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Postilla » Fisco » Il Blog di Antonio Veneruso » Commercio e fiscalità internazionale » Transfer pricing Documentazione: AAA … Agenzia Trovasi

20 dicembre 2010

Transfer pricing Documentazione: AAA … Agenzia Trovasi

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A pochi giorni dal count down del prossimo 28 dicembre, previsto per l’invio telematico della «Comunicazione» all’Ufficio finanziario di avere predisposto e, quindi, di tenere a disposizione (in formato elettronico) la cd. «documentazione idonea» per gli anni pregressi al 2009, ecco spuntare i tanto attesi chiarimenti al riguardo formulati dall’Agenzia delle Entrate.

I chiarimenti in parola, emanati dal fisco con la recentissima Circolare 15 dicembre 2010, n. 58/E, il cui contenuto integrale e scaricabile dal sito http://www.agenziaentrate.gov.it/, costituiscono vere e proprie linee guida, sia per le imprese multinazionali interessate alla corretta predisposizione del Master file o del Country file (rectius documentazione nazionale), sia per le dipendenti articolazioni ispettive dell’Amministrazione finanziaria, per la verifica della conformità del contenuto in essi riportato al Provvedimento direttoriale del settembre 2010.

Tra i molteplici chiarimenti che discendono dalla Circolare n. 58/E, è senza dubbio di particolare importanza l’apertura anche all’IRAP dell’esonero delle sanzioni in materia di accertamento da transfer pricing.

Inoltre, saranno valutati positivamente quanti contribuenti invieranno la comunicazione, poiché tale adempimento costituisce un atteggiamento trasparente e collaborativo; di tale positiva considerazione, gioveranno in particolare modo le società cd. «grandi contribuenti», la cui selezione ai fini della pianificazione dell’attività di verifica avviene anche sulla scorta di specifiche analisi di rischio fiscale.

Le imprese potranno comunicare entro l’ordinario termine del 28 dicembre 2010 il possesso della documentazione riservandosi, in caso di verifiche nel periodo 28 dicembre 2010 – 30 giugno 2011, di compilare la parte del Documento nazionale (il cui aspetto cruciale resta, comunque, l’analisi di comparabilità p. 5.1.2.) inerente i criteri adottati per la formazione dei prezzi di trasferimento, che può essere esibita separatamente dall’altra documentazione entro 15 giorni dalla richiesta.

La comunicazione per gli anni pregressi ancora accertabili, come è noto, può essere inviata anche successivamente alla data ultima del 28 dicembre 2010, ma comunque prima dell’avvio di una verifica e/o altra attività istruttoria. L’indicazione importante che arriva in tal senso dall’Agenzia è data dalla conferma che l’inibizione del regime premiale di non applicazione delle sanzioni, in caso di inizio di attività di verifica prima dell’invio della medesima comunicazione, opera esclusivamente per i periodi d’imposta cui la stessa si riferisce; periodi d’imposta sempre chiaramente indicati negli ordini di accesso, lettera d’incarico e/o nei questionari.

E’ ammessa, comunque, la possibilità di avvalersi della facoltà, in coerenza con il principio di cui all’art. 76 del T.UI.R., di adottare il regime documentale in esame per uno o più periodi d’imposta a scelta del contribuente.

Un’ulteriore menzione meritano anche gli effetti che produce in capo al contribuente l’omissione della comunicazione de qua ovvero l’invio della comunicazione per la quale in sede di controllo non venga prodotta alcuna documentazione.

Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che in caso in cui il contribuente non si avvalga della facoltà di comunicare il possesso del set documentale, non sarà passibile di alcuna specifica sanzione oltre quella ordinariamente prevista per la dichiarazione infedele. Nell’ulteriore ipotesi, in cui pur in presenza della comunicazione non venga riscontrato il possesso della documentazione, non viene paventata la violazione di alcuna disposizione normativa (sia amministrativa che penale), ma si precisa che tale fatto inciderà negativamente ai fini dell’applicazione delle eventuali sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, mediante un inasprimento della relativa sanzione proporzionato alla gravità del comportamento.

Un’attenzione merita anche alla lingua in cui può essere presentato il Master file, per cui si ammette la lingua inglese soltanto per l’ipotesi in cui la sub-holding presenti, anziché un proprio documento, il Master file redatto fuori dall’Italia, cioè dalla holding non residente.

Da ultimo vogliamo segnalare pure le indicazioni fornite dall’Agenzia in materia di favor rei per gli accertamenti in corso materia di transfer pricing, di cui potranno beneficiare fin da subito i contribuenti interessati. Avevamo auspicato una conferma in tal senso nel corso di un contributo in materia: «Transfer Pricing»: obblighi di documentazione a supporto delle policy infragruppo di Antonio Veneruso, ne Azienda & Fisco n. 12/2010 (l’articolo integrale è consultabile al seguente indirizzo: www.ipsoa.it/aziendaefisco).

Preliminarmente, viene riaffermato il principio che il richiamato favor rei trova un limite soltanto nel fatto che, se la sanzione è stata già irrogata con un «provvedimento definitivo», il debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione (rectius restituzione) di quanto pagato.

Detto questo, in presenza di attività istruttorie in corso o che non siano ancora sfociate in un atto di accertamento, il contribuente può beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, trasmettendo la comunicazione del possesso della documentazione all’Agenzia delle entrate entro la fissata data del 28 dicembre 2010, presentando poi tempestivamente la documentazione redatta all’Ufficio, si ritiene, a completamento di quella già fornita nel corso dell’attività ispettiva.

Per le attività ispettive che hanno già prodotto un avviso di accertamento, rileva, invece, il comportamento tenuto dal contribuente nel corso delle attività istruttorie antecedenti la notifica dell’accertamento, ad esempio come il fatto che nel corso della verifica sia stata fornita documentazione idonea a consentire il riscontro dei prezzi di trasferimento.

Letture: 11204 | Commenti: 2 |
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2 Commenti a “Transfer pricing Documentazione: AAA … Agenzia Trovasi”

  1. Giovanni scrive:
    Scritto il 22-12-2010 alle ore 11:25

    Buongiorno,
    ad oggi non è ancora disponibile il software di controllo di Entratel per la comunicazione in materia di TP,ha qualche notizia al riguardo ?

  2. Antonio Veneruso scrive:
    Scritto il 22-12-2010 alle ore 18:07

    In proposito, si evidenzia che da qualche ora sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella Sezione “Primo Piano”, le istruzioni sulla modalità d’invio della “comunicazione”. In tale Sezione è evidenziato il software denominato “Procedura di controllo Comunicazione da Enti Esterni”, che consente di verificare la conformità dei file alle specifiche tecniche approvate.

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