori non significa nulla, secondo me, rispetto alla nozione di operazioni ricollegabili ad un contratto verbale o scritto di tipo frazionato o a corrispettivi periodici. Quindi la risposta della DC Accertamento e’ data piu’ pensando di agevolare le categorie, o equivocando sulla terminologia usata nella domanda, e finisce per complicare le cose.
    Detto questo, operare con solo 2 o 3 committenti o rifornirsi abitualmente da alcuni fornitori di fatto sottintende un contratto sostanziale magari confortato, come sostengo da mesi, da tariffari diversi da quelli applicati dal fornitore sporadico o al committente sporadico.
    Quindi e’ il dichiarante che decide se si tratta di fattura parte di un contratto o operazione spot.
    Mi capita di dichiarare una controparte in compravendita di beni come totalmente contrattualizzato, mentre lo stesso soggetto mi ha chiamato e mi ha detto che trasmetteva di me, nel suo elenco, solo i righi fattura sopra i 25.000 euro. Secondo me abbiamo ragione entrambi.

  312. Enrico scrive:
    Scritto il 12-1-2012 alle ore 16:36

    Altro dubbio: contratto di leasing di immobile con riscatto anticipato nel marzo 2010 per oltre € 300.000. L’utilizzatore riceve, prima del riscatto, 3 fatture per canoni di leasing complessivamente sottosoglia (sebbene se il contratto di leasing non fosse stato riscattato in via anticipata i canoni dovuti per il 2010 avrebbero superato i 25.000 euro). Io ritengo che non si debba procedere a comunicazione. Sbaglio?
    Grazie

  313. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 12-1-2012 alle ore 20:50

    Per Angelo (progr. 308):

    Se il medico lavora con contratto di collaborazione a progetto, presuppongo che non sia un soggetto IVA e, quindi, equiparato ad una persona fisica che non esercita abitulamente un’arte o professione.

    In tal caso, atteso che la norma impone l’obbligo di comunicazione solo per i soggetti Iva, tale medico è esonerato da ogni invio.

    Al contrario, se è in possesso di partita Iva, fermo restando l’obbligo di fatturazione, ancorché in esenzione, è anch’esso soggetto all’invio della Comunicazione.

  314. Giovanna scrive:
    Scritto il 17-1-2012 alle ore 14:47

    Buongiorno,
    avrei bisogno di un chiarimento circa i beni soggetti ad iva monofasica. Per quanto riguarda le fatture di acquisto e vendita di una libreria quindi escluse dal campo di applicazione Iva in base all’art 74 vanno incluse nella comunicazione, il programma non le trasferisce.
    Grazie a chi mi può aiutare.

  315. Michele scrive:
    Scritto il 17-1-2012 alle ore 15:10

    Salve,

    Complimenti per il servizio dato, molti chiarimenti li ho verificati con le risposte date alle molte domande.

    Forse la mia è una domanda già esposta, però ho un caso che volevo essere sicuro di come gestirlo!
    NB: Altri casi per il limite dei 25.000 non mi si sono presentati.

    Fattura di anticipo nr. 1436 per 7.500 euro aliq. 20% quindi 9.000 euro.

    Fattura normale nr. 1671 per 25.000 dove viene detratto l’anticipo. quindi -7.500 euro.
    Aliquota 20%

    Quindi 25.000 – 7.500 = 17.500
    con aliq. 20% totale fattura 21.000

    In questo esempio il totale è inferiore al limite e quindi non dovrei inviarla.
    Oppure devo prendere in considerazione l’importo della fattura di 25.000?

    razie

  316. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 18-1-2012 alle ore 08:54

    Per Michele (315):
    L’operazione ammonta a 25.000 euro ed e’ un classico contratto frazionato con anticipo e saldo realizzato con due fatturazioni. Inviare.
    Un’ultima annotazione, nel calcolo dell’ammontare dell’operazione (da raffrontare alla soglia dei 25.000 o 3.000) non devi tenere conto del totale fattura ma solo dell’imponibile.

  317. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 18-1-2012 alle ore 09:01

    Per Giovanna (314):
    Ai sensi della Circolare 24/E/2011, punto 3.1, “sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini dell’IVA (quindi non rilevanti per lo spesometro) quelle fuori campo di applicazione dell’IVA”

  318. Massimo scrive:
    Scritto il 18-1-2012 alle ore 19:09

    Nel caso di conferimento di prodotto in una cooperativa agricola da parte di soci, può verificarsi quanto segue:

    prodotto conferito nel 2010 ed acconto ricevuto di € 20000. Il prezzo della liquidazione sarà da determinarsi nel 2011 in base alla vendita del prodotto. Possono ad esempio verificarsi i seeguenti casi:

    1) liquidazione del prodotto con saldo di € 7000

    2) liquidazione di € 3000

    3) liquidazione di € zero

  319. alessandroz scrive:
    Scritto il 19-1-2012 alle ore 09:22

    Le risposte ai quesiti del 13/01/2012 confermano che, coloro che sono preposti all’emanazione delle leggi e alla loro applicazione possono “procurare seri danni” all’economia italiana vivendo “fuori dalla realtà”.

    Alla domanda di pag. 6 del 22/12 CHE COMPRENDEVA 2 ESEMPI BEN CHIARI E DISTINTI TRA LORO c’è un’unica risposta chiara: SI.
    Poi al 13/01/2012 dicono che la risposta si riferiva alla sola seconda parte della domanda!!!

    Chi ha posto la domanda nr. 1 ha sottolinato che “…gli elenchi clienti/fornitori erano una soluzione peraltro certamente meno onerosa per aziende e consulenti…”

    Non voglio creare problemi e rovinare
    la qualità di questo fantastico blog, per cui mi scuso, ma non rifaccio nessuna comuncazione già spedita ai prim di gennaio perché non posso far pagare ai miei clienti la palese incapacità e incompetenza di “queste persone”.
    alessandro

  320. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 19-1-2012 alle ore 11:18

    Per Massimo (318):
    Se alla data di invio dell’elenco si conosce già l’entità del saldo fatturato nell’esercizio successivo, allora già sai se i 20.000 diventeranno sopra o sotto soglia, di conseguenza se sono soprasoglia comunichi nel 2010 i soli 20.000 come contratto frazionato e nel 2011 il saldo sempre come frazionato. Se invece l’operazione si verificasse nel 2011 e si parlasse di un acconto di 2000 euro e alla data del 30/4/2012 ancora non si conosce il saldo dell’operazione, perche’ verrà saldata ad esempio a giungo 2012, sei obbligato a trasmettere l’acconto solo se soprasoglia (quindi nell’esempio 2000 è minore di 3000), ma, prudenzialmente, nessuno ti vieta in questo caso di trasmetterlo comunque -anche se sottosoglia- come frazionato.

  321. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 19-1-2012 alle ore 11:36

    Caro allessandroz, concordo sulla confusione delle risposte dell’Agenzia delle Entrate (vedi mio post n. 311 scritto in data non sospetta) avrei preferito come molti il ripristino dei vecchi elenchi cli/for che tutto sommato erano abbastanza rodati e già istallati nei software gestionali delle aziende.
    Il problema secondo me e’ che l’anagrafe dei rapporti (a cui perverrà lo spesometro) ragiona in termini finanziari e in prospettiva di un accertamento verso le persone fisiche, il mondo iva ragiona in termini completamente diversi, e i progressivi mutamenti del tracciato record nel corso dei mesi testimonia l’impossibilità -a mio avviso- di usare imponibili ed iva per estrapolare la capacità contributiva. Poi nelle motivazioni e’ stato aggiunta l’esigenza di scongiurare i fenomeni delle cartiere o altre frodi iva ma in sostanza i due elenchi di due controparti cliente e fornitore per come sono ora strutturati non corrispondono mai, quindi gli incroci non si possono fare. Circa la confusione tieniti da parte un faldone con le varie normative e se arrivassero delle sanzioni in “obiettive situazioni di incertezza normativa” si possono annullare.

  322. rossicristoforo scrive:
    Scritto il 19-1-2012 alle ore 13:13

    Buongiorno a tutti,

    In quasi 35 anni di onesto lavoro in ambito fiscale ed amministrativo, non ho mai visto una dichiarazione così faraginosa e controversa.
    Ho perso settimane per capire il concetto di contratti tra loro collegati a seguito di un accordo verbale o scritto, ed adesso con le risposte dell’A.d.E. del 22/12 u.s. il concetto giuridico di contratto è superato da quello di rapporto continuativo con un cliente o fornitore (che vuol dire?) è continuativo con 10 fatture con 2 con 37? è continuativo se acquisto la stessa merce da più fornitori? potrei procedere all’infinito.
    Le risposte dell’A.d.E. non sono acqua o chiacchere da bar sulle quali si può fare della mera filosofia, vanno interpretate e basta e qui l’interpretazione non mi pare neanche difficile.
    Pertanto prendo atto della diversa interpretazione dell’A.d.E. e pur sottolineando che non mi pare coerente con la definizione di “contratti collegati” dalla stessa fornita con la circolare 24/e del 30 maggio 2011, mi accingo a comunicare anche i rapporti che annualmente superano la soglia, effettuati continuativamente nei confronti dei medesimi soggetti che in un primo momento avevo considerato non frazionati, lasciando che il programma pescasse le sole fatture sopra il margine.
    E’ palese a tutti la confusione ed il disagio creato Vs. i contribuenti Italiani dall’A.d.E. che sembra giocare con i termini, in un così particolare momento, basti pensare ai 2 rinvii del termine già attuati, previsti per la trasmissione della dichiarazione.
    Cordiali saluti a tutti i blogger.
    Cristoforo

  323. Lorena scrive:
    Scritto il 19-1-2012 alle ore 17:14

    Signori, noi le comunicazioni le abbiamo inviate ancor prima di Natale, secondo le indicazioni allora fornite. E’ impensabile che si ripigli in mano tutto quanto 1, 2, 3 volte quando le precisazioni si rincorrono e contraddicono. Cosa fatta capo ha. Ora abbiamo da dannarci per il 2011 e propongo una bella marcia su Roma: scherzosamente parlando, si potrebbe allegramente “sequestrare” il funzionario responsabile di questo scempio e “obbligarlo” sotto pena di ascolto della discografia completa di Al Bano, a redigere correttamente uno dei semplicissimi spesometri che dovremmo inviare… Tempo 24 ore avremmo una normativa nuova, ne sono più che certa.

  324. Antonella scrive:
    Scritto il 19-1-2012 alle ore 17:50

    anche io li ho mandati tutti prima di Natale e non ci penso minimamente a rimetterci le mani, facciano ciò che vogliono…..mi preoccupa però il 2011 da consegnare entro Aprile……c’è tanta confusione ora per una cosa che SEMBRAVA abbastanza chiara, figuriamoci tra un paio id mesi……

  325. rossicristoforo scrive:
    Scritto il 20-1-2012 alle ore 09:32

    buongiorno,
    Mi preme chiarire per non ingenerare dubbi ai vari partecipanti di questo blog, che mentre mi accingevo insieme ad altre migliaia di colleghi in tutto il paese ad apportare le opportune modifiche alla comunicazione, (evidentemente siamo telepatici, per interpretare in maniera univoca ed inequivocabile le risposte ai quesiti dell’A.d.E.)a seguito della risposta fornita in data 22/12/2011 in merito al concetto di “Rapporti continuativi tra imprese”; a seguito dei dubbi interpretativi avanzati dalle associazioni professionali, veniva emanata un’ulteriore specifica dell’Agenzia in data 13/01/2012, con la quale LA STESSA SOSTANZIALMENTE FACEVA MARCIA INDIETRO.
    Robe da matti!.
    Saluti a tutti, Cristoforo.

  326. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-1-2012 alle ore 10:00

    salve,
    ora possiamo solo attenderci quello che non e’ mai successo: la marcia indietro della marcia indietro (cioe’ la conferma della risposta del 22/12/2011). A parte gli scherzi, già con la circolare 24, quando e’ stato reso possibile totalizzare in un solo rigo piu’ fatture se riferite allo stesso contratto/soggetto si e’ snaturato completamente lo spesometro, nato per tracciare i pagamenti (all’inizio nel tracciato era previsto anche il conetto di acconto o saldo del pagamento) e piano piano ritornato all’ovile del vecchio elenco cli/for, cioe’ il tentativo anche dell’AdE di ammettere che un soggetto puo’ essere un unico contratto senza grandi sforzi interpretativi.

  327. roberta scrive:
    Scritto il 20-1-2012 alle ore 10:38

    ho questo problema avevo inviato tutti gli elenchi prima della circolaRE DI RISPOSTE AI QUESITI DEL 22/12/2011 PERò NON AVEVO INCLUSI NEGLI ELENCHI I CANONI LEASING IN QUANTO IL CALL CENTER MI AVEVA RISPOSTO CHE ERANO SOGGETTI A COMUNICAZIONE E NON SERVIVA INSERIRLI. ADESSO VANNO RIFATTI TUTTI GLI ELENCHI??COME NI COMPORTO SE UNA DITTA HA PIù CONTRATTI LEASING CON LA STESSA SOCIETA’ DI LEASING? COMUNICO OGNI SINGOLA FATTURA INDIPENDENTEMENTE DAL TOTALE DEL LEASING OPPURE OGNI CONTRATTO FA’ A SE’ E SE SUPERA I 25.000 LO COMUNICO? NON CAPISCO PIU’ DAVVERO NULLA!!AIUTO

  328. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-1-2012 alle ore 10:47

    Per Roberta (327):
    -fai in tempo a inviare un elenco sostitutivo, se non erro (nel frontespizio e nelle istruzioni c’e’ la possibilità).
    -in teoria ogni contratto e’ soggetto alla regola dei 25.000 sulla base del registrato nell’anno. Quindi 4 contratti, 3 sopra i 25.000 o comunichi i tre righi riepilogativi delle n fatture a loro relative, oppure invii le n fatture indistintamente. Io personalmente invierei tutte le fatture dei 4 contratti con la controparte società di leasing, come se fosse un unico grande contratto.

  329. roberta scrive:
    Scritto il 20-1-2012 alle ore 10:53

    GRAZIE ALLORA MI SA’ CHE FARO’ COSI COMUNICO TUTTE LE FATTURE DISTINTAMENTE INDICANDO OGNI FATTURA ANCHE PER I CONTRATTI CHE SINGOLARMENTE NON SUPERANO I 25.000. QUINDI SE HO UNA DITTA CHE HA UN SOLO LEASING E QUESTO COME REGISTRATO NELL’ANNO NON SUPERA I 25.000 MA COME VALORE DI CONTRATTO LEASING SI NON LO DEVO COMUNICARE GIUSTO? GRAZIE ANCORA DELL’AIUTO.

  330. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-1-2012 alle ore 11:07

    per roberta (329).
    SE HO UNA DITTA CHE HA UN SOLO LEASING E QUESTO COME REGISTRATO NELL’ANNO NON SUPERA I 25.000 MA COME VALORE DI CONTRATTO LEASING SI NON LO DEVO COMUNICARE GIUSTO? l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per i contratti pluriennali (come ad esempio un leasing) per l’inclusione nella comunicazione il corrispettivo annuo deve superare la soglia minima prevista.

  331. Enrico scrive:
    Scritto il 20-1-2012 alle ore 18:16

    Secondo voi per corrispettivi dovuti cosa si intende esattamente? Per esempio nel caso di leasing riscattato anticipatamente in cui i corrispettivi da contratto dovuti per l’anno siano oltre euro venticinquemila, mentre quelli effettivamente fatturati e pagati sono, a causa del riscatto anticipato, inferiori, cosa è bene fare? Comunicare?

  332. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-1-2012 alle ore 18:22

    Per Enrico (331)
    secondo me il riscatto anticipato comporta sostanzialmente una modifica del contratto. Quindi si deve lavorare sul fatturato effettivo non su quello ipotetico che si sarebbe realizzato se non si fosse fatto il riscatto. Quindi non comunicherei.

  333. alessandroz scrive:
    Scritto il 23-1-2012 alle ore 14:56

    Videoforum del 18/01/2012. Risposte dell’AdE
    (un nome “profetico” Ade!!). Su italia oggi
    si legge:
    “L’invio di una comunicazione contenente operazioni che non dovevano essere incluse determina l’inesattezza della comunicazione stessa, anche se, nel caso di specie, deve essere escluso che tale irregolarità sia finalizzata all’evasione. Quanto all’applicazione delle sanzioni, occorre verificare se sussista o meno negligenza del contribuente; in altri termini, occorre distinguere se l’inesattezza è causata da incertezza normativa ovvero dalla determinazione del contribuente di «semplificarsi la vita», segnalando tutte le operazioni.
    Tale violazione non potrebbe essere considerata meramente formale poiché, causando verosimilmente il disallineamento delle informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate e una possibile segnalazione di anomalia da verificare, determina pregiudizio all’azione di controllo.”

    Se mando informazioni in più sarei soggetto
    a sanzione perché “pregiudico l’attività
    di controllo??”. Chi pregiudica l’attività
    di controllo sono coloro che hanno “ideato e
    progettato questo miasma!”

  334. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 23-1-2012 alle ore 15:41

    Per alessandroz 333:
    non ci sono istruzioni sufficentemente chiare da consentire l’irrogazione di sanzioni per sovrabbondanza di informazioni; ci sono anzi pronunce incongruenti a brevissima distanza di tempo l’una dall’altra, due proroghe, due cambi di tracciati record, inclusioni disposte con circolare in contrasto con le esclusioni previste dal decreto ministeriale (leasing).
    Sarebbe un azzardo per il fisco mettersi ad irrogare sanzioni per questo tipo di divergenze. Inoltre, un elenco per data di registrazione e non per data documento – come era quello precedente- non consente di ottenere allineamenti, in quanto le fatture clienti sono registrate al momento dell’emissione, e le fatture fornitori, soprattutto a cavallo d’anno, al momento di ricezione o quando si puo’, quindi nei rapporti continuativi i due elenchi non corrispondono mai.
    Prevedo/spero in una bella sanatoria per irregolarità formali di come se ne facevano una volta (rossicristoforo se ne ricorderà) che consenta di fare un po’ di gettito e mettere una pietra sopra questo elenco “lunare”.

  335. Lorena scrive:
    Scritto il 23-1-2012 alle ore 16:21

    Eh, me lo vedo il cliente a cui diciamo che deve fare la sanatoria per mettere a posto lo spesometro… minimo che ci risponde è: l’ho pagato a te, l’hai fatto tu, se ci sono errori me li paghi tu…
    A parte che dovrebbe veramente finire questa spirale mortifera di leggiucole e regolamentucci incomprensibili. Perchè pagare – ancora! – per incertezze normative?

  336. loretta scrive:
    Scritto il 23-1-2012 alle ore 18:06

    scusate se insisto: che fare con le parcelle
    emesse dai dentisti ai singoli pazienti, ma
    assoggettate a ritenuta acconto in quanto pagate
    dalla CASAGIT?, chi si indica negli elenchi i
    nominativi dei pazienti o la CASAGIT ?
    GRAZIE

  337. Massimiliano scrive:
    Scritto il 23-1-2012 alle ore 18:12

    Buonasera, vorrei porti il mio caso..Ho un ingrosso di oggettistica e acquisto da molti fornitori, io non faccio contratti ma semplici ordini molte volte senza nemmeno i prezzi,a volte in semplici fogli a quadretti e mai numerati a volte prima di ricevere la merce annullo o aggiungo telefonicamente merce ecc. ( insomma non sono contratti vincolanti)Metti che ho un ordine di 6000 euro che comprende merce di san valentino pasqua e autunnale, ovviamente mi viene spedito in 3/4 volte ma a luglio annullo la merce autunnale quindi mi mandano magari solo 4000 euro.A volte faccio un ordine di 2900 euro e poi aggiungo merce il mese dopo telefonicamente per altri 500 euro. Insomma come faccio a rintracciare le singole fatture rispetto a ordiini così generici?? Ripeto sono ordini e non conntratti per forniture periodiche. Grazie per l’aiuto

  338. roberta scrive:
    Scritto il 23-1-2012 alle ore 18:27

    per quanto riguarda le vendite a san marino il programma contabilita’ me le inserisce come tipo soggetto soggetti non residenti e indica solo la denominazione e il campo partita iva e codice fiscale non viene compilato nemmeno con il codiceidentificativo che hanno a san marino. Va bene??? grazie

  339. roberta scrive:
    Scritto il 24-1-2012 alle ore 08:58

    SE DEVO CORREGGERE UN ELENCO BASTA RINVIARE IL FILE BARRANDO INVIO SOSTITUTIVO E INDICANDO IL PROTOCOLLO TELEMATICO CHE VADO A SOSTITUIRE??LE ISTRUZIONI PARLANO NEL CASO SI CORREGGONO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA DI ANNULLARE LA PRECEDENTE E SOSTITUIRE. MA IO LA CORREGGO ENTRO LA SCADENZA. QUALCUNO HA GIA’ FATTO INVII SOSTITUTIVI MI PUO’ AIUTARE?

  340. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 24-1-2012 alle ore 15:00

    Per Massimiliano 336,
    o consideri tutte le compravendite come singole operazioni, quindi “peschi” solo le fatture sopra i 25.000 euro per il 2010 e 3.000 euro per il 2011, oppure consideri tutti i clienti e fornitori come contrattualizzati e quindi comunichi le singole fatture dei clienti/fornitori che hanno su base annua un fatturato sopra 25.000 o 3.000.
    In tale secondo caso devi considerarli tutti contratti o “periodici” o “frazionati”.

  341. massimiliano scrive:
    Scritto il 25-1-2012 alle ore 09:04

    Ciao in merito al quesito 336 e riguardo la tua cortese risposta….a me conviene anche solo per lavorarci meno e perchè mi sembra piu reale rispetto alla mia situazione considerare tutte le forniture come singole operazioni. Non vorrei però che qualcuno potesse interpretarla in maniera diversa e andareincontro a sanzioni. Grazie ancora
    Massimiliano

  342. Stefania scrive:
    Scritto il 25-1-2012 alle ore 15:53

    Buon giorno a tutti.
    Chiedo scusa in anticipo se la mia domanda è già stata fatta e quindi ha già ricevuto risposta.
    Mi chiedevo se le fatture di acquisto di carburante fatte dal gestore di una stazione di servizio, vanno dichiarate, singolarmente non superano la soglia di 25000, ma ne bastano tre per andare oltre.
    Vi prego rispondetemi.
    Grazie!!!

  343. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 25-1-2012 alle ore 17:14

    per Stefania 341:
    guarda se ti si confanno le tematiche di cui al n.212 (massimo d) e risposte 223 (sottoscritto).

  344. POAOLO scrive:
    Scritto il 26-1-2012 alle ore 09:56

    Egregio Dottore, prima di tutto la ringrazio per il suo prezioso contributo e per la qualità del suo blog e al contempo le porgo questa domanda.
    Se un azienda italiana, nell’ambito di importazioni che effettua dalla Cina, si avvale di servizi di intemediazione di acquisto di un soggetto cinese che , evidentemente, svolge la propria opera in cina e che viene pagato trimestralmente a fronte di presentazioni di relative notule per importi superiori a 25000 euro, è tenuta all’obbligo di comunicazione di detta operazione??
    La ringrazio per la Sua cortese risposta.

  345. Dalla Montà Giuliano scrive:
    Scritto il 26-1-2012 alle ore 11:54

    Le fatture emesse dal fornitore nel dicembre 2009
    e registrate dal cliente nel 2010 per importo superiore a €.25.000 devono essere incluse nell’elenco da inviare entro il prossimo 31 gen-
    naio 2011

  346. roberta scrive:
    Scritto il 26-1-2012 alle ore 16:41

    SALVE,i cedolini asl dei medici vanno inserite nello spesometro?singolarmente non superano i 25.000,solo facendo la somma per tutti i 12 mesi si supera la soglia.cosa devo fare.graziee

  347. Andrea scrive:
    Scritto il 26-1-2012 alle ore 17:29

    Ciao a tutti,
    ho un dubbio:
    un pittore svolge nell’anno lavori per un’azienda cliente e fa 20 fatture per un totale complessivo di € 35.000. Il cliente è sempre lo stesso, e anche lo stabile che si trova nello stesso luogo, ma i settori di questo stabile dove svolge i lavori cambiano ad ogni fattura..ad es. nel 2010 ha fatto 6 fatture in un reparto di questo stabile, 5 in un altro reparto, 8 in un altro reparto ancora. In questo caso collegate tutte le fatture insieme perchè lo stabile è il medesimo, oppure essendo lavori diversi in varie zone dello stabile devono essere considerate tutte separate le fatture e quindi Non frazionate? Io avrei messo Corrispettivo Periodico e le avrei considerate tutte insieme, ma non so se sbaglio a ragionare cosi. Fatemi sapere il prima possibile se potete perchè siamo agli sgoccioli :) Grazie a tutti x le gentili risposte.

  348. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 26-1-2012 alle ore 18:00

    Andrea,
    secondo me hai fatto bene a considerarle tutte cioe’ la lista che determina i 35.000 e tipo contratto=corrispettivi periodici.

  349. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 27-1-2012 alle ore 09:26

    Per Paolo 343:
    a mio avviso, i servizi internazionali non intra e non black, come quelli cinesi, non facendo dogana, sono registrati con autofattura sia negli acquisti che nelle vendite. In tal caso l’operazione dovrebbe essere comunicata e solo negli acquisti (vedi anche risposta n.208 e 210 a domanda 202).

    Per Dalla Montà Giuliano 344:
    Le operazioni 2009 registrate nel 2010 non sono da comunicare (diverso il caso delle operazioni 2010 registrate nel 2011: sono da comunicare nell’elenco 2011 in quanto l’annualità 2010 e’ oggetto di spesometro).

    Per Roberta 345: dipende da cosa significa cedolino: vedi domanda 308, precisazione 309 e risposta 313.

  350. roberta scrive:
    Scritto il 27-1-2012 alle ore 10:27

    UNA DITTA INDIVIDUALE CHE HA COME ATTIVITA’CODICE 476210 Commercio al dettaglio di riviste, giornali e periodici che non ha partita iva in quanto è un edicola.
    non riceve fatture ma estratti conto riepilogativi dei giornali acquistati e venduti, deve fare lo spesometro??

  351. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 27-1-2012 alle ore 10:57

    per roberta:
    Sono obbligati allo spesometro, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni
    rilevanti ai fini di tale imposta…
    Quindi se l’edicola e’ priva di partita iva (ma e’ possibile?) non deve fare lo spesometro.
    Se avesse la partita iva e compisse solo operazioni fuori campo iva o non rilevanti (estratti conto valevoli solo ai fini delle registrazioni contabile e delle iidd) non dovrebbe presentare niente.

  352. roberta scrive:
    Scritto il 30-1-2012 alle ore 09:42

    SO CHE NON E’ INERENTE A QUESTO ARGOMENTO MA CHIEDO SE C’E’ UN BLOG COME QUESTO PER LE OPERAZIONI BLACK LIST?? AVREI BISOGNO DI UN AIUTO E NON SO DOVE TROVARLO. GRAZIE

  353. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 30-1-2012 alle ore 11:45

    Roberta:
    http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/10/29/black-list-anche-per-la-stabile-organizzazione-obbligo-di-comunicazione-scritto-con-lavv-salvatore-mattia/

  354. Federico scrive:
    Scritto il 30-1-2012 alle ore 19:41

    Salve. Purtroppo non ho ben compreso le modalità di comunicazione. Ho compilato la dichiarazione da presentare tramite il mio programma di contabilità ma mi sono accorto solo ora (maledetta la mia testa) che l’unico modo di comunicazione è tramite i srvizi dell’agenzia delle entrate al quale non sono registrato. Per attivarli occorrono circa due settimane, vorrei sapere se è possibile comunicare in altro modo (magari presentandosi direttamente all’ufficio di zona dell’agenzia delle entrate) oppure se è possibile presentare la comunicazione in ritardo (incorrendo ovviamente nelle sanzioni previste). Qualcuno può aiutarmi, vi ringrazio anticipatamente.

  355. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 31-1-2012 alle ore 09:06

    Federico,
    tranquillo, la modalità di presentazione e’ quella standard tramite intermediario (o diretta per chi e’ registrato in entratel). Quindi, generato il file dell’elenco e verificato che passi il controllo 1.0.4 lo spedisci anche per e-mail al tuo commercialista che lo presenta come le altre dichiarazioni.
    L’unica “differenza” e’ che non c’e’ una firma da apporre in un modello cartaceo (come per la comunicazione dei rapporti finanziari all’anagrafe tributaria) essendo il modello un tracciato record…

  356. Giovanna scrive:
    Scritto il 31-1-2012 alle ore 10:56

    PER FAVORE AIUTATEMI!
    NON RIESCO A INVIARE UNA COMUNICAZIONE CHE CONTIENE FATTURE EMESSE A UNA AGENZIA TEDESCA PER LA QUALE NON HO FATTO L’INTRA IN QUANTO TRATTASI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI.
    L’ERRORE E': RECORD TIPO 2 ALLA RIGA 000002
    PARTITA IVA VALORE ERRATO
    NELL’ANAGRAFICA DEL CLIENTE COSA DEVO INDICARE COME TIPO SOGGETTO? NON RESIDENTE?
    LA PARTITA IVA ESTERA DEVE COMPARIRE COL DE DAVANTI?
    gRAZIE A CHI MI PUO’ AIUTARE

  357. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 31-1-2012 alle ore 11:13

    Giovanna,
    le operazioni che sono già state inserite nell’intra NON DEVONO essere inserite nello spesometro (perchè già note al fisco). Questo e’ pacifico.
    Comunque, se lo vuoi fare, per i non residenti il tipo record e’ il 3 (e le caratteristiche del record sono quelle indicate nel provvedimento di settembre:

    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1c1d69804863a008b09afbabddc89220/Provvedimento+16+settembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1c1d69804863a008b09afbabddc89220

    Se non hai tanti soggetti, e non riesci a generare il file giusto dalla tua contabilità, puoi usare la procedura software del ministero così non devi impazzire a definire la struttura del txt.
    il software versione 1.0.0 lo trovi al link:

    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Compilazione+e+invio/SW+compilazione+comunicazioni+spesometro/

    e a quel punto il file e’ già conforme alle specifiche del controllo.
    Se hai tantio altri soggetti oltre al tedesco ci sarebbe anche un modo di “far importare” il proprio elenco txt generico dentro la procedura software del ministero, ma ci vuole un po’ di lavoro informatico. Se serve te lo spiego.

  358. Federico scrive:
    Scritto il 31-1-2012 alle ore 15:40

    @Matteo Masi
    Grazie della risposta, ho proprio fatto così ed ora sono in attesa di un responso sperando che sia positivo. Grazie ancora!

  359. MARIA PIA PALMIERI scrive:
    Scritto il 31-1-2012 alle ore 18:09

    Per favore vi chiedo un aiuto, ho l’ultimo da compilare è ho un problema, una ditta che effettua commercio di calzature fa due ordini in un anno, autunno/inverno e prim.estate.
    L’ordine di acquisto della merce per la stagione autunno/inverno fatto nel 2009 ma fatturato nel 2010 con più fatture che al netto delle note credito supera la soglia dei 25000€ si deve comunicare?

  360. alessandra scrive:
    Scritto il 1-2-2012 alle ore 16:27

    quanto costa la trasmissione di questo documento?
    cioè il mio commercialista mi ha chiesto soldi, a quanto ammonta la spesa?

  361. Massimo scrive:
    Scritto il 2-2-2012 alle ore 08:19

    Aiutooo!
    Dovrei fare la comunicazione delle operazioni di importo non superiore a tremila euro per un cliente che era gestito da un altro studio prima e che mi ha passato i dati contabili al 30 giugno 2011.
    Posso far fare al vecchio studio la comunicazione per i primi sei mesi e io fare un invio sostitutivo per tutto l’anno?
    GRAZIEEEE

  362. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 2-2-2012 alle ore 09:41

    Alessandra,
    se lo ha SOLO inviato ti dovrebbe chiedere quanto ti chiede normalmente per l’invio di una black list, di una dichiarazione di intento ricevuta o di una comunicazione iva…
    Poco comunque.

  363. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 2-2-2012 alle ore 10:28

    Massimo
    Direi proprio di no.
    Al limite potresti farti inviare l’elenco in txt fino al 30.6, importarlo nel software ministeriale e studiartelo un po’. Se non ci sono contratti, ma solo operazioni spot basta che unisci il tuo elenco a quello che ti inviano loro (se te lo inviano) se ci sono contratti ho paura che il discorso non torna perche’ il fatturato per finire nell’elenco al 30.6 non tiene conto delle fatture successive.

  364. domenico scrive:
    Scritto il 14-2-2012 alle ore 09:57

    Chiarimento
    una società riceve e registra nel 2011 una fattura relativa all’anno 2010, in quale comunicazione va inserita in quella dell’anno 2010 (in questo caso visto che il terlematico è stato già tgrasmesso ritengo vada fatta l’integrazione), o invece con l’anno 2011 ?

  365. roberto scrive:
    Scritto il 14-2-2012 alle ore 12:45

    Gradirei sapere se un commerciante di abbigliamento debba compilare l elenco fornitori per importi superiori a 3.000 euro pur effettuando i pagementi delle suddette fatture a mezzo assegni , a mezzo pagamento con ricevute bancarie o a mezzo bonifico.
    Le risposte ottenute sono diverse.
    Potete dirmi qual è la giusta regola
    grazie

  366. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 15-2-2012 alle ore 16:52

    per roberto 363:
    Non ci sono dubbi giuridici sul fatto che l’elenco debba essere fatto indipendentemente da come si effettuano i pagamenti. L’unica esenzione riguarda le “operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi
    ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, (solitamente vendite dei negozi a persone fisiche consumatori finali) qualora il pagamento dei
    corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate
    emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione (alias residenti in Italia).

  367. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 15-2-2012 alle ore 17:04

    per Domenico 362.
    la fattura relativa all’anno 2010 non deve essere inserita nell’elenco 2010 se registrata nel 2011 in quanto l’elenco e’ per data di registrazione.

    Occorre capire se la fattura 2010 registrata nel 2011 e’ parte di un contratto 2010 o meno.
    Si possono verificare tre casi:
    -la fattura 2010 e’ relativa ad un contratto gia’ trasmesso nel 2010: inserire nel 2011 come contratto frazionato o periodico a prescindere dal suo importo.
    -la fattura reg. 2011 sommata a quelle del 2010 avrebbe determinato il superamento della soglia di 25.000 se fosse stata registrata nel 2010: in tal caso deve essere comunicata, lei sola, nell’elenco 2011 a prescindere dal suo importo, come contratto frazionato o periodico.
    – la fattura non e’ collegata ad un contratto 2010, oppure lo e’ ma non avrebbe fatto superare nel 2010 alcuna soglia di 25.000: comunicare nel 2011 solo se individualmente e’ superiore o uguale a 3.000 euro. Questo e’ il mio modus operandi.

  368. Alessandro scrive:
    Scritto il 21-2-2012 alle ore 11:40

    Si mormora, nei corridoi segreti, che l’invio del 30 aprile p.v. potrebbe essere sostituito dall’invio del vecchio Elenco Cli/For.
    Ne sapete niente?

  369. Antonio Veneruso - pubblicista scrive:
    Scritto il 22-2-2012 alle ore 09:06

    E’ una voce già sentita di recente anche dalla dottrina. Speriamo in una conferma ufficale in modo da semplificare di molto l’invio dei dati esteso a tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, così evitando alchimie e formule varie ora necessarie per selezionae i dati utili alla comunicazione.

  370. Stefano S. scrive:
    Scritto il 23-2-2012 alle ore 08:54

    Alcune anticipazioni, a cura de “Il Sole 24 ORE”:
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-02-22/spesometro-diventa-facile-211408.shtml

  371. Antonella scrive:
    Scritto il 23-2-2012 alle ore 10:38

    questo dimostra solo che si incartano con le loro stesse mani per tornare alle vecchie musiche….non senza aver generato una dose notevole di stress in noi consulenti……

  372. Alessandro scrive:
    Scritto il 24-2-2012 alle ore 09:26

    Questo significa che entro il 30 aprile p.v. dovremmo essere pronti a fare un invio con un nuovo software, nuove specifiche, nuovi tracciati?
    Predisposizione del software, elaborazione dei dati, verifica e invio in…..60 giorni?!?….
    Ah beh….tanto non c’e’ altro da fare!!

  373. Stefano S. scrive:
    Scritto il 27-2-2012 alle ore 11:34

    E’ stato rimosso il limite di 3mila euro per le operazioni tra soggetti Iva. Resta confermata la soglia di 3.600 euro per le operazioni effettuate senza obbligo di emissione della fattura (scontrini o ricevute fiscali).
    Non è ancora chiaro se l’abolizione della soglia riguardi la comunicazione dei dati del 2011 oppure solo a partire dai dati del 2012.

  374. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 27-2-2012 alle ore 12:26

    Stefano,
    secondo me vale dal 2012, e gli elenchi 2011 viaggiano con le vecchie (caotiche) regole.

  375. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 27-2-2012 alle ore 12:32

    C’e’ comunque una frase ambigua nella relazione accompagnatoria al Consiglio dei Ministri del 24.02.2012 in cui e’ stato approvato il decreto semplificazioni: “Ci sarà una sola comunicazione per ciascun cliente al mese e non più una singola comunicazione per ciascuna operazione”.
    Cosa vorrà significare “al mese”? Trattasi di refuso?
    Inoltre, visto che tutti se ne riempono la bocca, i vecchi elenchi Cli/For erano per data documento e non per data registrazione.

  376. massimo scrive:
    Scritto il 28-2-2012 alle ore 17:50

    un’azienda che non ha inviato lo spesometro entro il 31 Gennaio, può inviarlo pagando eventualmente una sanzione con ravvedimento operoso? oppure è preferibile inviarlo ugualmente anche fuori termine. (Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dovrebbero essere le stesse….)
    Grz della risposta
    Massimo

  377. GIUSEPPE C. scrive:
    Scritto il 2-3-2012 alle ore 11:14

    Per Massimo (post del 28/2/2012 ore 17:50),
    Nel caso di mancato invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette ad obbligo di fatturazione di importo pari o superiore ad € 25.000 entro il termine del 31 gennaio 2012, è possibile sanare l’inadempimento effettuando la trasmissione e versando contestualmente (cd. ravvedimento operoso) la sanzione minima (€ 258) ridotta ad 1/8 (€ 32) entro il termine di un anno dalla scadenza del termine. Nella diversa ipotesi in cui, pur avendo inviato la comunicazione nel termine del 31 gennaio 2012, si rendesse necessario integrare/rettificare i dati già tempestivamente trasmessi è prevista la possibilità (senza pagamento di alcuna sanzione) di ritrasmettere integralmente il tracciato record contenente le correzioni/integrazioni entro i successivi 30 giorni (attenzione: in tal caso, diversamente da quanto riportato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010 non occorre procedere con l’annullamento del precedente invio, essendo sufficiente l’invio del nuovo tracciato che sostituisce integralmente quello già tempestivamente trasmesso). Superarato il 30° giorno dall’invio della comunicazione da rettificare valgono le considerazioni sopra esposte in merito al ravvedimento entro un anno dal termine originario nell’ipotesi di mancato invio (sanzione ridotta ad 1/8 del minimo, pari quindi ad € 32).
    L’invio della comunicazione oltre il termine senza che si proceda contestualmente al pagamento della sanzione ridotta, espone all’irrogazione da parte dell’Agenzie delle entrate della sanzione piena (da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 471/1997, analogamente all’ipotesi di omesso invio della comunicazione): in tal caso si dovrebbe comunque beneficiare della riduzione ad 1/3 della sanzione “irrogata” (e non del minimo) nel caso in cui non si intenda contestare il provvedimento di irrogazione della sanzione (cd. definizione agevolata della sanzione). Il codice tributo da utilizzare in sede di compilazione del modello F24 per il versamento della sanzione ridotta dovrebbe essere l’8911 (in assenza di un codice ad hoc).

  378. Stefano S. scrive:
    Scritto il 3-3-2012 alle ore 09:55

    Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02 marzo 2012, in vigore dalla stessa data:
    http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-02&task=dettaglio&numgu=52&redaz=012G0036&tmstp=1330734564841
    Oppure:
    http://www.fiscooggi.it/print/35057
    (da qui c’è il link al Decreto Legge)

    Vedere art. 2 punto 6.

  379. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 5-3-2012 alle ore 17:32

    Elenco clienti e fornitori solo dal 2013. Le modifiche allo »spesometro» apportate dall’art. 2, comma 6, del dl 2 marzo 2012, n. 16 (pubblicato nella G.U. 52 di ieri ed entrato in vigore lo stesso giorno), valgono per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012. Franco Ricca, ItaliaOggi del 05/03/2012.
    ————————————————-
    Spesometro, le novità dovrebbero riguardare anche gli elenchi 2011, in scadenza al 30 aprile, a meno di indicazioni diverse rese ufficialmente dall’agenzia delle Entrate. Bellizzano – Gaiani
    IlSole24Ore del 03/03/2012.
    ————————————————-

  380. Lorena scrive:
    Scritto il 5-3-2012 alle ore 17:46

    Per fare cosa buona e giusta, dovrebbero applicare le novità dal 2011, e spostare la scadenza al 30/9, a regime.
    Tutti questi lacciuoli assortiti dovrebbero essere in generale spostati all’autunno. Continuano ad aumentare le scadenze e le comunicazioni, e le vogliono tutte nei primi mesi dell’anno. Impossibile, punto e basta.
    Ricomincerà la solita sarabanda delle lamentiadi di categoria e, alla fine, cambieranno ancora le carte in tavola e “concederanno” graziosamente una proroga. Forse.
    Che schifo, signori miei, che schifo. Sono stanca.

  381. Alessandro scrive:
    Scritto il 6-3-2012 alle ore 12:18

    Ma insomma…..
    – il 30 aprile cosa si manda via? (niente??..)
    – a regime, esisteranno due comunicazioni?…una relativa alle operazioni cumulative delle op. con obbligo di fattura (elenco cli/for), e una relativa alle singole operazioni senza obbligo di fattura e sup. a 3600 euro iva compresa?

  382. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 9-3-2012 alle ore 00:35

    A mio parere, il 30 aprile sarà la data ultima per inviare la comunicazione relativa al 2011, salvo improbabili ripensamenti dell’Agenzia delle Entrate.

    Il D.L. liberalizzazioni parla chiaro: le nuove disposizioni si applicano dal primo gennaio di quest’anno, quindi, riguarderanno la comunicazione del 2013.

    Diversamnente, come ipotizza Lorena, e la dottrina, per applicare le modifiche dal 2011 e, quindi, consentire di apportare le modifiche ai sistemi informativi, l’adempimento 2011 dovrebbe slittare alla fine di settembre c.a.

  383. cinzia sarni scrive:
    Scritto il 9-3-2012 alle ore 12:21

    anch’io penso che le dichiarazioni dovrebberoessere inviate tutte insieme e già che ci siamo abolirei quella dei dati iva

  384. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 13-3-2012 alle ore 09:29

    Sembra che nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate abbiano già deciso che il 2011 rimane con le vecchie regole ed il 2012 con le nuove. Non e’ un comunicato stampa o una risoluzione ma comunque e’ una presa di posizione.
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/

  385. Massimo scrive:
    Scritto il 13-3-2012 alle ore 09:58

    Si confermato, il 2011 dovrebbe seguire le regole (???) del 2010. Sarà un altro bagno di sangue.
    Inoltre l’altra temuta comunicazione dei Beni dati in godimento ai soci dovrebbe slittare a giugno o a settembre (così per non lasciare periodi di pausa al nostro lavoro!!!) Aiutoooooooooooooooo!!!!

  386. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 13-3-2012 alle ore 22:17

    Per Roberto:
    la comunicazione al fisco (dal 2012 vero e proprio “Clienti e fornitori”) deve essere compilata qualora venga superata la soglia minima prescritta, a nulla rilevando le modalità di pagamento, ancorché da indicare nella citata comunicazione.

  387. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 13-3-2012 alle ore 22:42

    Dopo tutto questo “correre” e “penare” per la corretta compilazione della comunicazione, propongo una riflessione in merito all’aspetto sanzionatorio per la comunicazione già inviata e relativa all’anno 2010 e per quella di prossima scadenza afferente le operazioni dell’anno 2011.

    A mio parere, ritengo che in caso di invio irregolare (con esclusione dei soli casi di omissione), non si renda applicabile alcuna sanzione a carico del contribuente, tenuto conto dell’innegabile condizione di incertezza in cui questi si è venuto a trovare (rectius gli addetti ai lavori) per selezionare ed escludere le operazioni da ricomprendere nella comunicazione.

    Tale situazione di incertezza, ansia e quant’altro, come si è visto nei post precedenti, ha indotto il legislatore tributario a semplificare di molto l’adempimento comunicativo ancorché dal 2012, proprio per consentire al contribuente di superare le non poche riscontrate difficoltà organizzative.

    Al riguardo, è appena il caso di ricordare che, nel sistema tributario domestico, l’incertezza normativa oggettiva è prevista come “causa di esenzione” del contribuente dalla responsabilità amministrativa, in base al combinato disposto, di cui agli articoli:
    •art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, il quale stabilisce che “la commissione tributaria dichiara la non applicabilità delle sanzioni non penali nel caso in cui la violazione è giustificata da condizioni di incertezza sulla portata e sull’applicazione della norma a cui si riferisce”;
    •6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, in base al quale “non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”;
    •10, comma 3, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), per cui “le sanzioni non sono, comunque, irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

    In proposito, si veda pure la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 19 maggio 2011, n. 11096.

    Al riguardo, sarebbe auspicabile una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, per rassicurare gli operatori che tanto si sono prodigati per assicurare al fisco le informazioni richieste, ancorché operando in uno stato di incertezza e di approssimazione a seguito del susseguirsi di numerosi chiarimenti che forse hanno maggiormente rafforzato l’imprerssione di un adempimento alquanto difficoltoso, contrariamente alle intenzioni della stessa Amministrazione finanziaria.

  388. Antonella scrive:
    Scritto il 14-3-2012 alle ore 10:51

    oppure, visto quanto sopra, ci sarebbero gli estremi per fare ricorso e vincerlo :-))))

  389. Lorena scrive:
    Scritto il 21-3-2012 alle ore 11:41

    Ma insomma, ben venga che abbiano sostanzialmente eliminato questo adempimento ripristinando il vecchio elenco cli/for, ma per quest’anno cosa facciamo, ci spariamo? Ci voleva tanto a prevedere che per il 2011 fosse possibile inviare i dati col vecchio o col nuovo sistema?
    Se non avessi quasi 50 anni cambierei mestiere… invece purtroppo ormai qua ci devo morire, mannaggia! E sperare pure di poterlo fare, il bello è questo.

  390. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 27-3-2012 alle ore 17:14

    Aggiornato il software ” CompilazioneSpesometro”
    dell’agenzia delle Entrate. Versione software: 2.0.1 del 26/03/2012 con l’implementazione della funzionalità di stampa, nel senso che ora si vedono tutti i singoli righi fattura in pdf.
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Compilazione+e+invio/SW+compilazione+comunicazioni+spesometro/

  391. Michele scrive:
    Scritto il 28-3-2012 alle ore 08:17

    Buongiorno a tutti,

    Mi confermate che per la scadenza di Aprile, quindi i dati inerenti il 2011 rimangono le “vecchie regole”?
    Rimangono quindi anche i limiti dei 3000 / 3600 euro?

    Grazie 1000
    Michele

  392. roberta scrive:
    Scritto il 28-3-2012 alle ore 16:42

    IL PROGRAMMA DI CONTABILITA’ NON MI INSERISCE NELLO SPESOMETRO QUEST’OPERAZIONE: FATTURA DI VENDITA SUPERIORE A € 3.000,00 MA IN QUESTA FATTURA SI FA’ RIFERIMENTO A DUE DIVERSI ORDINI CHE SINGOLARMENTE NON SONO SUPERIORI A 3.000,00 E NON SONO COLLEGATI GLI ORDINI IN QUANTO UNO DI VENDITA MATERIALE E UNO DI RIPARAZIONE MOTORE.
    A QUESTO PUNTO E’ CORRETTO IL RAGIONAMENTO DEL SOFTWARE CHE NON INSERISCE LA FATTURA OPPURE SI CONSIDERA COMUNQUE IL TOTALE DEL DOCUMENTO FATTURA E QUINDI DA INSERIRE? GRAZIE

  393. Michele scrive:
    Scritto il 29-3-2012 alle ore 08:04

    Buongiorno a tutti/e

    Per la scadenza del 30 Aprile (movimenti del 2011) si invia il file come da “vecchia” mormativa, quindi con il limite dei 3000/3600.

    Grazie

  394. roberta scrive:
    Scritto il 29-3-2012 alle ore 16:49

    CHIEDO SE LE FATTURE DELLA TIM PER LE SPESE TELEFONICHE CELLULARI RIENTRANO NELLA COMUNICAZIONE OPPURE COME ALTRE UTENZE SONO DA ESCLUDERE PERCHE’ GIA’ COMUNICATE. SE RIENTRANO E’ MEGLIO CORRISPETTIVO PERIODICO O FRAZIONATO?
    GRAZIE

  395. Antonella scrive:
    Scritto il 29-3-2012 alle ore 17:44

    secondo me fanno parte delle utenze e non vanno indicate

  396. NADIA scrive:
    Scritto il 29-3-2012 alle ore 18:30

    ciao! ho un problema, mi sono accorta solo oggi di non avere mandato 2 fatture del 2010 nello spesometro che scadeva il 31 gennaio..il caso è questo:
    contratto di 25.000 + iva che prevede 3 fatture, due sono state emesse di 7.500 nel 2010. nel 2011 ce la terza e ultima fattura di 10.000.
    Vale la pena fare il ravvedimento operoso?? e nella modalità pagamento devo mettere importo frazionato o corrispettivi periodici??
    grazie mille!!!!!!!!

  397. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 2-4-2012 alle ore 05:51

    Per Roberta:
    con comunicazione dell’11 ottobre 2011, l’Agenzia ha precisato che nel caso di più operazioni di natura diversa riepilogate in un’unica fattura, il cui valore complessivo supera il limite minimo, la fattura deve essere comunicata per l’importo totale, indicando come tipologia l’operazione prevalente (la cessione del bene e/o il servizio).

  398. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 2-4-2012 alle ore 05:54

    L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 30 maggio 2011, n. 24/E, par. 5, ha precisato che il contribuente che abbia inviato una comunicazione e debba rettificarla e/o integrarla, una volta che siano scaduti i termini ordinari di presentazione (esempio: 2 gennaio 2012 per l’anno 2010 e, a regime, 30 aprile dell’anno successivo), può trasmettere una nuova comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello previsto per l’invio della comunicazione originaria (cioè entro 30 giorni), senza essere soggetto all’applicazione di alcuna sanzione.

    Scaduto il termine dei “successivi 30 giorni” dalla presentazione dalla comunicazione originaria, è sempre possibile regolarizzare la violazione attraverso l’istituto del cd. ravvedimento operoso, ex art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997 qualora, però, nei confronti del contribuente non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, o altre attività di cui abbia avuto formale conoscenza, per tale annualità e tributo. Detta regolarizzazione è ammessa sia in ipotesi di omissione della comunicazione stessa che per correggere e/o integrare l’originaria comunicazione risultata errata.

  399. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 2-4-2012 alle ore 05:58

    Per lo spesometro del prossimo 30 aprile valgono ancora le “vechie regole”. Lo ha aprecisato il Ministro dell’econimia in risposta ad un question time. Per le gli elenchi da inviare nel 2013, arriveranno, invece, nuovi schemi e tracciati record.

  400. massimo scrive:
    Scritto il 2-4-2012 alle ore 17:38

    scusate, una casistica sicuramente già affrontata per lo spesometro 2010 ma per la quale non ricordo la soluzione (fortunatamente dopo lo spesometro 2010 ho azzerato tutto…..):
    Fattura acquisto aprile 2011 euro 4.000 quindi rientrante nella procedura. Marzo 2012 si riceve nota di credito riferita a quella di aprile 2012 per lo stesso importo. Che devo fare? Includere o no la fattura del 2011, anche se sono già in possesso della nota di credito che annulla totalmente tale importo? Grazie della risposta

  401. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 3-4-2012 alle ore 08:06

    per massimo 397:
    E’ facoltativo, nel senso che si puo’ tenere conto o meno di una n/c con data successiva all’anno dell’elenco, se datata prima del 30.04.2012. Quindi si puo’ non includere quella fattura (Risposte n.21 alle categorie del 11.10.2011)

  402. alessandroz scrive:
    Scritto il 3-4-2012 alle ore 11:34

    Per Matteo 365
    la fattura relativa all’anno 2010 non deve essere inserita nell’elenco 2010 se registrata nel 2011 in quanto l’elenco e’ per data di registrazione.

    …
    – la fattura non e’ collegata ad un contratto 2010, oppure lo e’ ma non avrebbe fatto superare nel 2010 alcuna soglia di 25.000: comunicare nel 2011 solo se individualmente e’ superiore o uguale a 3.000 euro. Questo e’ il mio modus operandi.

    La normativa dice “è emessa o ricevuta” pag.12 punto 3.3 esoneri x 2010 circolare 24/E 30/05/2011 per cui io escludo “a priori” le fatture “singole” del 2010 (sotto soglia di 25.000,00 Euro) se registrate nel 2011 poiché presumo che il mio fornitore NON le abbia incluse nell’elenco relativo al 2010.
    A supporto di quanto sopra c’è il fatto che, nel tracciato record, la data da indicare è la data di registrazione o in mancanza quella del documento.
    Che ne pensate?

  403. roberta scrive:
    Scritto il 3-4-2012 alle ore 16:09

    NON MI E’ CHIARO IL CASO IN CUI VANNO INSERITE LE FATTURE ANCHE SE INFERIORI A 3.000 SINGOLARMENTE MA POI SOMMATE PER L’ANNO SUPERANO TALE SOGLIA, O MEGLIO PER OPERAZIONE COLLEGATE ESATTAMENTE COSA INTENDONO? ESEMPIO SE IO ACQUISTO LA MERCE SEMPRE DALLO STESSO FORNITORE E QUINDI SOMMANDO TUTTE LE FATTURE DELL’ANNO SUPERO VANNO COMUNICATE? IDEM PER LE MANUTENZIONI SULLE AUTO E SUI MACCHINARI SOLO SE SOMMATE PER LO STESSO FORNITORE SUPERANO LA SOGLIA LE COMUNICO? GRAZIE

  404. Lorena scrive:
    Scritto il 5-4-2012 alle ore 15:33

    Help! Ho da compilare uno spesometro 2011 in cui c’è una nota di credito 2011(emessa come contributo dal fornitore) che da sola supera tutti gli altri acquisti dell’anno dello stesso fornitore. In pratica la posizione di questo fornitore risulta negativa. La nota di credito è slegata da qualsiasi fattura, e il mio programma non accetta il suo caricamento in quanto non sono in grado di collegarala ad alcun documento. Devo comunicare questa nota di credito? E come? Anche se volessi comunicare il fornitore per totale, con importi in negativo, non me lo accetterebbe!

  405. Stefano S. scrive:
    Scritto il 5-4-2012 alle ore 15:50

    Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 05 aprile 2012 disponibile al seguente indirizzo:
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/da1ffc804ac62394b7ccbf4348044b51/046_Com.+st+Spesometro++05.04.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=da1ffc804ac62394b7ccbf4348044b51

    Niente di nuovo se non il fatto che ora l’Agenzia delle Entrate accetta anche operazioni di importo inferiore alla soglia anche per i dati del 2011.

  406. Lorena scrive:
    Scritto il 5-4-2012 alle ore 16:18

    Lassù qualcuno ha accolto le mie eretiche preghiere… ;-)

  407. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 5-4-2012 alle ore 16:27

    Lorena 401:
    Se la nota di variazione attiene a fatturati 2010, la devi inserire nel tipo record 4 e come documento di riferimento il n.0 del 31.12.2010, e non ne devi tenere conto nel comunicare il fatturato del 2011 nel senso che ragioni sul fatturato 2011 al lordo della suddetta. Se attiene a fatturati 2011, non comunichi il fornitore < = a zero.

  408. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 5-4-2012 alle ore 16:30

    Stefano S.
    Concordi con me sul fatto che se il software consente importi inferiori a 3.000 significa poco meno di niente, diversamente si spazzerebbe via tutta una serie di interpretazioni che prescindono dal tipo di controllo che fa il software.

  409. Lorena scrive:
    Scritto il 5-4-2012 alle ore 16:37

    Grazie Matteo Massi.

    L’interpretazione che gira è che, se il fornitore nel complesso è superiore a 3000 euro, allora si possono comunicare di quel fornitore tutte le fatture, una per una, apparentemente, senza badare ad eventuali collegamenti a contratti, ordini e così via.

  410. Stefano S. scrive:
    Scritto il 5-4-2012 alle ore 17:39

    Matteo:
    io lo vedo come un passo in avanti verso la semplificazione. Lo interpreto come la possibilità di comunicare le varie fatture di vendita e di acquisto senza preoccuparsi se superano la soglia oppure se vi sono operazioni tra loro collegate. Vi è da ancora da fare attenzione alle note di variazione.

  411. Antonella scrive:
    Scritto il 5-4-2012 alle ore 18:08

    d’accordo con Lorena, in ogni caso l’anno prossimo torneremo al vecchio elenco….e meno male che l’avevano tolto per non seppellirci di incombenze inutili…..

  412. Alessandro scrive:
    Scritto il 5-4-2012 alle ore 18:28

    Ritengo che la cosa migliore che potrebbero fare e’ richiedere tutte le fatture (acquisto, vendita e N.C.) senza alcuna discriminazione. Sarebbe una cosa facile da realizzare e finalmente arriveremmo alla “fatturazione elettronica”….differita di un anno.
    Di tutti questi dati, poi, ci facessero quello che vogliono.

  413. roberta scrive:
    Scritto il 6-4-2012 alle ore 07:24

    QUINDI TORNANDO AL MIO POST AL NUMERO 400 COME E’ MEGLIO COMPORTARSI??COMUNICARE TUTTE LE FATTURE DI UN FORNITORE CHE SOMMATE SUPERANO I 3.000 ANCHE SE IN REALTA’ NON C’E’ UN COLLEGAMENTO O CONTRATTO??ESEMPIO LE MANUTENZIONIAUTO MACCHINARI DALLO STESSO FORNITORE. AIUTO GRAZIE!!

  414. GIOVANNA scrive:
    Scritto il 10-4-2012 alle ore 10:10

    Buongiorno a tutti,
    per una ditta straniera con rappresentante fiscale in Italia per cui non compilo il modello Intra ma faccio l’autofattura con il Reverse Charge devo compilare lo spesometro? Se si devo indicare i dati anagrafici del rappresentante fiscale italiano o i dati della ditta estera?
    Grazie mille!

  415. demetrio scrive:
    Scritto il 10-4-2012 alle ore 12:55

    Buongiorno a tutti,
    per i liberi professionisti il prossimo anno sarà obbligatorio inviare tutte le fatture dei clienti con tanto di codice fiscale, anche per le fatture da 10 euro? E se qualche codice fiscale è errato o mancante sono previste sanzioni?
    Grazie!

  416. valentina scrive:
    Scritto il 12-4-2012 alle ore 09:53

    i contribuenti minimi devono fare l’over 3000

  417. Lorena scrive:
    Scritto il 12-4-2012 alle ore 11:04

    @valentina
    Ma è una domanda o un’affermazione? Perchè i contribuenti minimi dovrebbero essere esonerati dallo spesometro.
    Sono soggetti solo quelli che, in corso d’anno, superano di oltre il 50% i limiti di ricavi e quindi già in corso d’anno fuoriescono dal regime.

  418. Antonella scrive:
    Scritto il 16-4-2012 alle ore 09:51

    scusate, qualcuno sa dirmi come mai cerco di controllare il file creato con file internet per spedirlo e una volta selezionato mi dà “errore di lettura file diagnostico”? ho l’ultima versione di file internet e ho usato il programma di compilazione dell’Agenzia delle Entrate stessa….non riesco a capire. Grazie

  419. Antonella scrive:
    Scritto il 16-4-2012 alle ore 09:59

    trovato la risposta, scusate….il programma ha creato una cartella a parte!! grrrrr

  420. mirko scrive:
    Scritto il 17-4-2012 alle ore 09:16

    Scusate la mia ignoranza, ma se io, come molti credo, ho 12 fatture del fornitore “Pinco Palla” da 500 euro (imponibile) cadauna, supero i 3000 euro, mi scatta l’obbligo di comunicazione, dovrei inserire tutte e 12 le fatture o il totale dell’anno? poi come tipologia dovrei inserire corrispettivo periodico o frazionamento?
    Grazie

  421. roberta scrive:
    Scritto il 18-4-2012 alle ore 07:18

    ho questo problema una ditta individuale viene conferita in una ditta snc di nuova costituzione e si estingue la ditta individuale in data 28/02/2011 come faccio lo spesometro? la ditta individuale ha poche fatture e quindi non supera i 3.000€ ma la snc esempio il lesing solo le fatture dalla snc non raggiungono i 3000,00 ma se sommo anche quelle della individuale si. come devo fare?? qualcuno mi può aiutare!!non sò come fare grazie

  422. GIOVANNA scrive:
    Scritto il 18-4-2012 alle ore 07:25

    Per favore,
    qualcuno sa aiutarmi sul quesito del 10 aprile?
    GRAZIE MILLE!

  423. roberta scrive:
    Scritto il 18-4-2012 alle ore 09:56

    QUALQUNO SA AIUTARMI AL POST 418 GRAZIE

  424. GIOVANNA scrive:
    Scritto il 18-4-2012 alle ore 10:29

    Roberta,
    devi fare un unico spesometro come snc includendo anche le fatture della ditta individuale.

  425. roberta scrive:
    Scritto il 18-4-2012 alle ore 11:16

    PER GIOVANNA

    GRAZIE MILLE, QUINDI LA SOGLIA DEI 3.000,00 VA CONSIDERATA GLOBALE SNC PIU’ INDIVIDUALE COME FOSSE UNICA DITTA GIUSTO?

  426. GIOVANNA scrive:
    Scritto il 18-4-2012 alle ore 13:01

    Esatto, anche a me è successo per una ditta individuale che poi è diventata comunione ereditaria e ho fatto così anche perchè la dichiarazione iva l’ho presentata unica con i due periodi.
    Aiutatemi a risolvere il mio dubbio di cui al port. 411. Grazie

  427. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 18-4-2012 alle ore 14:01

    relativamente al 411:
    CIRCOLARE N.24/E 30 maggio 2011: Sono, quindi, obbligati a detta comunicazione anche i soggetti indicati nei seguenti punti:
    … i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti
    tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
    Per Nicola Forte del Sole24Ore “l’obbligo graverà … sul rappresentante fiscale”.
    Personalmente indicherei i dati del rapp.fiscale.

  428. demetrio scrive:
    Scritto il 19-4-2012 alle ore 15:43

    Qualcuno può rispondermi al post 412? Grazie

  429. roberta scrive:
    Scritto il 19-4-2012 alle ore 15:51

    AIUTOOOOOOOO
    PER LE OPERAZIONI RIFERITE AL 2011 HO COMPILATO LO SPESOMETRO,HO INSERITO LE OPERAZIONI OVER 3.000.
    DEVE INVIARE ANCHE L’ELENCO CLIENTI FORNITORI.GRAZIE

  430. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 19-4-2012 alle ore 16:23

    rif.412:
    circa il prossimo anno, le operazioni con le persone fisiche causeranno il problema del c.f.
    In proposito l’AdE ha già avuto modo di segnalare che nel caso di c.f. errato (ad esempio per omonimia) occorre inviare il c.f. così come calcolato con gli algoritmi noti quindi un c.f. diverso da quello reale altrimenti il software di controllo scarta il c.f. reale perche’ formalmente errato. Se non viene cambiato il programma di controllo, questo e’ quanto. La mancanza del c,f, nelle fatture e’ un problema ricorrente, che eisteva anche nei vecchi elenchi di qualche anno fa. Suggerisco di richiederlo per tempo già da ora.

  431. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 19-4-2012 alle ore 16:25

    Roberta,
    1. non capisco la domanda 426.
    2. il maiuscolo (cioe’ l’urlo) e’ voluto?

  432. IRENE scrive:
    Scritto il 19-4-2012 alle ore 16:39

    HO UNA FATTURA CON IMPONIBILE DI EURO 24.800,00 DATATA 2011 MA REGISTRATA A MARZO 2012 (in quanto alla data di comunicazione annuale non pervenuta), al 31/12/2011 registrata come fattura da ricevere per detrarre, naturalmente, il costo.
    HO PROVATO A INSERIRLA NELLO SPESOMETRO 2011 MA IL PROGRAMMA NON ME LO PERMETTE. LA DEVO COMUNICARE ENTRO IL 30 APRILE 2011 O 2012? GRAZIE MILLE PER LA RISPOSTA

  433. Antonella scrive:
    Scritto il 19-4-2012 alle ore 17:10

    Roberta, lo spesometro E’ attualmente il cosiddetto elenco clienti e fornitori

  434. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-4-2012 alle ore 07:47

    Per IRENE:
    Lo spesometro, essendo per data di registrazione, ti costringerà ad inserire la fattura datata 2011 nell’elenco 2012 inviato ad aprile 2013…

  435. IRENE scrive:
    Scritto il 20-4-2012 alle ore 07:57

    grazie mille…………
    si rinizia

  436. roberta scrive:
    Scritto il 20-4-2012 alle ore 08:11

    HO UNA NOTA DI ADDEBITO RICEVUTA DA UN CLIENTE PER SPESE SOSTENUTE PER MERCE NON CONFORME MA NON C’E’INDICATA LA FATTURA A CUI FA RIFERIMENTO. POSSO INSERIRLA DA SOLA COME FOSSE UNA FATTURA BARRANDO PERO’ IL CAMPO NOTE VARIAZIONE? POI FACENDO UNA PROVA IL SOFTWARE CONTABILE LE NOTE DEBITO RICEVUTE DAI CLIENTI LE SOMMA ALLE FACCURE DEI CLIENTI MA SECONDO M’E’ NON E’ CORRETTO. AIUTO COME DEVE COMPORTAMI??

  437. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 20-4-2012 alle ore 08:29

    roberta,
    la nota di addebito e’ una nota di variazione che ha segno D D. Se e’ relativa all’anno precedente (2010) la inserisci nelle note di debito tipo record 4. Se e’ relativa al 2011, la inserisci come fattura altrimenti sei costretta ad incrementare una delle altre fatture a cui fa riferimento, poiche’ le operazioni (fatture 2011) devono essere inserite comprensive delle variazioni 2011 (quindi al netto delle n/c e al lordo delle note di debito) per cui se ho 10000 e nota di debito su quella per 110 dovrei inserire 10110 su un unico rigo. Oppure se ho 3800 e nota di credito 300 dovrei inserire un solo rigo fattura per 3500…

  438. roberta scrive:
    Scritto il 20-4-2012 alle ore 15:05

    CHIEDO SE LA FATTURA PER ACQUISTO AUTOVETTURA SUPERIORE A 3.000,00 CON APPLICAZIONE DEL MARGINE PER BENI USATI DEVE ESSERE INSERITA NELLO SPESOMETRO? NON E’ L’ATTIVITA’ DEL CONTRIBUENTE CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI LAVORAZIONI CONTO TERZI GRAZIE

  439. GIOVANNA scrive:
    Scritto il 20-4-2012 alle ore 15:25

    Aiutatemi per favore con un’agenzia viaggi quindi art.74 ter:
    la biglietteria aerea ( la compagnia invia un estratto conto non fattura) che l’agenzia acquista insieme ad altri servizi per comporre un pacchetto turistico va inserita nello spesometro?
    Grazie

  440. giuseppina scrive:
    Scritto il 21-4-2012 alle ore 11:09

    Buongiorno a tutti,

    chiedo un consiglio, oggi dopo aver inviato il modello vengo a conoscenza di una ricevuta superiore a € 3.600,00 come mi devo comportare, annullare il modello precedente inviato oppure rinviare il nuovo senza annullare il precedente?
    Grazie

  441. livia scrive:
    Scritto il 21-4-2012 alle ore 13:53

    Per lo spesometro 2011, le fatture ricevute per le utenze (telefono, energia, gas) vanno aggregate?

    Se un fornitore di servizi fieristici ha fatto piu’ fatture relative a diversi spazi in un determinata fiera, anche se non c’e’ un contratto vero e proprio, occorre aggregare tutte le fatture o lasciarle singole? Tenuto conto che per la maggior parte ogni singola fattura e’ superiore a 3000 euro?

    Le fatture ricevute per prestazioni di servizi da fornitori esteri,
    se ho ben inteso non vanno inserite?

    Grazie a chi mi puo’ aiutare.

  442. GIOVANNA scrive:
    Scritto il 24-4-2012 alle ore 13:28

    Per l’attività di noleggio autovetture le operazioni da novembre in poi vanno comunicate anche se di importo inferiore a 3000?
    Grazie se potete aiutarmi anche per il post 436.

  443. giuseppina scrive:
    Scritto il 24-4-2012 alle ore 14:20

    Mi viene un dubbio…. ma siete tutti in ferie che nessuno risponde!!! Se si beati voi…

  444. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 26-4-2012 alle ore 09:12

    Per roberta 435:
    Margine: Circolare 24 del 30/5/2011, punto 3.1.
    “…nel caso di operazioni rientranti nel regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, dovrà essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l’imposta, restando non rilevante la quota dell’importo non soggetta ad IVA.”

  445. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 26-4-2012 alle ore 09:15

    Sempre roberta 453:
    NON E’ ESCLUSA DA COMUNICAZIONE L’ATTIVITA’ DEL CONTRIBUENTE CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI LAVORAZIONI CONTO TERZI E NON SI TRATTA IN ASSOLUTO DI CONTRATTO COLLEGATO.

  446. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 26-4-2012 alle ore 09:22

    per GIOVANNA 436:
    l’estratto conto riporta importi ivati o fuori campo iva?
    Solo nell’ultima ipotesi li escluderei dall’elenco.

  447. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 26-4-2012 alle ore 09:32

    Per Giuseppina 437:
    Circ.24 del 30/5/2011:
    “Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che
    intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del
    mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della
    comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad
    applicazione di alcuna sanzione.
    E’ consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti,
    sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del
    termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.” quindi entro il 30 o 31.5.2012 puoi ripresentarlo.
    Nel corpo del file (record di testa) ci dovrebbe essere il tipo di invio =sostitutivo e il protocollo telematico da sostituire.
    Istallare il software ministeriale http://jws.agenziaentrate.it/jws/EntiEsterni/Art21/CompilazioneSpesometro.jnlp , andare su Aiuto, Documentazione, Specifiche tecniche, record di testa, ecc.ecc.

  448. Alessandro scrive:
    Scritto il 26-4-2012 alle ore 09:32

    Gli scontrini sup a 3600 euro che le Farmacie emettono nei confronti delle ASL (dal 1 luglio in poi) come si inseriscono? Le ASL sono titolari di P.IVA pertanto andrebbero scorporati (imp e Iva). Ma le farmacie sono in ventilata. A che aliquota?

  449. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 26-4-2012 alle ore 09:39

    Per Livia 438:
    Per lo spesometro 2011, le fatture ricevute per le utenze (telefono, energia, gas) vanno aggregate? No, l’aggregazione e’ sempre facoltativa

    Se un fornitore di servizi fieristici ha fatto piu’ fatture relative a diversi spazi in un determinata fiera, anche se non c’e’ un contratto vero e proprio, occorre aggregare tutte le fatture o lasciarle singole? Tenuto conto che per la maggior parte ogni singola fattura e’ superiore a 3000 euro? IDEM

    Le fatture ricevute per prestazioni di servizi da fornitori esteri,se ho ben inteso non vanno inserite? Solo se INTRA O BLACK, quindi ad esempio consulenze australiane o turche ci vanno, non essendo in intrastat e non essendo da Black List.

  450. Antonella scrive:
    Scritto il 26-4-2012 alle ore 09:43

    Matteo, ma non avevano detto per il 2011 che le utenze non vanno indicate? poi immagino che dal 2012 dovremo inserire ogni fattura…

  451. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 26-4-2012 alle ore 09:45

    Per GIOVANNA 439:
    Per l’attività di noleggio autovetture le operazioni da novembre in poi vanno comunicate anche se di importo inferiore a 3000?
    SE IL NOLEGGIO E’ SENZA CONDUCENTE, COME HO IO, CI VOGLIONO DUE ELENCHI, UNO SPESOMETRO PER LE OPERAZIONI FINO AL 20.11.2012, ED UN LEASINGOMETRO (COMUNICAZIONE NOLEGGI E LEASING) PER LE OPERAZIONE DAL 21.11.2011 AL 31.12.2011 CHE VA PRESENTATO ENTRO IL 30.6.2012. LA DIFFERENZA E’ CHE PER I NOLEGGIO LE FATTURE ATTIVE SONO SEMPRE ANALITICHE ANCHE SE INFERIORI A 3000, E OCCORRE INSERIRE ANCHE L’INCASSATO DEL FATTURATO, MENTRE PER I FORNITORI E GLI ALTRI CLIENTI SI INSERISCE IL TOTALE FATTURATO, IVATO E REGISTRATO NEL PERIODO. C’E’ UN ALTRO BLOG IN MATERIA SU POSTILLA.

  452. GIOVANNA scrive:
    Scritto il 26-4-2012 alle ore 11:01

    Grazie Matteo,
    quindi nella comunicazione che manderemo entro giugno 2012 non vale il limite del 3000, vanno incluse tutte giusto?

  453. massimo scrive:
    Scritto il 27-4-2012 alle ore 11:29

    ennessima questione aperta: OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO: Vanno indicate nella comunicazione (come caso particolare)oppure sono escluse come Black LIST???
    Grz della risposta

  454. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 27-4-2012 alle ore 11:50

    per massimo:
    se le hai già inserite nella black list, al pari di qualunque altra black list sono già note al fisco quindi non devono essere ritrasmesse.

  455. massimo scrive:
    Scritto il 27-4-2012 alle ore 12:00

    Per Matteo: Grz della risposta, anche io ero sicuro dell’esclusione poi leggendo l’ennesimo articolo sulla rivista PRATICA FISCALE N. 8 DEL 20.02.2012, nelle pag.25-26 viene inserita la Tavola 5 nella quale sono indicate le operazioni che formano oggetto di comunicazione e prevede casi generali e particolarità tra le quali operazioni nei confronti della Repubblica di San Marino e Città del vaticano.
    Il mio dubbio è nato da li. Se hai la rivista prova a controllare e dimmi cosa ne pensi.

  456. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 27-4-2012 alle ore 14:03

    Per massimo:
    non ho la rivista comunque su San Marino sono tranquillo dell’esclusione.

  457. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 28-4-2012 alle ore 10:45

    Le operazioni nei confronti di operatori economici con sede in San Marino, sono escluse dall’obbligo di comunicazione, in quanto, assimilate alle cessioni alle esportazioni di cui all’art. 8, del D.P.R. n. 633/1972 e soggette alla particolare procedura di cui all’art. 1 del D.M. 24.12.1993.

    In sintesi, per tali cessioni, deve essere emessa fattura in n. 4 esemplari, di cui uno con timbro a secco dell’Ufficio Tributario di S.M.e marca temporale. Tale documento deve essere restituito al cedente che deve allegarlo al DDT.

  458. MARTINA scrive:
    Scritto il 29-4-2012 alle ore 19:02

    se ho emesso fatture attive di noleggio ad una società relative a contratti di noleggio diversi
    nello spesometro devo inserire tutti i contratti fatturati a questa società o solo le fatture di quei contratti di noleggio che superano i 3000 euro.
    grazie

  459. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 2-5-2012 alle ore 16:05

    Per Martina:
    direi tutte le fatture di ciascun contratto che supera i 3.000.

    Noleggio di quali beni? se si tratta di autovetture, caravan, veicoli, navi o aeromobili, allora il discorso e’ diverso e gli elenchi sono due.

  460. roberta scrive:
    Scritto il 6-7-2012 alle ore 14:10

    SO CHE NON E’ INERENTE A QUESTO ARGOMENTO MA CHIEDEREI UN AIUTO IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI INTENTO.

    HO RICEVUTO UNA DICHIARAZIONE A MAGGIO 2012 CON INDICATO PER OPERAZIONI COMPRESE DAL 01/06/2012 AL 31/12/2012. LA PRIMA FATTURA EMESSA SENZA APPLICAZIONE IVA E’ APPUNTO NEL MESE DI GIUGNO, QUINDO CON LE NUOVE REGOLE DEVO FARE COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE INTENTO ENTRO IL 16/7/2012 IL MIO DUBBIO E NELLA COMUNICAZIONE NEL FORNTESPIZIO PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO , MESE COSA INDICO LE ISTRUZIONI PARLANO DEL MESE DI RICEVIMENTO DELLA DICHIARAZIONE MA NEL MIO CASO NON MI SEMBRA CORRETTO INDICARE MAGGIO POTREBBE SEMBRARE PRESENTATA IN RITARDO. COME CI SI DEVE COMPORTARE CON LE NUOVE REGOLE? GRAZIE

  461. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 8-7-2012 alle ore 10:36

    per Roberta:

    Tenuto conto che il D.L. semplificazioni si e` limitato a prorogare il solo termine per l`invio della comunicazione in parola , lasciando inalterate tutte le altre disposizioni in merito, in ipotesi di contribuente ad esempio soggetto a liquidazione Iva mensile, ritengo regolarmente presentata in “LUGLIO 2012“ la comunicazione indicando l’effettivo mese di riferimento “MAGGIO 2012” , in cui è pervenuta ed annotata dal cedente la dichiarazione d’intento.

    Quanto sopra, atteso che a seguito delle predette modifiche normative, il termine corretto per l’invio della comunicazione in esame è costituito dal mese di “LUGLIO 2012”, che rappresenta il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA mensile nella quale è confluita anche la cessione di beni effettuata nel mese di “GIUGNO 2012 senza applicazione dell`imposta, a seguito di dichiarazione d’intento.

    In tal caso, quindi, si ritiene che nessuna sanzione potrà essere irrogata essendo il comportamento tenuto dal contribuente in linea con le nuove disposizioni che hanno allungato il termine di invio telematico della comunicazione.

  462. Enrico scrive:
    Scritto il 18-7-2012 alle ore 09:47

    Le fatture emesse su corrispettivi del 2012 andranno comunicate a prescindere dall’importo o solo se superiori ad € 3.600,00? Dal tenore letterale dell’art. 2, comma 6, D.L. n. 16/2012 direi di no in quanto si parla di “operazioni per le quali non e’ previsto l’obbligo di emissione della fattura”. Che ne pensate?

  463. Massimo scrive:
    Scritto il 18-7-2012 alle ore 15:32

    Scusate, vi posto un quesito che non riguarda lo spesometro ma una particolare situazione che “neanche” il call center dell’ADE ha saputo risolvere. Vi prospetto brevemente il caso:
    SNC (Falegnameria) che nel 2011 ha ceduto in affitto un ramo dell’azienda quindi nello stesso anno ha due tipologie di ricavi: Ricavi attività falegnameria (70%) e ricavi affitto ramo azienda (30%),
    Primo quesito: Devo aprire un nuovo codice attività all’agenzia delle entrate per quel che riguarda l’affitto del ramo aziendale?
    Secondo quesito: I ricavi da affitto ramo azienda dove vanno indicati nei dati contabili degli studi di settore?
    Mi scuso di nuovo per l’intrusione, ma data la preparazione degli utenti/amministratori di questo forum sono sicuro di trovare una soluzione.
    Grazie
    Massimo
    Secondo quesito:

  464. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 17-4-2013 alle ore 11:35

    L’agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/85f11b804f45b281be1dfee86d242c1f/050_Com+st+spesometro++15+04+13.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=85f11b804f45b281be1dfee86d242c1f ha rimescolato nuovamente le carte sullo spesometro prevedendo nuove scadenze (nei giornali si parla di ottobre) e nuovi tracciati record a causa -si dice- dei cambiamenti di normativa realizzati dal D.L. 16/2012 (ha semplicemente eliminato la soglia dei 3000 euro sul B2B). Chiedo solo se qualcuno di recente ha presentato lo spesometro relativo al 2012 e se e’stato accettato o scartato.
    Secondo me il vecchio tracciato record andava piu’ che bene per gestire l’eliminazione della soglia.

  465. Lorena scrive:
    Scritto il 17-4-2013 alle ore 16:18

    Voglio sperare che questo rinvio, apparentemente anche per recepire semplificazioni richieste, preluda all’eliminazione dell’obbligo di comunicazione delle fatture emesse registrate sui corrispettivi, in toto, per tutti. E’ inutile che concedano semplificazioni nella legge dell’iva per la registrazione delle fatture quando poi ti obbligano a tour de force per le loro comunicazioni bizantine!

  466. roberta scrive:
    Scritto il 25-10-2013 alle ore 08:32

    per il nuovo spesometro relativo all’anno imposta 2012 chiedo:
    una società paga l’affitto del capannone in cui lavora ad un soggetto privato quindi non c’è fattura per l’affitto ma solo una ricevuta non fiscale in marca da bollo emessa dal privato per il canone mensile di € 2.166,00 tale ricevuta viene registrata solo in contabilità come costo.
    Deve essere inserita tale operazione nello spesometro?? ricordo che il proprietario immobile è un privato no p.iva
    grazie

  467. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 28-10-2013 alle ore 17:39

    Roberta,
    per quello che sapevo io, solo le ricevute fiscali o gli scontrini fiscali sopra 3600 euro ivati entrano nello spesometro acquisti. Per le operazioni fuori campo iva non ci dovrebbe essere obbligo comunicativo.
    Visto il silenzio assordante, chiedo se qualcuno ha provato ad usare il software ministeriale http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Compilazione+e+invio/Software+spesometro/ si tratta della versione 1.0.0 del 25.10.2013. Secondo me e’ tutta bacata nel senso che nel frontespizio esige data di inizio procedura o data di decesso del contribuente anche se si tratta del codice carica 1 cioe’ legale rappresentante, poi nel quadro FE ho provato ad inserire due fatture di vendita ed esige data di registrazione coerente con l’anno dichiarato (2012) solo che come data documento e data registrazione ho inserito sempre il 13.01.2012 per uscirne ho inserito data registrazione 13.01.2013. Per me e’ pura follia!
    Attendo una nuova versione tanto mancano solo una decina di giorni effettivi di lavoro.

  468. Stefano S. scrive:
    Scritto il 28-10-2013 alle ore 19:04

    Ciao Matteo,
    io sono riuscito a provare il software di compilazione 1.0.0 con alcuni elementi del quadro FE, FR, DF.
    Immagino che il problema che hai riscontrato su data di inizio procedura o data decesso siano dovuti al fatto che hai compilato i dati del soggetto che effettua la comunicazione, i quali devono essere compilati solo se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione. Pertanto credo siano casi rari.
    Per quanto riguarda le fatture emesse prevedo di compilare unicamente la data di registrazione, ho provato con data 02.01.2012 e l’ha presa.
    Piuttosto ho riscontrato un problema con FileInternet + modulo di controllo, sia versione 1.0.0 che 1.0.1. FileInternet non abilita il bottone “Controlla file” e nei moduli presenti il modulo di controllo per spesometro non è contemplato. Provato su più postazioni (sia fisiche che virtuali), sia con Windows 7 che Windows 8 che Windows XP, sia con l’ultima versione Java che con la versione 1.5.0.16 come consigliata dall’Agenzia delle Entrate, ma niente da fare.
    Qualcuno è riuscito ad utilizzare FileInternet + modulo controllo spesometro?

  469. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 29-10-2013 alle ore 11:53

    Stefano S.
    hai ragione, avevo fatto casino io.
    Comunque circa il software di controllo funziona se inserito nell’Entratel (cioe’ io istallo entratel come se fossi un intermediario, controllo e preparo il file, e poi lo spedisco al mio intermediario per la firma e la spedizione) solo che il software ministeriale a monte non mi fa inserire l’intermediario, ma il controllo a valle me lo passa…
    Inoltre vorrei conferma se anche tu ritieni che nel nuovo elenco ci vadano tutte le n/c mentre nel vecchio ci andavano solo quelle relative all’anno precedente e quelle correnti nettizzavano le righe inviate (e molti le inviavo lorde). Inoltre molti non inserivano le schede carburanti (ora si) e non inserivano l’iva a debito delle autofatturazioni in acquisto (ora si) inoltre le n/c verso o da non residenti ora vanno insieme a quelle verso residenti (altro cambiamento).
    Insomma il nuovo elenco tende sempre di piu’ al vecchio elenco cli/for ed e’ nettamente diverso da quello 2011.

  470. Antonella scrive:
    Scritto il 29-10-2013 alle ore 12:24

    Domanda: siccome non pensavo di dover inserire le schede carburanti (ma essendo operazioni soggette a IVA perchè no?) si inseriscono in forma aggregata per tutto l’anno? e in caso di fornitori di carburanti diversi nella stessa scheda bisognerà inserire tutte le operazioni di rifornimento di ogni singolo gestore??? mi sembra assurdo!!!!! Siamo sicuri che le schede carburanti debbano essere inserite???

  471. Antonella scrive:
    Scritto il 29-10-2013 alle ore 12:26

    alla luce di questo sinceramente mi pare che questa comunicazione sia molto peggiore del vecchio elenco clienti fornitori!!!

  472. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 29-10-2013 alle ore 12:41

    Antonella:
    Le istruzioni al modello polivalente (metà pagina 3) parlano di inserirle (nel FR) barrando “documento riepilogativo” e lì basta inseire imponibile ed iva, senza controparti (il che non era possibile coi vecchi elenchi). Almeno io farò così.

    Per gli altri.
    io ho diviso il vecchio quadro “operazioni con non residenti”
    -per le vendite (di servizi) a non residenti Quadro FN operazioni con non residenti (che vuole solo le operazioni attive)
    -per gli acquisti (di servizi) da non residenti Quadro SE
    Secondo voi va bene?
    Ho letto sul sito di assosoftware delle risposte da Sogei che mi fanno venire dei dubbi.

  473. Antonella scrive:
    Scritto il 29-10-2013 alle ore 12:47

    grazie infinite Matteo farò così. Per gli altri dubbi mi riservo di leggere meglio le istruzioni

  474. Stefano S. scrive:
    Scritto il 29-10-2013 alle ore 14:43

    Matteo:
    Proverò con Entratel, grazie per il suggerimento.
    Le note di variazione (credito/debito) vanno comunicate tutte, purché con data 2012.
    Le schede carburanti vanno comunicate se il pagamento avviene non mediante carte di credito/debito/prepagate. Possono essere comunicate come documento riepilogativo, in questo caso non va comunicata la partita Iva del fornitore.
    Per quanto riguarda le autofatture e le operazioni con non residenti, ci sto ancora ragionando.

  475. Moreno scrive:
    Scritto il 29-10-2013 alle ore 14:59

    Buongiorno a tutti
    Visto il tracciato record della comunicazione in forma analitica – Record di tipo “D” composto nel seguente modo
    Quadro FE – Fatture emesse a soggetti residenti
    Quadro FR – Fatture ricevuta da soggetti residenti
    Quadro NE – Note di variazione emesse a soggetti residenti (possono essere in aumento e in diminuzione)
    Quadro NR – Note di variazione ricevute da soggetti residenti (possono essere in aumento e in diminuzione)
    Quadro DF – Operazioni senza fattura
    Quadro FN – Operazioni con soggetti non residenti (operazioni Attive) – quindi immagino fatture emesse da non residenti
    Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – quindi immagino fatture ricevute da non residenti
    Quadro TU – Operazioni legate al turismo

    Per le operazioni con i soggetti residenti non ci vedo grossi dubbi mentre quelle con i soggetti non residenti mi creano qualche problema sulle note di variazione sia attive che passive. Infatti nel quadro FN e in quello SE vanno comunicate solo rispettivamente le vendite e gli acquisti e quindi tutta la parte delle note di variazione a mio avviso non è gestita nel tracciato. E non credo neanche sia corretto metterle con le note variazione (NE e NR) in quanto necessiterebbero di partita iva mentre le fatture da e verso non residenti vengono inserite con i dati della persona fisica o della persona giuridica in base all’esigenza e non con partita iva che tra l’altro essendo estero potrei anche non averla.

    Cosa ne pensate? Avere riscontrato anche voi lo stesso problema?

    Grazie

    Moreno

  476. Stefano S. scrive:
    Scritto il 29-10-2013 alle ore 15:07

    Buongiorno Moreno,
    le note di variazione per i non residenti non sono oggetto di comunicazione.
    Fonte: http://www.assosoftware.it/stampa-e-pubblicazioni/comunicati-stampa/q-a-spesometro-assosoftware
    (Cliccare il file .pdf)

  477. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 29-10-2013 alle ore 15:18

    Per Moreno,
    sono d’accordo con te circa le n/c verso o da non residenti, e ho letto la risposta data ad assosoftware http://www.assosoftware.it/attachments/article/364/AssosoftwareSpesometro2013.pdf da entrate/sogei che afferma:
    DOMANDA
    Dove vanno inserite le Note di Variazione per i quadri FN e SE, i cui valori nelle specifiche
    tecniche non prevedono il segno?
    RISPOSTA:
    Le Note di Variazione per i non residenti non sono oggetto di comunicazione

    un altra affermazione interessante e':
    DOMANDA
    Le istruzioni del Q/FE affermano: “La casella ‘Autofattura’ va selezionata in caso di autofatture emesse in ottemperanza al disposto dell’articolo 17, secondo comma, del dPR n. 633 del 1972 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale.”
    Si chiede se tale indicazione delle istruzioni sia corretta tenuto conto che tali operazioni non sono operazioni attive ma registrazioni inserite nel registro vendite al solo scopo di neutralizzare l’IVA delle operazioni di acquisto, quindi una loro eventuale inclusione andrebbe ad alterare il contenuto del quadro FE delle operazioni attive ai fini dei successivi controlli; inoltre riteniamo corretto escludere tali operazioni per analogia anche ad altre casistiche simili (vedi reverse charge), dove
    non è espressamente indicato di inserire le annotazioni del registro vendite nel quadro FE.
    RISPOSTA
    Si ritiene, viste le argomentazioni, che un’eventuale esclusione di tali operazioni dal quadro FE possa essere considerato comunque un comportamento corretto.

    Pertanto l’iva a debito da doppia registrazione degli acquisti da non residenti (quindi RJ iva annuale) sembrerebbe che non vada nel FE.

  478. roberta scrive:
    Scritto il 29-10-2013 alle ore 16:21

    un contribuente infermiere professionista emette le fatture per le proprie prestazioni esenti da iva art. 10 ed in fattura addebita al cliente anche il contributo cassa infermieri del 4%, il software della contabilità mi recupera per le fatture emesse tutti gli importi esenti art. 10 per il compenso del servizio mentre non inserisce nello spesometro la quota del contributo previdenziale.
    Secondo voi è corretto?? oppure va sommato?
    grazie della collaborazione

  479. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 29-10-2013 alle ore 16:36

    Roberta,
    io sapevo che la cassa era non soggetta a ritenuta ma soggetta ad iva. Quindi io sommerei.

  480. Serena scrive:
    Scritto il 29-10-2013 alle ore 16:46

    Buonasera,
    volevo sapere se deve essere inserita nello spesometro, la fattura di autoconsumo che normalmente si fa quando ci si autoassegna un bene strumentale. Mi spiego meglio, la fattura sarà fatta da Mario Rossi ditta individuale a MArio Rossi persona fisica con normale iva 21 %. La devo inserire?
    Grazie

  481. Francesca scrive:
    Scritto il 30-10-2013 alle ore 10:41

    Le fatture Enel, Telecom e Tim vanno inserite nella comunicazione?

  482. Stefano S. scrive:
    Scritto il 30-10-2013 alle ore 14:31

    Fare attenzione sul limite del numero di records che a me risulta essere 2759. Oltre, il file supera la dimensione di 5 Mega e quindi deve essere suddiviso.
    Pertanto il limite di 40000 record per singolo file come indicato nelle istruzioni è un limite assurdo e irraggiungibile.

  483. roberta scrive:
    Scritto il 30-10-2013 alle ore 16:08

    Chiedo se le fatture generiche ricevute e pagate con carta di credito vanno comunicate? l’esclusione vale solo per l’acquisto di carburante pagato con carta di credito giusto? ma se sono state registrate le schede carburante pagate con carta di credito anche se non soggette all’obbligo di tenuta vanno a questo punto comunicate?
    GRAZIE

  484. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 30-10-2013 alle ore 17:51

    roberta,
    l’esclusione vale solo per l’acquisto di carburante se pagato con carta di credito (secondo me, registrare in iva l’e/c della carta di credito o la scheda carburante cambia poco ai fini spesometro se non la devo comunicare).
    Il problema e’ se un ristorante emette una fattura di 300 euro invece di una ricevuta fiscale, perche’ la fattura emessa per una operazione per la quale si poteva emettere ricevuta deve essere comunicata comunque indipendentemente dal superamento dei 3600.

    Stanno uscendo nel sito delle entrate la nuova versione del software 1.0.1 e del controllo 1.0.2

  485. Stefania scrive:
    Scritto il 31-10-2013 alle ore 10:00

    le fatture ricevute relative alle utenze energia elettrica metano acqua e utenze telefoniche fisse e cellulari vanno inserite nello spesometro?
    grazie

  486. ROBY2 scrive:
    Scritto il 31-10-2013 alle ore 17:06

    Chiedo conferma:
    le operazioni gia’ oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria sono escluse ( utenze , intra )quindi anche fatture inserite nelle dichiarazioni d’intento…

    chiedo inoltre se tra i soggetti esclusi rientrano a vostro parere anche le associazioni dilettantistiche sportive? C’è chi dice si ma le istruzioni nominano solo i regimi agevolati imprenditorie giovanile

  487. Antonella scrive:
    Scritto il 4-11-2013 alle ore 17:54

    anche in passato le utenze telefoniche e simili erano escluse, spero che lo saranno anche stavolta

  488. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 4-11-2013 alle ore 18:02

    Per Stefania, ROBY2 e Antonella:
    Operazioni già comunicate alla’Anagrafe Tributaria: istruzioni pagina 1 punto 1.1.1 escluse, ma le fatture nelle dichiarazioni di intento non sono note all’anagrafe ma solo per volume complessivo, quindi le comunicherei.

    Associazioni dilettantistiche sportive: Non saprei.

    per Serena:
    l’autoconsumo ci va: istruzioni pagina 2 con partita iva del cedente.

  489. massimo scrive:
    Scritto il 5-11-2013 alle ore 16:49

    Una domanda, le aziende che non hanno emesso o ricevuto fatture, non hanno corrispettivi emessi, in pratica non hanno fatto alcuna operazione devono ugualmente inviare la comunicazione?
    Grz delle risposte

  490. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 5-11-2013 alle ore 17:22

    massimo,
    il programma ministeriale mi sembra non lo consenta, almeno io che ho tutti modelli analitici devo aver almeno un FR.
    Inoltre non vedo che incroci si possano fare con uno spesometro vuoto.
    Io non lo presenterei.

  491. Marcello Ferretti scrive:
    Scritto il 5-11-2013 alle ore 18:26

    Una domanda.
    Una nota di accredito fatta ad un cliente va totalizzata nei dati aggregati tra il totale note di variazione delle operazioni attive o sull’analogo delle operazioni passive?

  492. MariaPIa scrive:
    Scritto il 5-11-2013 alle ore 18:30

    urgente!! qualcuno mi sa rispondere!!
    i diritti che si pagano alla SIAE imponibili iva si inseriscono?
    le operazioni di servizi ricevute da operatori economici residenti in paesi Black list di importo inferiore ad € 500 e che quindi non sono stati oggetto di comunicazione, si devono inserire?

  493. Marcello Ferretti scrive:
    Scritto il 5-11-2013 alle ore 18:31

    Segue domanda:
    Analogamente per il numero di operazioni: deve essere incrementato il numero di operazioni attive o passive

  494. Marcello Ferretti scrive:
    Scritto il 6-11-2013 alle ore 10:51

    Una domanda:
    Una nota di accredito emessa nei confronti di un cliente deve essere considerata documento attivo o passivo?
    Analogamente per una nota di accredito ricevuta da un fornitore…

  495. ROBY 2 scrive:
    Scritto il 6-11-2013 alle ore 13:45

    Buongiorno,
    un nostro cliente ha fatto fattura per prestazioni di servizi ( corsi sulla sicurezza agli operai per un cantiere qui in italia )ad una ditta bosniaca. Ha fatto fattura con iva.
    Ora per lo spesometro 2012 tale fattura viene scartata perchè la ditta bosniaca non ha una partta iva. Cosa ne pensate?
    Grazie

  496. Giulio Bernabei scrive:
    Scritto il 7-11-2013 alle ore 09:07

    Non sono sicuro di aver trovato il tracciato record del file allegati clienti e fornitori, da presentare il 12 p.v.
    Aiuto !!!!!
    Devo controllare il mio programma.
    Può dirmi dove posso trovare le specifiche dei records?
    Grazie.
    Buona giornata
    Giulio Bernabei

  497. roberta scrive:
    Scritto il 7-11-2013 alle ore 10:04

    chiedo se tra le operazione gia’ oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria e quindi escluse dallo spesometro possono rientrare anche le fatture per affitto immobile emesse da una società a persone fisiche private ( visto che ci sono le registrazioni contratto affitto) oppure restano nell’obbligo di comunicazione?
    grazie

  498. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 7-11-2013 alle ore 10:21

    roberta,
    il fatto che il contratto sia registrato non necessariamente vale ai fini dell’art.7 DPR 605/73 che prevede le specifiche comunicazioni all’Anagrafe Tributaria (anche se un riepilogo ufficiale di queste benedette operazioni non l’ha mai visto/fatto nessuno).
    Io comunicherei.

  499. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 7-11-2013 alle ore 11:21

    software ministeriale: uscita la versione 1.0.2 del software e la versione 1.0.3 del controllo. Tolleranza sull’iva rispetto all’imponibile (es. n/c per sola iva tipo alla chiusura dei fallimenti).

    P.S. Per inserire l’intermediario, a dichiarazione creata ma chiusa, occorre andare in Profilo utente menu’ Impostazioni…

  500. MariaPIa scrive:
    Scritto il 7-11-2013 alle ore 12:26

    le note di varizioni art.26 si mettono o no!!

  501. roberta scrive:
    Scritto il 8-11-2013 alle ore 08:37

    il riquadro dati del soggetto tenuto alla comunicazione (soggetto che effettua la comunicazione,se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione) serve nei casi di operazioni straordinarie? non è il solito quadro che si compila nelle dichiarazioni per le società per il dichiarante se diverso dal contribuente dove si indicano i dati del legale rappresentante.
    giusto o sbaglio?

  502. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 8-11-2013 alle ore 09:24

    roberta,
    sembrerebbe così, infatti anche nel vecchio elenco non c’era il legale rappresentante se ricordi, ma solo l’intermediario.
    L’unica cosa e’ che ho letto nel Sole l’altro ieri che qualcuno aveva dubbi sulla mancanza del legale rappresentante. Comunque il controllo 1.0.3 passa il file senza legale rappresentante.

  503. MariaPIa scrive:
    Scritto il 8-11-2013 alle ore 09:47

    Roberta e Matteo, scusate però tra i codici di carica da inserire c’è anche 1 = Rappresentante legale, negoziale o di fatto , socio amministratore.
    Io non capisco.
    A me mi da errore nel controllo

  504. roberta scrive:
    Scritto il 8-11-2013 alle ore 10:10

    Leggevo una proroga sul sito agenzia entrate, vale per tutti i contribuenti?

  505. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 8-11-2013 alle ore 10:21

    Da quello che ho capito io, piu’ che di proroga si tratta della possibilità, una volta inviato lo spesometro nei termini (12/11 e 21/11), di correggerlo anche fino al 31.01.2014 presumibilmente senza sanzione.

  506. roberta scrive:
    Scritto il 11-11-2013 alle ore 14:15

    PER QUANTO RIGUARA IL CARBURANTE PAGATO CON CARTA DI CREDITO, UN PROFESSIONISTA SE UTILIZZA LA PROPRIA CARTA DI CREDITO E’ POSSIBILE COMUNQUE ESCLUDERE IL MOVIMENTO? E’ UNA DITTA INDIVIDUALE DI UN PROFESSIONISTA LA CARTA DI CREDITO DEVE FARE RIFERIMENTO ANCHE ALLA PARTITA IVA O PUO’ ESSERE SUA PERSONALE E NEL CASO SIA PERSONALE POSSIAMO ESCLUDERE COMUNQUE IL MOVIMENTO DALLO SPESOMETRO? SCUSATE MA NON SONO MOLTO PRATICA.

  507. Stefano S. scrive:
    Scritto il 11-11-2013 alle ore 14:31

    Secondo me è possibile escluderle in quanto tali movimenti sono già comunicati all’amministrazione finanziaria.

  508. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 11-11-2013 alle ore 14:36

    Sono noti all’amministrazione finanziaria ma come spese personali del professionista non come spese dell’impresa. Io comunicherei.

  509. MariaPIa scrive:
    Scritto il 11-11-2013 alle ore 17:18

    una fattura di merce acquistata senza p.iva comunitaria, da un fornitore residente in un paese cee, non comunicata con il modello intra, si deve inserire nello spesometro? cosa ne pensate?!?

  510. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 12-11-2013 alle ore 10:56

    per Bernabei:
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/specifiche+tecniche/specifiche+tecniche+comunicazioni/comunicazioni+operazioni+iva+%28operazioni+dal+2012%29

    MariaPIA,
    se e’ un acquisto a suo tempo ivato (per questo quindi non in intra) deve essere comunicato.

    MariaPIA,
    NON e’ chiaro se si debba inserire il Rappresentante legale, anche nel vecchio spesometro 2011 non c’era. Io non l’ho inserito (c’e’ anche un articolo del Sole24ore di qualche giorno fa su tale dubbio)

  511. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 12-11-2013 alle ore 10:59

    per Ferretti
    Una nota di accredito emessa nei confronti di un cliente deve essere considerata documento attivo o passivo?
    R: quadro NE, segno meno
    Analogamente per una nota di accredito ricevuta da un fornitore…
    R: quadro NR, segno meno

  512. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 12-11-2013 alle ore 11:04

    Ferretti,
    io mi riferivo al modello non aggregato.
    Sull’aggregato non ho fatto analisi e non posso dare contributi, qualche analisi c’e’ sulle Domande e Risposte a questo link: http://www.assosoftware.it/attachments/article/364/AssosoftwareSpesometro2013.pdf

    MariaPIa,
    Le n/v E26 (quelle oltre l’anno) tecnicamente sono Fuori Campo Iva.

  513. MariaPIa scrive:
    Scritto il 12-11-2013 alle ore 11:13

    LE BLAK LIST INFERIORI AD € 500 SI INSERISCONO?

  514. MariaPIa scrive:
    Scritto il 12-11-2013 alle ore 11:14

    ALTRO DUBBIO…. UN MEDICO EMETTE FATTURA A UN PAZIENTE RESIDENTE IN AMERICA, DOVE VA INSERITA LA FATTURA?
    E CHE DATI INSERISCO NON HO CODICE FISCALE!

  515. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 12-11-2013 alle ore 11:17

    per ROBY 2
    corsi sulla sicurezza a non residenti= sono imponibili ad iva (in Italia) le a) prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative rese ex art. 7-quinquies A NON RESIDENTI.
    Quadro FN a mio avviso, dove non e’ richiesta piva o cf ma solo denominazione e indirizzo estero e sigla estera (che non e’ l’iso), OLTRE A IMPONIBILE ED IVA.

  516. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 12-11-2013 alle ore 11:19

    MariaPIa

    BLACK sotto 500 non sono conosciute dal fisco decidi tu (io comunico anche <500 nelle black quindi non mi pongo il problema)

  517. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 12-11-2013 alle ore 11:26

    Per MariaPIa

    MEDICO EMETTE FATTURA A UN PAZIENTE RESIDENTE IN AMERICA: supponendo un E10 io mi comporterei come per ROBY 2 Quadro FN dove non e’ richiesta piva o cf ma solo denominazione e indirizzo estero e sigla estera (che non e’ l’iso), OLTRE A IMPONIBILE e IVA=0.

  518. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 12-11-2013 alle ore 11:29

    MariaPIA

    diritti che si pagano alla SIAE imponibili iva si inseriscono? Non conosco la fattispecie

    P.S. Lo sai che hanno prorogato -anche se un po’ malamente-l’invio dello spesometro al 31.1.2014, si?

  519. MariaPIa scrive:
    Scritto il 12-11-2013 alle ore 11:31

    si lo so!! però vorrei tanto togliermi questo adempimento così scocciante.

  520. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 12-11-2013 alle ore 11:33

    MariaPIa:
    idem

  521. dawnraptor scrive:
    Scritto il 12-11-2013 alle ore 11:52

    … e su questa bene/maledetta proroga-non-proroga al 31 gennaio gradirei un po’ più di certezze. Per esempio: sanzioni: l’Ade, opportunamente, tace. Vedo gran articoli sui giornale e pare addirittura sia stata Assosoftware a dire che di sanzioni non ce ne sono, grazie a informazioni privilegiate… Il massimo dell’affidabilità!

  522. MariaPIa scrive:
    Scritto il 13-11-2013 alle ore 09:43

    Matteo,
    per l’acquisto di merce fatto da un soggetto UE senza P.I. comunitaria, quindi non fatto mod.Intra, in quale quadro si mette?
    Nel quadro FA (aggregato) ho dei dubbi!
    Nel quadro BL (sempre per la comunicazione in forma aggregata) – operazioni passive- parla di acquisto di servizi da non residenti in forma aggregata….la mia ditta ha acquistato merce!
    quindi?!?!? dove và? :(

  523. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 13-11-2013 alle ore 10:12

    MariaPIa:
    ribadisco che io ho approfondito solo il modello analitico, ho letto le seguenti precisazioni da Sogei/Ade ad Assosoftware:
    DOMANDA Secondo le istruzioni, il quadro SE accoglie gli acquisti di servizi. In realtà, viene citato anche l’art.7 bis che si riferisce invece agli acquisti di beni. Chiediamo conferma che tali acquisti vadano comunque comunicati nel Q/SE.
    RISPOSTA: Si conferma; si tratta di ipotesi relative a particolari categorie di beni. Quindi nel quadro SE confluiranno anche le fatture relative all’acquisto di beni contrariamente a
    quanto indicato nel titolo del quadro.

    Quindi e’ concepibile usare un quadro per acquisti di servizi da non reidenti per inserire acquisti di beni da non residenti..

  524. Antonella scrive:
    Scritto il 13-11-2013 alle ore 15:20

    scusate domanda che può sembrare stupida ma ho un dubbio: quando compilo un modulo in forma aggregata, anche se ho alcune fatture “singole” e in teoria quindi in forma analitica basta che io metta numero operazioni 1? è sufficiente? E se un cliente ha 50 fatture di ristoranti diversi devo inserirle tutte e 50? Grazie

  525. Antonella scrive:
    Scritto il 13-11-2013 alle ore 15:45

    altra domanda: dovendo dichiarare alcune fatture in forma analitica e altre in forma aggregata come va fatta la scelta? se io per esempio in forma aggregata devo mettere le schede carburanti, non avendo il quadro FR dove le metto? e che codice fiscale o partita IVA inserisco se i distributori da cui ho fatto rifornimento sono diversi?

  526. MariaPIa scrive:
    Scritto il 13-11-2013 alle ore 15:51

    per Antonella
    o scegli la forma analitica o la forma aggregata, la scelta è vincolante non si può fare alcune in un modo e altre in un altro.
    Le schede carburanti vanno in aggregato quadro FA come documento riepilogativo senza indicazione di piva o cf

  527. Antonella scrive:
    Scritto il 13-11-2013 alle ore 15:52

    ho fatto la prova e il programma me lo prende: ho scelto di fare tutta la comunicazione in forma aggregata perchè ci sono molte operazioni con le stesse ditte, per cui al momento di inserire le schede carburanti (trimestrali) ho inserito n. 4 documenti, ho barrato documento riepilogativo e ho inserito il totale imponibili e totali iva….è corretto??? grazie :-)

  528. MariaPIa scrive:
    Scritto il 13-11-2013 alle ore 15:54

    si giusto,

  529. Antonella scrive:
    Scritto il 13-11-2013 alle ore 16:00

    grazie infinite!!!!!!

  530. Antonella scrive:
    Scritto il 13-11-2013 alle ore 17:18

    scusate nuovo dubbio: letta la proroga al 31 gennaio con comunicato stampa dell’Ag Entrate questa riguarda anche le consegne con Fisconline oppure solo con Entratel?

  531. Dawnraptor scrive:
    Scritto il 13-11-2013 alle ore 20:57

    La cosiddetta proroga riguarda anche Fisconline, come dice il secondo comunicato stampa, quello del 8/11.
    Resta da vedere se si tratti di un allungamento dei termini (guai a chiamarla proroga!) gratis. Secondo Assosoftware, che avrebbe sentito l’Ade per vie brevi, qualsiasi cosa voglia dire, non ci saranno sanzioni. Ma si sa, che la parola di Assosoftware è legge… A quando le interpretazioni fiscali nella pagina degli oroscopi del vostro giornale preferito?

  532. roberta scrive:
    Scritto il 14-11-2013 alle ore 17:52

    se cominico le operazioni in forma aggregata ho in totale 3 fatture dello stesso fornitore ma una di queste è a saldo zero perché è stato esposto un servizio e poi una voce di sconto al 100% che lo azzera quindi non c’è ne imponibile ne iva, vorrei sapere se nel numero documenti devo mettere comunque 3 visto che fattura esiste anche se a saldo zero o se devo mettere solo 2 che si riferisce poi alle fatture con imponibile e imposta che comunico nei valori totali campi 12 e 13 grazie

  533. Antonella scrive:
    Scritto il 14-11-2013 alle ore 18:10

    secondo me si, va messo 3 come numero perchè in caso di controllo comunque le esibiresti tutte e tre, e la numerazione ce l’ha anche quella a zaldo zero

  534. roberta scrive:
    Scritto il 19-11-2013 alle ore 10:29

    per la compilazione spesometro chiedo se un bar-con cucina che emette scontrini fiscali e su richiesta del cliente fattura se deve compilare lo spesometro per le fatture emesse anche se non obbligato ma su richiesta del cliente per tutte le fatture che sono inferiori a 3.600€ è tenuto alla comunicazione ti tali fatture nello spesometro? avevo letto questa specifica è nel mio caso?Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R.633/1972, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura solo se di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.

  535. Antonella scrive:
    Scritto il 20-11-2013 alle ore 10:57

    AGGIORNAMENTO DI OGGI:

    Con l’ultima serie di Faq sullo spesometro, pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, viene precisata l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di invio delle comunicazioni delle informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini Iva trasmesse dopo i termini ordinari del 12 (per i mensili) e 21 novembre (per gli altri) ma entro la “finestra temporale” del 31 gennaio 2014, comprese quelle integrative o sostitutive, come annunciato con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre scorsi. Viene, inoltre, ribadito che, per gli anni 2012 e 2013, gli operatori che svolgono attività di cui agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972, a prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi, devono obbligatoriamente comunicare le fatture emesse se di importo pari o superiore a 3.600 euro lordi, con facoltà di comunicare anche fatture di importo inferiore.

    Fonte: Fisco Oggi

  536. Moreno scrive:
    Scritto il 21-11-2013 alle ore 10:08

    Buongiorno a tutti
    A me sorge un altro dubbio. Registrazione di reverse charge per acuisto da seggetto non residente. Ho due registrazioni IVA integrative intestate al fornitore. La prima (registro acquisti) immagino vada comunicata nel quadro SE come servizi da non residenti. E la seconda (registro autofatture)? Io non le ho comunicate, voi come le avete gestite?

  537. Moreno scrive:
    Scritto il 21-11-2013 alle ore 18:21

    Pubblicato sul sito dell’AdE la nuova versione del software di controllo per la comunicazione polivalente…..
    Buona serata

  538. Stefania scrive:
    Scritto il 25-11-2013 alle ore 14:47

    Dubbio tremendo… spesomentro in forma aggregata.
    Fatture ricevute per prestazioni in edilizia con applicazione art. 17.
    L’imponibile va inserito nel campo 12 e nel 13 l’iva integrata o tutto nel campo 14 (con iva non esposta)?????
    Grazie a tutti

  539. MariaPIa scrive:
    Scritto il 2-12-2013 alle ore 18:53

    l’esclusione dei carburanti acquistati con carta di credito dallo spesometro vale per tutti i soggetti titolari di partita iva o solo per le ditte individuali?

  540. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 3-12-2013 alle ore 09:12

    I carburanti con carta di credito non ci vanno a prescindere dal contribuente.
    Qualcuno sta preparando la comunicazione dei beni ai soci/finanziamenti?

  541. Antonella scrive:
    Scritto il 3-12-2013 alle ore 15:06

    Ciao a tutti,
    le fatture di acquisto libri quindi esenti art. 74 non vanno nello spesometro vero?
    Grazie mill!

  542. massimo scrive:
    Scritto il 3-12-2013 alle ore 15:38

    Per MATTEO:
    Io sto iniziando a ricostruire i dati relativi ai finanziamenti dei soci. Tra i dubbi che ho, il principale è questo: Se il socio versa denaro (Contanti o versamenti bancari) per pagare fornitori, dipendenti etc. della società, per totali annui superiori ai 3.600 euro, tali importi sono da considerare finanziamenti o no? In un articolo del sole 24H di qualche giorno fa, un giornalista era propenso per il no e quindi per la non comunicabilità di questi importi. Voi che ne pensate? Grz e buon lavoro

  543. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 3-12-2013 alle ore 15:44

    Per beni ai soci/finanziamenti ai soci: se non e’ un problema, direi di spostarci nell’apposito blog sempre del dr.Veneruso:
    http://antonioveneruso.postilla.it/2011/11/18/altro-giro-altra-corsa-beni-in-godimento-a-soci-e-familiari-nuova-comunicazione-entro-il-3132012/

  544. MariaPIa scrive:
    Scritto il 4-12-2013 alle ore 17:06

    chi ha cessato l’attività nel 2012 deve fare lo spesometro?

  545. massimo scrive:
    Scritto il 4-12-2013 alle ore 18:22

    Si deve farlo ugualmente, mentre non è completamente chiaro il discorso di quelle imprese che non hanno alcun movimento di fatture attive e passive. Queste devono inviare la comununicazione in bianco o no???

  546. Massimo scrive:
    Scritto il 5-12-2013 alle ore 12:05

    Altra casistica per spesometro: Associazione sportiva dilettantistica con opzione regime contabilità forfetario (L.398/91). Nelle precedenti edizioni dello spesometro, tali associazioni (circolare 24 del 2011 se non erro) avrebbero dovuto compilare la comunicazione indicando solamnete le fatture attive emesse per operazioni commerciali. Per il 2012 tutti vaghiamo nel buio, per alcuni è valida sempre l’interpretazione del 2011, per altri sarebbe addirittura obbligatorio indicare anche le fattura passive che non sono state registrate in alcun registro. Come sempre aspetto risposte. Grz

  547. roberta scrive:
    Scritto il 8-4-2014 alle ore 13:32

    chiedo se le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità
    di cui agli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi
    dell’articolo 21, comma 6-bis devono essere inserite nello spesometro, e se si in quali campi vanno indicate

    grazie

  548. Enrico scrive:
    Scritto il 9-4-2014 alle ore 15:47

    Dal sole 24 ore di ieri: …Cessioni e prestazioni estere
    Nel novero delle operazioni con obbligo di fatturazione, sono entrate, dal 1° gennaio 2013, le
    cessioni e le prestazioni rese nei confronti di soggetti esteri senza applicazione di Iva per carenza
    del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7-bis a 7-septies del Dpr 633/172 (cosiddette
    operazioni “non soggette”, come stabilito dall’articolo 21 comma 6 del Dpr 633).
    Il corrispettivo di queste operazioni concorre alla formazione del volume d’affari e va incluso nella
    dichiarazione annuale, come confermato dalle recenti istruzioni ministeriali al modello Iva 2014. Si tratta, ad esempio, di cessioni di beni esistenti all’estero (articolo 7-bis) o, più frequentemente, di servizi resi a committenti che sono operatori (cioè non privati) extracomunitari (si pensi a una provvigione fatturata da un agente italiano a una casa mandante statunitense).
    Dal criterio sopra ricordato – secondo cui le operazioni rilevanti sono tutte quelle con obbligo di fatturazione – scaturisce l’obbligo, dal 2013, di inserire tutte queste fatture, oltre che in dichiarazione annuale, anche nella comunicazione polivalente in scadenza il 10 aprile. Ciò ancorché si tratti di importi “fuori campo Iva”, per i quali la collocazione nello spesometro appare in effetti poco coerente. Questa problematica fu sollevato già lo scorso anno da Assosoftware che auspicava
    un chiarimento delle Entrate, che però, ad oggi, non è arrivato.

  549. Antonella scrive:
    Scritto il 11-4-2014 alle ore 09:58

    domanda forse stupida ma anche no: ma per lo spesometro da consegnare entro il 22 Aprile esiste una nuova applicazione o si deve usare quella dello scorso anno?

  550. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 11-4-2014 alle ore 10:14

    per Antonella:
    vale sempre il programma dell’anno scorso aggiornato alla versione 1.2.1. del 28/03/2014 (polivalente che si usa anche per le black list ecc.) che tiene conto dell’iva al 22% e che si puo’ usare anche per la comunicazione del beni dati in leasing o noleggio (altrimenti necessita altro modello/software e la scadenza passa al 30.06.2014). Spediti undici ieri l’altro tutto OK.

  551. ROBERTA scrive:
    Scritto il 11-4-2014 alle ore 10:14

    Ciao a ANTONELLA PER LO SPESOMETRO CON SCADENZA 22/04/2014 SI DEVE USARE ANCHE L’APPLICAZIONE KE HAI GIA’ PERO DEVI FARE GLI AGGIORNAMENTI DEL SOFTWERE.

  552. Antonella scrive:
    Scritto il 11-4-2014 alle ore 10:36

    immaginavo, infatti si aggiorna automaticamente al 28 marzo, io uso il java automatico dell’AE. Grazie ad entrambi

  553. roberta scrive:
    Scritto il 16-4-2014 alle ore 14:22

    ho una fattura estera da new york per download di immagini da internet emessa senza iva, io ho provveduto ad emettere autofattura con iva come per gli acquisti di servizi. Chiedo come devo indicare tale operazione secondo voi tra le fatture ricevute fr come autofattura indicando la partita iva italiana di chi si emette autoffattura, oppure nelle operazioni con non residenti nel quadro SE barrando acquisti servizi da non residenti ma qui nel quadro SE il mio dubbio è se devo riportare imponibile e iva come da autofattura o solo il valore senza iva come sulla fattura estera? qualcuno sa aiutarmi è urgente per l’imminente invio spesometro GRAZIE

  554. MariaPIa scrive:
    Scritto il 16-4-2014 alle ore 14:41

    per Roberta, io avevo lo stesso problema per una fattura proveniente dall’America, ma io ho fatto il modello in forma aggregata, ho proposto su diversi blog lo stesso quesito e secondo me nessuno mi ha risposto in modo veramente corretto e soprattutto convincente; comunque ti consiglio di leggere le risposte alle faq dell’agenzia entrate del 19/11/2013, faq n.4 e faq.n.6.
    Io penso di aver capito che se hai i dati del fornitore extra ue devi compilare solo il quadro SE, altrimente il quadro FR per l’autofattura indicando la p.IVA del commitente e l’imponibile e l’iva.
    Io non avevo tutti i dati, ho fatto una ricerca su internet e li ho trovati e, con il modello in forma aggregato, ho compilato solo il quadro BL, perchè sinceramente non avevo capito come fare volendo compilare il quadro FA, sempre per la forma aggregata.
    Chissa che se fatto bene!!

  555. MariaPIa scrive:
    Scritto il 16-4-2014 alle ore 14:43

    sempre per Roberta…..nel quadro SE devi mettere l’iva e l’imponibile se l’operazione è soggetta ad IVA.

  556. roberta scrive:
    Scritto il 16-4-2014 alle ore 15:08

    X Maria Pia
    grazie sei stata gentilissima. anche io sto compilando in forma aggregata e ho i dati del fornitore estero quindi compilo il quadro SE. Il software della contabilità però non mi lascia indicare il codice iva, secondo te è corretto senza? mentre per l’iva si l’operazione è soggetta a iva solo che la fattura estera giustamente è senza iva è per quello che non sapevo se indicare il valore iva dell’autofattura oppure no?
    grazie

  557. MariaPIa scrive:
    Scritto il 16-4-2014 alle ore 15:23

    per Roberta, se compili lo spesometro in forma aggregata e non analitica, deve compilare il quadro BL con i dati del fornitore estero (tutti pure indirizzo e città- altrimenti ti scarta la fornitura) poi devi barrare la cassella 3 del rigo BL002 e indicare imp.e iva (come da autofattura) tra le operazioni passive.
    Il quadro SE è per chi compila lo spesometro in forma analitica.
    Ciao

  558. ROBY2 scrive:
    Scritto il 23-4-2014 alle ore 13:26

    Buongiorno,
    in caso di invio tardivo della comunicazione polivalente elenco clienti fornitori a quanto ammonta la sanzione da pagare in F24? Grazie per l’attenzione

  559. Matteo Massi scrive:
    Scritto il 23-4-2014 alle ore 14:36

    Roby2,
    entro un anno dalla scadenza naturale dello spesometro, cioe’ il 10 per i mensili o il 22 per i trimestrali, si puo’ ravvedere versando 1/8 del minimo pari a 258=32,25, a meno che non siano iniziate verifiche fiscali (C.M. 24/E/2011).

  560. Andrea scrive:
    Scritto il 7-4-2015 alle ore 21:42

    Salve,
    volevo sapere se nello spesometro 2014 con scadenza aprile 2015 si devono inserire o no le fatture relative a fatture da fornitore di canoni di affitto di immobili (sono già stati oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria quindi escluse???)…
    Inoltre una ditta presenta ogni anno 2 fatture da un fornitore per affitto di ramo d’azienda (quindi c’è stato un atto notarile precedente, che dovrebbe anche questo essere oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria) Vanno inserite o meno nello spesometro queste 2 fatture dell’affitto di ramo d’azienda?
    Grazie

  561. Enrico scrive:
    Scritto il 14-4-2015 alle ore 15:24

    Come ci si comporta in caso di fattura ricevuta omaggio senza rivalsa iva e quindi con importo netto pari a zero?

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